Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6762 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6762 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso e sul controricorso iscritti al n. 13684NUMERO_DOCUMENTO R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME
-ricorrente-
COMUNE RAGIONE_SOCIALE NOCERA INFERIORE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO n. 7524/2019 depositata il 04/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ha svolto attività industriale di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti speciali mediante impianti propri posti nell’opificio sito in Nocera Inferiore, area per la quale il Comune di Nocera Inferiore ha emesso l’ avviso di accertamento n. 5905/2016, relativo alla TARSU/TARES per l’annualità 2013, contestando sia l’omessa denuncia ex art. 70 d.lgs. 507/93 sia la debenza del tributo anche sulle aree scoperte pertinenziali all’impianto.
La contribuente ha impugnato l’avviso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, deducendo l’illegittimità della pretesa per varie ragioni, tra cui: la natura pertinenziale delle aree scoperte funzionali alla produzione di rifiuti speci ali smaltiti in proprio; l’inapplicabilità della TARSU nel 2013 per sopravvenuta TARES; la mancata riduzione dell’80% prevista dalla normativa TARES; l’illegittima contestuale richiesta della TASI; l’inapplicabilità della sanzione per omessa denuncia; la n ecessità del cumulo giuridico delle sanzioni.
La C.T.P ha emesso la sentenza n. 3867/2017, con la quale ha accolto esclusivamente la doglianza relativa all’applicazione del cumulo giuridico ex art. 12 comma 5 d.lgs. 472/97, ritenendo invece fondate le contestazioni del Comune circa la debenza del tributo, la necessità della denuncia, la tassabilità delle aree scoperte e la legittimità dell’addizionale ‘ ex ECA’.
Avverso tale pronuncia la contribuente ha proposto appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, lamentando l’omessa considerazione del giudicato esterno derivante dalla precedente sentenza n. 3882/2017 della C.T.P. di Salerno, resa tra le stesse parti e relativa a superfici similari dell’opificio. Ha inoltre riproposto tutte le censure già formulate in primo grado, sostenendo in particolare che nessuna
denuncia fosse dovuta, poiché l’azienda aveva smaltito integralmente e direttamente ogni tipologia di rifiuto prodotto.
Il Comune si è costituito resistendo all’appello e ha proposto, a sua volta, appello incidentale per contestare l’applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni.
La C.T.R. ha emesso la sentenza n. 7524/2019, con la quale ha rigettato l’appello principale reputandolo inammissibile per difetto di specificità, in quanto ritenuto una mera riproposizione delle doglianze di primo grado senza adeguata critica alla motivazione della C.T.P.; nel merito ha dichiarato corretta la decisione impugnata circa l’obbligo della denuncia ex art. 70 d.lgs. 507/93, la debenza del tributo e la legittima applicazione dell’addizionale ‘ ex ECA’. Ha inoltre ritenuto inapplicabile il giudi cato esterno richiamato dalla contribuente. La RAGIONE_SOCIALE non si è pronunciata sull’appello incidentale del Comune relativo alla sanzione per omesso pagamento.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 4 motivi, cui ha resistito con controricorso incidentale contenente unico motivo l’amministrazione comunale.
Successivamente il ricorrente principale ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2909 c.c. e 324 c.p.c.
1.1. La ricorrente lamenta che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe erroneamente escluso l’operatività del giudicato esterno formatosi tra le stesse parti con la sentenza n. 3882/2017 della CTP Salerno. Tale precedente, avente ad oggetto la medesima attività produttiva e le stesse
annualità, aveva accertato che la società provvede in proprio allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con conseguente insussistenza del presupposto impositivo della TARSU. Secondo la ricorrente, la CTR ha vanificato gli effetti del giudicato pur in presenza dell’identità del rapporto giuridico e della decisività del punto accertato nel precedente giudizio.
1.2. Il Comune contesta la ricostruzione della contribuente affermando che la sentenza richiamata non ha affatto riconosciuto l’esenzione dalla TARSU, ma si è limitata a prendere atto del pagamento effettuato per alcune superfici, senza alcun accertamento generale sull’attività di smaltimento rifiuti. Richiama il contenuto integrale della sentenza, che non attribuirebbe alla contribuente alcuna qualità tale da escludere l’obbligo dichiarativo e impositivo.
1.3. Il motivo non è fondato.
1.4. Come questa Corte ha anche di recente ribadito in relazione a fattispecie analoga (vedi Cass. n. 578/2025), in materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, con la conseguenza che lo stesso è escluso nelle fattispecie “tendenzialmente permanenti”, in quanto suscettibili di variazione annuale (Cass. 17760/2018; Cass. n. 31084 del 28/11/2019; Cass. n. 25516 del 10/10/2019). L’oggetto del giudicato tributario ha, dunque, una estensione limitata alla mera statuizione relativa all’esistenza del diritto all’annullamento dell’atto impugnato: quindi, resta estraneo alla res iudicata ogni antecedente logico della decisione, quale la ricostruzione dei fatti posti a fondamento dell’atto impugnato, la fondatezza dei motivi di ricorso e l’apparato motivazionale addotto dal giudice a sostegno della sentenza.
1.5. Nel caso di specie, inoltre, le decisioni sono focalizzate sull’avvenuto pagamento del tributo, e non entrano nel merito del fatto.
1.6. Ne consegue che la censura di giudicato esterno proposta dalla parte ricorrente va rigettata.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 62 comma 2 d.lgs. 507/1993 e all’art. 70 d.lgs. 507/ 1993.
2.1. La ricorrente sostiene che, esercitando attività di smaltimento rifiuti mediante impianto interno, non sussisteva alcun obbligo di denuncia TARSU ai sensi dell’art. 70 d.lgs. 507/ 1993, poiché non usufruiva di alcun servizio comunale. Invoca il comma 3 dell’art. 62 d.lgs. 507/ 1993, che esclude l’obbligo dichiarativo per le aree ove si producono rifiuti speciali smaltiti in proprio. La CTR -secondo la ricorrente -ha falsamente applicato la normativa equiparando la sua posizione a quella di un qualunque utente del servizio TARSU, senza considerare che l’attività di smaltimento costituisce un ciclo integralmente autonomo e documentato.
2.2. Il Comune controricorrente incidentale ribadisce che l’art. 70 d.lgs. 507/93 impone la denuncia a tutti i detentori di aree tassabili, senza eccezioni automatiche. Richiama ampia giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l’esenzione per rifiuti speciali richiede sempre preventiva denuncia e prova specifica delle condizioni esimenti. Afferma che la contribuente non ha né richiesto né documentato alcuna esenzione per le superfici contestate e che l’obbligo dichiarativo permane anche se il contribuente smaltisce in proprio i rifiuti speciali.
2.3. La censura non merita accoglimento.
2.4. L’invocato art. 62 c. 2 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 recita testualmente: <>.
Non trova quindi corrispondenza la tesi della ricorrente.
2.5. Come già chiarito da questa Corte, il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo l’art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l’esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l’esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all’adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente (Cass. 06/07/2012, n. 11351 (Rv. 623228 – 01)) e, anche, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), spetta al contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all’amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria (nella specie, l’occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato (oltre all’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente
tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. 27/01/2023, n. 2623 (Rv. 666760 – 01)).
2.6. Alla luce di quanto sopra, deriva la reiezione del motivo, stante la mancanza della prescritta dichiarazione.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 53 d.lgs. 546/92, 342 c.p.c. e 112 c.p.c.
3.1. La ricorrente sostiene che la CTR ha ritenuto l’appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi, assumendo che esso fosse mera riproposizione delle censure formulate in primo grado. La contribuente afferma, invece, che l’atto di appello co nteneva una dettagliata critica alle ragioni poste dalla CTP a fondamento della decisione, come emergerebbe dal corpo dell’atto stesso e dal relativo indice. La sentenza d’appello secondo la ricorrente -avrebbe così omesso di pronunciarsi su motivi rile vanti e specifici, violando l’art. 112 c.p.c. e incorrendo in vizio di motivazione.
3.2. Il Comune difende l’operato della CTR, sostenendo che l’appello era effettivamente privo di specificità e si limitava a riprodurre i motivi originari senza contrastare in modo puntuale la motivazione della sentenza di primo grado. Ribadisce che la CTR ha correttamente valutato l’inammissibilità dell’appello e la mancanza di critiche circostanziate alla decisione impugnata.
3.3. La censura è infondata.
3.4. Come già chiarito da questa Corte «nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il quale il ricorso
in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito» (Cass. n. 3064 del 2012; conf. Cass. n. 1200 del 2016, n. 25553 del 2017; Cass. 06/06/2018, n. 17971).
3.5. La CTR ha dunque erroneamente richiamato il principio, ma, in realtà, si è espressa rispetto allo stesso in termini solo ipotetici (testualmente affermando : ‘dovrebbe dichiararsi addirittura inammissibile’), senza di fatto provvedere in tal senso, ma entrando, non senza contraddizione, nel merito. Dalla lettura del dispositivo -il quale è di rigetto, e non di inammissibilità -resta dunque confermato che il giudice del gravame non ha fatto applicazione di tale (errato) principio, pur avendone fatta menzione.
3.6. Il motivo va dunque rigettato.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce l’omessa pronuncia su fatto controverso e decisivo ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione all’omessa valutazione dell’applicabilità della TARES e dell’illegittima applicazione retroattiva della componente TASI.
4.1. Il ricorrente lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia del tutto omesso di pronunciarsi su tre distinti profili decisivi, ritualmente riproposti in appello e incidenti in modo diretto sul quantum della pretesa tributaria.
In primo luogo, la CTR non avrebbe valutato la doglianza secondo cui, per l’anno d’imposta 2013, doveva trovare applicazione la TARES, con le relative aliquote e, soprattutto, con la prevista riduzione dell’80% delle superfici tassabili, beneficio non applicato dal Comune. In secondo luogo, il giudice d’appello avrebbe omesso di esaminare la censura relativa all’illegittima applicazione della maggiorazione TASI, posto che detta imposta è entrata in vigore solo dal 1° gennaio 2014 e non poteva, pertanto,
essere retroattivamente pretesa per il 2013. Infine, la CTR non avrebbe considerato che l’accoglimento anche di uno solo di tali motivi avrebbe comportato la necessaria riduzione dell’imposta richiesta, con ricadute essenziali sull’esito del giudizio. Secondo il ricorrente, tale triplice omissione integra una violazione dell’art. 112 c.p.c. e rende la sentenza nulla per omessa pronuncia su fatti decisivi e controversi, ritualmente devoluti al giudice d’appello.
4.2. Il quarto motivo è fondato e va accolto.
4.3. Dalla sentenza impugnata emerge, infatti, che la Commissione tributaria regionale non ha reso alcuna statuizione in ordine alle censure, ritualmente riproposte anche in sede di appello, concernenti l’individuazione del corretto regime impositivo applicabil e all’annualità 2013 e, in particolare, l’assoggettamento dell’utenza alla TARES, con le relative aliquote e con la prevista riduzione dell’80% delle superfici tassabili, nonché l’illegittima applicazione retroattiva della maggiorazione TASI, entrata in vigore solo a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Si tratta di questioni autonome rispetto alle quali il giudice d’appello era tenuto a pronunciarsi espressamente, verificando anche la veridicità dei fatti sottostanti relativi all’avviso di accertamento, come ricostruiti dal ricorrente . L’omesso esame delle predette doglianze integra violazione dell’art. 112 c.p.c., denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., atteso che la CTR ha completamente eluso il dovere di decisione su domande ed eccezioni ritualmente devolute al suo esame.
4.4. Ne consegue la nullità della sentenza impugnata sul punto, con cassazione della stessa e rinvio alla Commissione tributaria regionale competente, in diversa composizione, affinché provveda a un nuovo esame delle questioni omesse.
Deve a questo punto essere analizzato il motivo di ricorso incidentale avanzato dal Comune, con il quale ha lamentato la Violazione degli art. 112 e 343 c.p.c. e dell’art. 54 comma 2 del D.Lgs. 546/92 in
relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., con violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e l’omessa pronuncia sull’appello incidentale.
Il Comune deduce che la CTR ha completamente omesso di esaminare l’appello incidentale con cui aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui era stato accolto il motivo relativo all’applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997. Secondo il Comune, la violazione per omesso versamento è autonoma per ciascuna annualità e non soggetta a continuazione; pertanto, la CTP avrebbe illegittimamente ridotto le sanzioni. L’omessa pronuncia integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, oltre che vizio di ultrapetizione e omesso esame di domanda ritualmente proposta.
5.1. La censura non può essere accolta.
5.2. Pur in presenza di omessa pronuncia, la doglianza, essendo infondata, deve essere rigettata.
Questa Corte si è già espressa -con riferimento a diversa imposta locale di natura periodica (nella fattispecie ICI, TASI ed IMU) -sul tema specifico della continuazione, pervenendo alla conclusione che in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell’imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo (Cass. 08/04/2022, n. 11433 (Rv. 664351 – 01)), e che In tema di TASI ed IMU, l’Amministrazione deve procedere, in sede di notifica dell’atto di irrogazione delle sanzioni per effetto dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997 ed in ipotesi di violazioni riguardanti periodi di imposta diversi, alla ricostruzione di un’unica serie progressiva, che comprende anche le violazioni precedentemente considerate e contestate, ed è tenuto a
considerare, nel determinare l’importo della sanzione, quanto già indicato nell’originario atto notificato, non potendosi applicare il comma 3 dello stesso art. 12, poiché, pur riferendosi alla violazione di disposizioni anche relative a tributi diversi, presuppone l’unicità dell’azione o dell’omissione (Cass. 23/04/2024, n. 10971(Rv. 671311 – 01)).
In questa prospettiva, dunque, la omessa risposta si palesa come priva di rilevanza ai fini del diverso decidere.
5.3. Il motivo non può essere dunque accolto.
Alla luce di quanto sopra argomentato, deve concludersi per l’accoglimento del solo motivo n. 4 del ricorso principale e per la reiezione del ricorso incidentale.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare, nei confronti del solo ricorrente incidentale, la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
Rigetta il ricorso incidentale.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/03/2026.
Il Presidente NOME COGNOME