Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6944 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6944 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/03/2025
Oggetto: Spese del giudizio di appello – Omessa liquidazione da parte del giudice del rinvio Conseguenze.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1480/2024 R.G. proposto da
NOME, NOME, NOME, nella qualità di eredi di NOME, elettivamente domiciliati in Messina, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
– resistente – avverso la sentenza della C.T.R. della Sicilia, n. 4751/2023, depositata il 1.6.2023 e non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.3.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con ricorso proposto alla Commissione tributaria provinciale di Messina, NOME NOME impugnava il silenzio rifiuto dell’ A mministrazione, formatosi sull’istanza da lui presentata per il rimborso dell’Irpef trattenuta dal Fondo di previdenza per il Ministero dell’economia e delle finanze sull’indennità di fine rapporto.
Il ricorso del contribuente veniva accolto in primo grado, con decisione confermata anche in appello. Tuttavia, la C.t.r. compensava integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio (ivi comprese, quindi, quelle del giudizio di primo grado, che invece erano stato poste dalla C.t.p. a carico della parte soccombente), pur in assenza di uno specifico motivo di gravame al riguardo.
Avverso tale pronuncia, proponevano ricorso per cassazione gli eredi dell’originario ricorrente e la Suprema Corte cassava la sentenza impugnata con rinvio alla C.t.r., evidenziando che il giudice d’appello non può, in assenza di uno specifico motivo in ordine alla decisione sulle spese processuali, modificare il contenuto della statuizione di condanna assunta dal giudice di primo grado, disponendo la compensazione , attesi i limiti dell’effetto devolutivo dell’appello .
Riassunto quindi il giudizio, la C.t.r., in sede di rinvio, accoglieva la domanda del contribuente, condannando l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate in € 2.616,63 per il giudizio R.G.C. n. 23325/2020 ed € 2.836,40 per il giudizio di rinvio, oltre accessori come per legge.
Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione gli eredi dell’originario contribuente , sulla base un solo motivo.
L’Agenzia delle entrate depositava atto di costituzione, al solo fine di partecipare alla pubblica udienza.
CONSIDERATO CHE:
Con l’ unico motivo di doglianza, gli eredi di NOME NOME deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 336, comma 1, e 384 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n n. 3 e 4, c.p.c., avendo omesso la C.t.r. qualsivoglia pronuncia sulla domanda espressa di condanna dell’Agenzia convenuta in riassunzione alla rifusione delle spese processuali del giudizio d’appello.
2. Il motivo è fondato e va accolto.
Orbene, giova ricordare che il vizio di omessa pronuncia è configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto e non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha affermato che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 24155/2017, Rv. 64553801; nello stesso senso Cass. n. 29191/2017, Rv. 64629001 e Cass. n. 25710/2024, Rv. 67229502).
2.1. Giova, altresì, ricordare che, come costantemente affermato da questa Corte, in ipotesi di annullamento con rinvio per
violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità (Cass. n. 20981/2015, Rv. 63695901; conf: Cass. n. 20887/2018, Rv. 65043401; Cass. n. 7091/2022, Rv. 66412101) . E’ stato, inoltre, affermato che, i n tema di ricorso avverso sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione, in rapporto al petitum concretamente individuato dal giudice di rinvio, la portata del decisum della sentenza di legittimità, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte, con la quale la pronuncia rescindente non può porsi in contrasto (Cass. n. 3955/2018, Rv. 64741701).
Ciò posto, dall’ordinanza di questa Corte n. 6569/2022, risulta che gli odierni ricorrenti avevano impugnato la sentenza n. 2537/2019 della C.t.r. Sicilia, lamentando, con il primo motivo, la violazione dell’effetto devolutivo in ragione alla disposta integrale compensazione delle spese e, con il secondo motivo, la motivazione apparente in tema di compensazione delle spese.
In tale sede, la Suprema Corte ha affermato che, ‘ quanto al primo motivo (con assorbimento del secondo motivo), in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice di appello che rigetti il gravame nei suoi aspetti di merito, non può, in assenza di uno specifico motivo in ordine alla decisione sulle spese processuali,
modificare il contenuto della statuizione di condanna al pagamento di tali spese assunta dal giudice di primo grado, compensandole, attesi i limiti dell’effetto devolutivo dell’appello, alla cui applicabilità non è di ostacolo il carattere accessorio del capo sulle spese, che resta pur sempre autonomo (Cass., 24422/2009; Cass., 10622/2010; Cass., 23226/2013; Cass., 14916/2020); che, nella specie, la CTR ha rigettato l’appello ed ha disposto la compensazione delle spese giudiziali di entrambi i gradi di merito; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento ‘ .
Il rinvio al giudice di secondo grado, quindi, era stato disposto affinché questo provvedesse a liquidare le spese del giudizio di appello, appena concluso, in quanto erroneamente compensate.
3.1. Tuttavia, la C.t.r., in sede di rinvio, ha liquidato le spese relative al giudizio R.G.C. 23325/2020 e le spese relative al giudizio di rinvio, omettendo quindi di liquidare le spese del primo giudizio di appello. Una tale statuizione, infatti, non risulta né nella motivazione della sentenza impugnata, né nel relativo dispositivo, pur essendo stata espressamente richiesta dalla parte ricorrente.
Sussiste, pertanto, il lamentato vizio di omessa pronuncia, avendo omesso la C.t.r., in sede di giudizio di rinvio, dare applicazione al principio di diritto contenuto nella suindicata pronuncia della Suprema Corte.
In conclusione, dunque, in accoglimento del l’unico motivo di ricorso la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo , affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel senso sopra indicato, nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,
affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame, nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione