Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34123 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34123 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23894/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in qualità di eredi di COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME di Cesana
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE
-intimata – avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI ROMA n. 10725/2024, depositata il 26/8/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 29226/23, la Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME, ha cassato con rinvio la sentenza n. 11873/21 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma ai sensi dell’art. 70 d.lgs. 546/92, in relazione al capo sulla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese dei giudizi di ottemperanza
definiti dalla medesima Commissione Tributaria Provinciale, l’uno con sentenza n. 18267/18 e l’altro, in sede di rinvio, con sentenza n. 11873/21.
Riassunta la causa ex art. 392 cod. proc. civ. da NOME COGNOME davanti al giudice di rinvio, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con sentenza n. 10725/2024, depositata il 26/8/2024, ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese dei due giudizi di ottemperanza e del giudizio di legittimità conclusosi con l’antescritta sentenza.
Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tutti in qualità di eredi di NOME COGNOME, mentre l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di ricorso, si censurano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 e 36 d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ., dell’art. 118, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per aver la Corte di Giustizia Tributaria omesso di liquidare le spese del giudizio promosso innanzi a sé (n.r.g. 6911/24).
2. Il motivo è fondato.
La mancata statuizione sulle spese del giudizio dà luogo ad una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza, stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede pertanto una pronuncia di accoglimento o di rigetto, con la conseguenza che l’omessa pronuncia sulle spese in un provvedimento a contenuto decisorio che definisce il giudizio costituisce vizio di omessa pronuncia da farsi valere con i mezzi d’impugnazione (in questi termini, Cass.,
Sez. U, 19137/2023; 9785/2022; 4012/2013; 13513/2005; 2869/1995; 12297/1993).
In particolare, il vizio di omessa pronuncia è deducibile in Cassazione attraverso la prospettazione del relativo ‘ error in procedendo’ da omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in riferimento alla violazione dell’art. 112 c.p.c. (v. per tutte, Cass. 23649/2023; 13590/2021; 6835/2017).
La censura va, quindi, alla luce di tali principi, accolta, avendo la CGT di Roma omesso di liquidare le spese del giudizio innanzi a sé promosso.
Non essendovi questioni di fatto da analizzare, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. (analogamente, Cass. 856/2025), disponendo la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE, soccombente nel giudizio di rinvio n.r.g. 6911/24, al pagamento, in favore dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese di quel giudizio, oltre che del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in dispositivo (in relazione allo scaglione fino a euro 1.100,00, entro il quale è compreso il valore del giudizio di ottemperanza).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di rinvio promosso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma (n.r.g. 6911/24), che liquida in euro 300,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Condanna, altresì, l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella predetta qualità, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di
legittimità, che liquida in euro 350,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 13 novembre 2025.
Il Presidente LIBERATO PAOLITTO