Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22458 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22458 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9666/2023 R.G., proposto DA
Duri NOME, rappresentata e difesa da ll’Avv. NOME COGNOME con studio in Catania, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Comune di Gela (CL), in persona del Sindaco pro tempore ;
INTIMATO
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanisetta il 3 novembre 2022, n. 558/01/2022, per l’ottemperanza alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Caltanisetta il 4 novembre 2020, n. 717/01/2020, notificata il 16 marzo 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 giugno 2025 dal Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
GIUDIZIO TRIBUTARIO DI OTTEMPERANZA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanisetta il 3 novembre 2022, n. 558/01/2022, che, in controversia sull’ottemperanza alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Caltanisetta il 4 novembre 2020, n. 717/01/2020, n. 3081/07/2020, notificata il 16 marzo 2022, nei limiti del capo relativo alla condanna del Comune di Gela (CL) alla rifusione delle spese giudiziali in favore del Consorzio Immagine, in liquidazione, nella misura complessiva di € 1.700,00, con distrazione in suo favore, in qualità di difensore antistatario della parte vittoriosa, dopo la notifica il 30 dicembre 2021 di atto di messa in mora con diffida all a corresponsione dell’importo complessivo di € 1.732,00, oltre ad ulteriori accessori, ed il decorso del termine di trenta giorni dalla notifica, ha nominato un commissario ad acta , ha assegnato il termine di trenta giorni per l’adozione dei conseguenti provvedimenti ed ha fissato una successiva udienza per la verifica dell’attuazione dell’obbligazione di pagamento, provvedendo anche alla finale chiusura del procedimento con ordinanza depositata il 23 dicembre 2022, n. 479/01/2022, senza statuire sulle spese giudiziali dell’ottemperanza .
Il Comune di Gela (CL) è rimasto intimato.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 112 cod. proc. civ., 24 e 111 Cost ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice
dell’ottemperanza di pronunciarsi sulla liquidazione delle spese giudiziali.
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 15 e 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 92 cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essersi provveduto dal giudice dell’ottemperanza alla statuizione sulle spese giudiziali, nonos tante l’espressa richiesta della ricorrente in tal senso.
Il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo motivo, il cui scrutinio viene a risultare superfluo ed ultroneo.
2.1 Invero, è pacifico che anche al giudizio tributario di ottemperanza si applica il principio della soccombenza (Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2016, n. 25147).
Tale principio è sancito, in linea generale, da ll’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che detta una specifica disciplina (ancorché sulla falsariga dell’art. 91 cod. proc. civ.) per la regolamentazione delle spese nel processo tributario.
Per cui, anche per la fattispecie in disamina, vale il principio generale per cui la mancata statuizione sulle spese del giudizio integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza, stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede pertanto una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Ne consegue che l’omessa pronuncia sulle spese in un provvedimento a contenuto decisorio che definisce il giudizio non costituisce mero errore materiale emendabile con la speciale procedura di correzione prevista dagli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., ma vizio di omessa pronuncia da farsi valere solo con i mezzi d’impugnazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^,
23 giugno 2005, n. 13513; Cass., Sez. 3^, 19 febbraio 2013, n. 4012; Cass., Sez. 2^, 17 giugno 2016, n. 12625; Cass., Sez. 6^-1, 31 ottobre 2018, n. 27766; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2019, n. 12963; Cass., Sez. 6^-5, 27 maggio 2021, n. 14786; Cass., Sez. 6^-5, 29 ottobre 2021, n. 30818; Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 740; Cass., Sez. Un., 6 luglio 2023, n. 19137; Cass., Sez. 2^, 13 gennaio 2025, n. 856).
A giustificazione di tale assunto si è anche detto che, in tema di disciplina delle spese processuali, la soccombenza costituisce un’applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo; essa prescinde, pertanto, dalle ragioni – di merito o processuali – che l’abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall’avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 30 maggio 2000, n. 7182; Cass., Sez. 3^, 27 novembre 2006, n. 25141; Cass., Sez. 3^, 15 luglio 2008, n. 19456; Cass., Sez. 1^, 29 luglio 2021, n. 21823; Cass., Sez. 3^, 12 dicembre 2022, n. 36182; Cass., Sez. Un., 14 novembre 2024, n. 29432; Cass., Sez. 3^, 13 marzo 2025, n. 6640).
2.2 Nella specie, quindi, il giudice dell’ottemperanza ha contravvenuto a tale principio, astenendosi – senza alcuna giustificazione – dalla liquidazione delle spese giudiziali in favore della parte vittoriosa ed a carico della parte soccombente.
In definitiva, si deve procedere alla determinazione dei compensi per il giudizio di ottemperanza, tenendo anche conto
degli esborsi per le c.d. ‘ spese vive ‘ (in particolare, del contributo unificato).
Ma tanto è consentito anche al giudice di legittimità, sempreché non si rendano indispensabili ulteriori accertamenti in fatto. Infatti, qualora sia impugnato per cassazione il quantum della liquidazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., che impone di non trasferire una c ausa dall’uno all’altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa dovrebbe essere rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 11 gennaio 2016, n. 211; Cass., Sez. Lav., 24 maggio 2021, n. 14199; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31935; Cass., Sez. 2^, 31 maggio 2022, nn. 17523 e 17524; Cass., Sez. 2^, 17 novembre 2022, n. 33916; Cass., Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16718; Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2024, n. 21386; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121).
Per cui, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod.
proc. civ., con la liquidazione delle spese giudiziali per il giudizio di ottemperanza in favore della ricorrente ed a carico del l’inti mato (valore della causa: € 1.700,00), sulla base dei parametri medi, nella misura di € 50,00 per esborsi e di € 1.800,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e con distrazione in suo favore, in qualità di difensore antistatario della parte vittoriosa, per dichiarato anticipo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Se ne dispone, altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento del secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Comune di Gela (CL) alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza in favore di NOME COGNOME liquidandole nella misura di € 50,00 per esborsi e di € 1.800,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in suo favore, in qualità di difensore antistatario del Consorzio RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, per dichiarato anticipo; condanna il Comune di Gela (CL) alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di NOME COGNOME, liquidandole n ella misura di € 200, 00 per esborsi ed € 1.800,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario di NOME COGNOME, Avv. NOME COGNOME da Catania, per dichiarato anticipo.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 giugno