Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21510 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21510 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta dai Magistrati
Oggetto: spese
NOME
-Presidente –
Oggetto
NOME
-Consigliere –
R.G.N. 7266/2023
COGNOME NOME
-Consigliere –
COGNOME
Balsamo NOME
-Consigliere –
U – 15/05/2025
NOME
-Consigliere COGNOME.-
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7266/2023 R.G. proposto da COGNOME Gioia, rappresentata e difes a dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente – contro
Regione Lazio;
-intimata – avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 1289/2023 depositata il 10 marzo 2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dalla Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto cartelle di pagamento emesse dalla Regione Lazio (d’ora in poi intimata) a carico NOME COGNOME (d’ora in poi
ricorrente) per crediti di natura tributaria per un importo complessivo di € 648,64.
L’opposizione si fondava sull’omessa notifica delle cartelle di pagamento e sulla prescrizione.
La CTP ha accolto il ricorso, per mancata prova circa la notifica delle cartelle.
L’odierna ricorrente ha proposto appello sulla pronuncia relativa al regolamento delle spese e la CTR ha accolto l’impugnativa per le seguenti ragioni:
-la somma di € 200,00 liquidata dal giudice di primo grado è inferiore ai parametri di legge e deve essere correttamente determinata in € 170 per la fase di studio, €100,00 per la fase introduttiva, € 85 per istruttoria e trattazione, € 170,00 per la fase decisionale , per un complessivo importo di € 525,00, oltre accessori e maggiorazioni di legge;
-nulla si dispone sulle spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione della Regione Lazio. La ricorrente propone ricorso fondato su due motivi e deposita memoria, la controparte resta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato tempestivamente notificato. La sentenza oggi impugnata è stata depositata il 10 marzo 2023 e non è stata notificata. La notifica, effettuata a mezzo pec è stata consegnata e accettata il 31.3.2023, nel rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327, primo comma c.p.c., come richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546 e dell’art. 112 c.p.c. con riferimento all’omessa regolamentazione delle spese.
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 con riferimento all’implicita compensazione delle spese di lite .
I motivi strettamente connessi perché riguardanti l’omessa regolamentazione delle spese del giudizio, sono fondati e possono essere trattati congiuntamente. Ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza, in linea con la previsione generale contenuta nell’art. 91 , primo comma, c.p.c.
La sentenza non ha pronunciato, quindi, sulla parte di domanda di condanna alla rifusione delle spese del giudizio di appello con violazione dell’art. 112 c.p.c.
Per dir meglio, ha omesso di liquidare le spese del gravame sul rilievo, del tutto incongruo in relazione all’esito del giudizio, secondo il quale per la <>.
In più occasioni, difatti, la Corte ha statuito che, nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, cit., come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (v. ex plurimis , e da ultimo, Cass., 15 aprile 2025, n. 9878; Cass., 8 aprile 2024, n. 9312).
Si ricorda, poi, che l’omessa statuizione sulle spese di lite, integra una lesione del diritto costituzionale, di cui agli artt. 24 e 111 Cost.,
ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa che contenga una statuizione sulle spese di lite conseguente al decisum . Infatti, gli artt. 91-98 c.p.c., stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese del procedimento, hanno natura inderogabile e, in correlazione con l’art. 112 c.p.c., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile, della corrispondenza, necessaria e doverosamente completa, tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali (Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 651/2022, Rv. 663540 -01, Sez. 3, n. 9263/2017, Rv. 643847 – 01).
Il ricorso deve essere, quindi, accolto con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale dovrà, nell’attenersi ai principi di diritto sopra affermati, e provvedere anche in ordine alla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME