Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34507 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34507 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15493 -20 21 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO COGNOME (pec: EMAIL), ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO, sito in Roma alla INDIRIZZO (pec: EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:
Oggetto: TRIBUTI -amministratore di fatto -operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti
EMAIL), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1947/02/2021 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata in data 04/03/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di tre avvisi di accertamento ai fini IVA, IRAP ed IRES per gli anni d’imposta 20 13, 2014 e 2015 con cui l’Agenzia delle entrate , sulla scorta delle risultanze di una verifica fiscale condotta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, a socio unico, recuperava a tassazione i costi relativi ad operazioni commerciali poste in essere con la RAGIONE_SOCIALE che riteneva soggettivamente inesistenti sul rilievo che NOME, oltre ad essere legale rappresentante della predetta società contribuente era anche amministratore di fatto della società che aveva emesso le fatture, la RAGIONE_SOCIALE, fallita nel 2016; contestava alla società contribuente anche l’utilizzo di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti emesse sempre dalla RAGIONE_SOCIALE; riteneva oggettivamente inesistenti le forniture effettuate a favore della RAGIONE_SOCIALE dalle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che avevano emesso le fatture dopo la dichiarazione di fallimento; recuperava, altresì, a tassazione i costi relativi ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti poste in essere dalla predetta RAGIONE_SOCIALE con la ditta RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALE ; riteneva oggettivamente inesistenti le operazioni commerciali intercorse nel periodo di imposta 2015 tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE nonché con altre ditte fornitrici (ditte RAGIONE_SOCIALE NOME, NOME COGNOME
NOME, NOME COGNOME di NOME, NOME), in quanto ritenute società cartiere.
La società contribuente impugnava gli avvisi di accertamento con separati ricorsi proposti dinanzi alla CTP (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Avellino, che con la sentenza n. 1065/02/2019, riuniti i ricorsi, li rigettava.
Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Campania, Sezione staccata di Salerno, rigettava l’appello della società contribuente.
Avverso tale statuizione la società propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica l’intimata con controricorso .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2 c.p.c. e 111, comma 6, Cost.
1.1. Sostiene di aver posto con uno specifico motivo di appello la questione dello storno dei ricavi derivanti dalle operazioni oggettivamente inesistenti in applicazione dell’art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, conv, con modif., dalla legge n. 44 del 2012, deducendo che su tale questione la CTP aveva omesso di pronunciarsi. Sostiene, inoltre, che i giudici di appello, affermando che, diversamente da quanto sostenuto nel motivo di appello, la sentenza di primo grado si era pronunciata sulla predetta questione, hanno reso sul punto una motivazione meramente apparente e, come tale, nulla.
1.2. Osserva il Collegio che il motivo in esame nel suo sviluppo argomentativo prospetta più che una nullità della sentenza per motivazione apparente, un’omessa pronuncia sul motivo di appello con cui aveva dedotto che nel medesimo vizio omissivo erano incorsi i giudici di primo grado, com’è reso evidente dall’affermazione, fatta alle pagg. 13 e 14 del ricorso, che «malgrado il Collegio abbia ritenuto-
erroneamente- che i giudici di primae curae si fossero pronunciati in ordine allo storno dei ricavi “fittizi” e, dunque, abbia rinviato la più compiuta disamina dell’eccezione nel prosieguo della Sentenza, ha poi di fatto mancato di prendere posizione sul punto, avendo nella sostanza attenzionato esclusivamente il primo dei due aspetti obiettati dalla contribuente e, per l’effetto, ripetuto lo stesso errore i cui erano incorsi i primi giudici».
1.3. Il motivo è fondato e va accolto.
1.4. Invero, a pag. 5 della sentenza d’appello, in relazione alla «domanda subordinata concernente lo storno dei ricavi» (primo capoverso) «dichiarati in relazione alla rivendita della merce relativa agli acquisti oggettivamente inesistenti ex art. 8, comma 2, D.L. n 16/2012» (così a pag. 2 della sentenza impugnata), si legge che «il motivo svolto in via subordinata sarà esaminato in seguito» (quinto capoverso), ma a tanto poi i giudici di secondo grado non hanno provveduto essendosi limitati a trattare (alle pagine 11 e 12 della motivazione della sentenza impugnata) la diversa questione dell’applicabilità del comma 1 dell’art. 8 citato, con riferimento alle operazioni soggettivamente inesistenti, pure oggetto di ripresa a tassazione, ma nulla viene detto in ordine all’applicabilità al caso di specie del comma 2 della medesima disposizione con riferimento alle operazioni oggettivamente inesistenti, non potendosi a tal fine valorizzare il riferimento fatto al principio affermato da questa Corte nelle pronunce (n. 3252/2021, n. 25249/2016 e n. 33915/2019) citate nella sentenza d’appello, tutte incentrate sul comma 1 del citato art. 8 che si afferma essere inapplicabile alle operazioni oggettivamente inesistenti, invece disciplinate dal comma 2.
1.5. Da quanto detto consegue l’accoglimento del motivo in esame con necessario rinvio al giudice d’appello trattandosi di questione la cui risoluzione implica accertamenti in fatto esperibili soltanto dal giudice di merito.
Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2639, 2697, 2727 e 2729 cod. civ.
2.1. Si sostiene che «la CTR ha confermato la fittizietà soggettiva delle operazioni poste in essere con la RAGIONE_SOCIALE in virtù dell’attribuzione al Sig. COGNOME della qualifica di amministratore di fatto della cit. società fornitrice, malgrado l’Amministrazione finanziaria non abbia provato la sussistenza degli indici sintomatici del suddetto ruolo, come individuati dal Legislatore all’art. 2369 c.c., e dalla relativa Giurisprudenza».
2.2. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui (a pag. 7) ha ritenuto «che l’Amministrazione abbia fornito elementi sufficienti per dimostrare la ritenuta identificazione» del COGNOME quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE emergendo dal p.v.c. «i seguenti elementi: l’ignoranza da parte del legale rappresentante della DGF, NOME COGNOME, dei dettagli della lavorazione; le dichiarazioni, di sette dei dieci ex dipendenti interrogati, i quali hanno affermato di non conoscere il Sig. NOME COGNOME; le email e i fax indirizzati al Sig. COGNOME, rinvenuti in sede di accesso presso la DGF riguardanti ordinativi, condizioni di pagamento e invio di fatture e documenti di trasporto; la genericità delle bolle di lavorazione emesse dalla DGF nei confronti della COGNOME. Tali elementi, anche se isolatamente considerati non sono determinanti, complessivamente considerati -ad avviso del Collegio- integrano gli estremi delle presunzioni idonee a dimostrare che il Signor COGNOME fosse di fatto amministratore della DGF».
2.3. Sostiene che la sentenza impugnata non ha fatto buon governo dell’orientamento giurisprudenziale in materia, rinvenibile tra le altre in Cass. n. 21730/2020, secondo cui, «ai fini del riconoscimento della qualità di amministratore di fatto è necessario che l’ingerenza nella gestione della società, attraverso le direttive ed il condizionamento
delle scelte operative, lungi dall’esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza», in quanto nessuno degli elementi posti a base del decisum – di cui sopra si è dato atto -sono idonei ad integrare la funzione gestoria sistematica e continuativa esercitata tipicamente da un amministratore di fatto e, quindi, ad identificare il COGNOME quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE
2.4. Sostiene, inoltre, che la CTR, affermando che gli elementi sopra evidenziati «isolatamente considerati non sono determinanti», ha ammesso l’insussistenza, nel caso di specie, dei canoni generali che presiedono la prova presuntiva ex art. 2729 cod. civ.
2.5. Richiamando quanto condivisibilmente ha affermato da Cass. n. 4657/2024, in motivazione (p. 11.2), «Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. U, n. 1785/2018) hanno precisato che la denuncia di violazione o di falsa applicazione della norma di diritto di cui all’art. 2729 cod. civ. si può prospettare sotto i seguenti aspetti: aa) il giudice di merito (ma è caso scolastico) contraddice il disposto dell’art. 2729 cod. civ., primo comma, affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni ( rectius : fatti), che non siano gravi, precise e concordanti: questo è un errore di diretta violazione della norma; bb) il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell’art. 2729 cod. civ. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza».
2.5.1. «Ebbene, quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertati che non sono invece rispondenti a quei caratteri, si deve senz’altro ritenere che il suo ragionamento sia censurabile al la stregua del n. 3 del primo comma dell’art. 360 e compete, dunque, alla Corte di cassazione controllare se la norma dell’art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta. Essa può, pertanto, essere investita ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. dell’errore in cui il giudice d i merito sia incorso nel considerare grave una presunzione (cioè un’inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi. La stessa cosa dicasi per il controllo della precisione e per quello della concordanza. In base alle considerazioni svolte, le Sezioni Unite hanno, pertanto, statuito che la deduzione del vizio di falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ. suppone un’attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito – assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato – risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza; e che, di contro, la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando invece si concreta o in un’attività dire tta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente
diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729, primo comma (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali). Ciò perché in questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti , e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. (falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti; terreno che, come le Sezioni Unite, (Cass., sez. U, nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito abbia omesso l’esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell’omessa valutazione di una risultanza istruttoria».
2.6. Cass. n. 22366/2021 ha quindi affermato che, «Con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo» – vizio nella specie neppure dedotto – «non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di
merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile»
2.7. Orbene, nel caso di specie vertiamo nell’ipotesi di prospettazione da parte del ricorrente di un’inferenza probabilistica degli elementi presuntivi individuati dal giudice di merito tra quelli emergenti dagli atti processuali, semplicemente diversa da quella ritenuta in sentenza e senza che neppure sia stata fornita dal ricorrente una qualche ragionevole spiegazione delle ragioni per le quali i giudici di appello abbiano esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729 cod. civ., essendosi lo stesso limitato a dedurre, peraltro in maniera generica, senza alcun riferimento concreto ai fatti emergenti ex actis , che detti elementi presuntivi sono privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ai fini della inferenza da essi della conseguenza ignota (esercizio sistematico e continuativo da parte del NOME dell’attività gestoria della RAGIONE_SOCIALE e, quindi, della sua qualità di amministratore di fatto della stessa).
2.8. Il motivo in esame, pertanto, si risolve in un ‘ inammissibile richiesta di rivalutazione del giudizio di merito non consentito al Giudice di legittimità.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 53 cost. e 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, conv, con modif., dalla legge n. 44 del 2012.
3.1. Sostiene di aver chiesto ai giudici di appello «di accertare l’illegittimità della qualificazione in termini di inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate nonché, in ogni caso, l’erronea quantificazione del conseguente recupero a tassazione, determinato dalla mancata decurtazione, dai ricavi nel complesso dichiarati, di quelli relativi a costi e spese asseritamente fittizie e, dunque, non ammessi in deduzione», ai sensi della disposizione censurata.
3.2. In relazione al primo profilo di censura sostiene la ricorrente che «il Collegio ha ripreso pedissequamente e in maniera acritica le argomentazioni trasfuse dai verificatori nel PVC, esaminando in modo parziale e laconico le allegazioni difensive opposte dalla Contribuente».
3.3. In relazione al secondo profilo di censura sostiene la ricorrente che, «Pur partendo dalla convinzione (erronea) dell’inesistenza oggettiva delle prestazioni de quibus, i Giudici sono poi giunti inspiegabilmente a disapplicare le disposizioni dettate dal Legislatore proprio rispetto alla determinazione del reddito imponibile in ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti, in spregio altresì al principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.».
3.4. La prima censura è inammissibile.
3.5. Pare opportuno ricordare che questa Corte con riguardo alla ripartizione degli oneri probatori in materia di operazioni oggettivamente inesistenti, ha affermato (cfr. Cass. n. 7982/2025, in motivazione) che: 1) a fronte della non contestata regolarità formale delle fatture e delle scritture contabili della contribuente, incombe sull’Amministrazione, che ne contesti (ai fini del recupero dell’I.V.A. indebitamente detratta) l’inesistenza oggettiva totale o parziale, l’onere di provare il carattere fittizio delle operazioni; 2) ciò può avvenire anche in forma indiziaria o presuntiva (arg. da Cass., Sez. 65, 14.9.2016, n. 18118, Rv. 641109-01); 3) spetta sempre al giudice di merito, tuttavia, di valutare l’opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo
processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass., Sez. 6-5, 8.1.2015, n. 101, Rv. 63411801; Cass. sez. 5, 26 settembre 2018, n. 22953); 4) a fronte della prova anche in forma indiziaria o presuntiva offerta dall’Amministrazione finanziaria del carattere (anche parzialmente) fittizio delle operazioni fatturate, ‘è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibile, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili’ (Cass., sent. 19352 del 2018; n. 29002 del 2 017; n. 428 del 2015; n. 17977 del 2013; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16754 del 2021). Quanto alla prova di cui è onerata l’Amministrazione, e che già dal principio appena riportato si desume possa avere anche solo natura indiziaria, la Corte ha affermato che, ai fini dell’accertamento tributario relativo sia all’imposizione diretta che all’IVA, la legge – rispettivamente art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 -dispone che l’inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove ” certe “. Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e
concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, comma 2,c.c. (Cass., ord. n. 14237 del 2017; Cass n. 11624 del 2020).
3.6. Ciò precisato in termini generali e richiamati i principi giurisprudenziali citati esaminando il secondo motivo, con riferimento al caso di specie la CTR si è attenuta ai suddetti principi correttamente ritenendo che l’amministrazione finanziaria avesse fornito presunzioni gravi, precise e concordanti di oggettiva inesistenza delle operazioni commerciali accertate e la ricorrente, non disconoscendo le circostanze di fatto poste dai giudici di appello a fondamento del decisum , si è limitata a contestare la mancata valutazione delle prove contrarie addotte al fine di dimostrare l’effettività di quelle operazioni , così in partica sollecitando a questa Corte una non consentita rivalutazione del materiale probatorio esaminato dal giudice di merito (cfr., ex multis , Cass., Sez. U, n. 24148/2013; Cass. n. 91/2014), al quale, peraltro, è riservata la scelta tra gli elementi di prova sottoposti alla sua valutazione di quelli che reputa più efficaci ai fini della decisione, senza dover discutere analiticamente ogni deduzione, essendo sufficiente una valutazione anche globale delle risultanze di causa, con il rigetto implicito delle altre deduzioni.
3.7. Il secondo profilo di censura, incentrato sulla mancata applicazione del disposto di cui al comma 2 dell’art. 8, del d.l. n. 16 del 2012, convertito, è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
Conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo e la prima censura del terzo motivo, con assorbimento del secondo profilo di censura. La sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania anche per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e la prima censura del terzo motivo, con assorbimento del secondo profilo di censura del terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME