Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29147 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29147 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
Oggetto: TARI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21296/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE degli RAGIONE_SOCIALE, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale di quest’ultima P.E.EMAIL
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale di questi P.E.C. EMAIL;EMAIL
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Regionale tributaria per l’Abruzzo n. 235/2023 depositata il 28 marzo 2023.
Udita la relazione svolta nella udienza del 19 settembre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO CHE
oggetto della controversia è l’avviso di accertamento n. 399, emesso dal comune di RAGIONE_SOCIALE degli RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi ricorrente) nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi controricorrente), per un omesso versamento della TARI per l’anno 2014, riguardante uno stabilimento balneare, in particolare, l’utilizzazione di una maggiore superficie di una concessione demaniale marittima di mq. 1.111 rispetto a quella dichiarata;
in fatto, veniva emesso un primo avviso (n. 4 del 22.7.2019), annullato, poi il 16.12.2019, dallo stesso odierno ricorrente, cui faceva seguito un secondo avviso notificato il 7.12.2020, veniva emesso sempre sull’annualità 2014 ;
la CTP ha accolto il ricorso dell’odiern a controricorrente;
la CTR ha confermato la pronuncia di primo grado , in quanto l’appellante, odierno ricorrente, non avrebbe colto la ratio decidendi della sentenza di primo grado, la quale ha accolto il ricorso «per la mancata dimostrazione dell’occupazione di una maggiore superficie dell’arenile , essendo inidonea a tal fine la fotografia del 2018, relativa all’anno di imposta 2014» ;
l ‘odierno ricorrente ha proposto ricorso fondato su due motivi e depositato memoria; la controricorrente si è costituita con controricorso e depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., in relazione all’art . 161, primo comma, c.p.c. Denuncia la nullità della sentenza che non si sarebbe pronunciata sul motivo di impugnazione svolto. Rappresenta che la sentenza di primo grado ha accolto il ricorso proposto dall’odierna controricorrente , sul presupposto della fondatezza del l’ eccezione di decadenza dall’esercizio del
potere impositivo. Contesta la motivazione, in quanto nella prima parte ha esplicitato ragioni che sembrava riconoscessero la validità della pretesa impositiva, mentre nella seconda parte ha accolto il ricorso per un motivo diverso da quello per il quale era stato accolto in primo grado. La sentenza di primo grado non avrebbe mai fatto riferimento alla prova della foto aerea o satellitare.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 161, primo comma, c.p.c., per difetto assoluto di motivazione. Deduce che la sentenza impugnata, nella prima parte accoglie nella sostanza la tesi dell’appellante, odierno ricorrente, ma, poi, dichiara inammissibile il motivo attribuendo alla sentenza di primo grado una motivazione mai espressa.
La controricorrente solleva delle eccezioni preliminari.
3.1. Con la prima chiede che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso «perché la sentenza d’appello non è affetta dalla nullità denunciata ex art. 161 c.p.c., dato che l’omesso esame dei motivi di appello, comportante non corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, costituisce, se sussistente, violazione da denunciare in sede di legittimità come violazione dell’art. 112 c.p.c. ».
Tale eccezione è infondata per le ragioni che seguono.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste, sia quando il giudice trascuri di esaminare una domanda od una eccezione, sia quando sostituisca d’ufficio un’azione ad un’altra, a causa del travisamento dell’effettivo contenuto della domanda (Cass., Sez. 3, n. 19214/2023, Rv. 668177 – 01).
L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, così come l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n.3, c.p.c., o del vizio di motivazione ex art. 360, n.5, c.p.c., in quanto siffatte censure
presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo , ovverosia della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n.4, c.p.c., la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello; pertanto, alla mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro ex actis dell’assunta omissione, consegue l’inammissibilità del motivo (Cass. Sez. L, n. 29952/2022, Rv. 665822 – 01).
Quando, poi, la parte che ha interesse all’esame di un fatto, ancorché secondario, ma in astratto rilevante per la dimostrazione del fatto costitutivo della domanda, ne ha rilevato l’esistenza ed ha chiesto di vagliarlo, la censura con cui denunciare l’omesso esame della questione (nella specie già riproposta con l’appello) è da esprimersi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., trattandosi di error in procedendo determinato dalla violazione dell’art. 112 c.p.c., e con deduzioni specifiche e idonee ad individuare il fatto su cui il giudice di merito abbia mancato di pronunciarsi (Cass. Sez. 3, n. 25359/2021, Rv. 662405 -01).
Nel caso in esame il ricorrente ha formulato i motivi di impugnazione riconducendoli al paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., e nell’esplicitazione del motivo ha svolto specifiche deduzioni che consentono tranquillamente l’individuazione del fatto su cui il giudice del merito ha omesso di pronunciarsi. In particolare, ha ritrascritto nel ricorso la sentenza di primo grado da cu i si evince che l’avviso impugnato è stato annullato in quanto è stata accolta l’eccezione di tardività di cui all’art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006.
Del tutto irrilevante è la dedotta erronea indicazione della norma violata (art. 161, anziché 112 c.p.c.), in quanto il Collegio intende qui ribadire
che in tema di ricorso per cassazione, l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina ex se l’inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura. La configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, infatti, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. Sez. 5, n. 12690/2018, Rv. 648743 -01, Sez. 5, n. 14026/2012, Rv. 623656 -01).
3.2. Priva di pregio è la seconda eccezione di inammissibilità per mancata indicazione dell’oggetto del giudizio, del valore della controversia , della sintesi dei motivi e del mancato riferimento al sottofascicolo. I dati omessi, infatti, non costituiscono violazione dell’art. 366 c.p.c., il quale effettua un’indicazione tassativa degli elementi che devono essere contenuti nel ricorso a pena di inammissibilità. La norma, infatti, non richiede gli elementi indicati come mancanti dalla controricorrente; essi, piuttosto, sono oggetto del Protocollo d’intesa sul processo civile in Cassazione siglato tra la Corte di Cassazione, la Procura RAGIONE_SOCIALE della Corte di Cassazione, l’RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE il 2 marzo 2023. Il mancato rispetto delle previsioni in esso contenute non comporta l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso, salvo che ciò non sia previsto dalla legge (v. anche punto 1.6. note a chiarimento del citato Protocollo d’intesa).
3.3. Con la terza eccezione si sostiene l’ inammissibilità del ricorso, in quanto i vizi denunciati costituirebbero vizi revocatori, posto che si sostiene che la sentenza sia l’ effetto di un errore di fatto.
Il Collegio ritiene infondata anche tale eccezione, in quanto il vizio denunciato con il ricorso è la violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e non l’errata percezione di un fatto, presupposto per un’impugnazione per revocazione .
Il primo motivo del ricorso è fondato.
Nel presente giudizio, oggetto della sentenza impugnata (n. 235) è l’avviso di accertamento n. 399.
Rileva il Collegio che la sentenza di primo grado (n. 4 del 2022), trasfusa nel ricorso ed altresì prodotta (doc. 2 bis ), ha accolto l’appello perché ha considerato tardiva la proposizione del secondo avviso di accertamento, in quanto notificato nel 2020. Ha, in particolare, ritenuto fondata l’eccezione di decadenza in virtù dell’art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, secondo cui gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
La sentenza oggi impugnata, viceversa, ha ritenuto, non correttamente, inammissibile l’appello sul presupposto che l’appellante, odierno ricorrente, non avesse colto la ratio decidendi del giudice di prime cure. Per i giudici di secondo grado, infatti, la CTP avrebbe accolto il ricorso «per la mancata dimostrazione dell’occupazione di una maggiore superficie dell’arenile, essendo inidonea a tal fine la fotografia del 2018, relativa all’anno di imposta 2014» .
Il Collegio osserva che la sentenza impugnata ha fondato il proprio ragionamento decisorio facendo riferimento ad un contenuto della sentenza di primo grado che non corrisponde alla realtà, con la conseguenza che ha del tutto omesso il vaglio del motivo di impugnazione del l’odierno ricorrente .
La ragione dell’accoglimento del ricorso originario stava proprio nella ritenuta fondatezza dell’eccezione di decadenza dal potere impositivo e non vi è alcun riferimento agli aspetti probatori relativi al merito della pretesa, in particolare alla foto aerea.
Il secondo motivo resta assorbito, in ragione dell’accoglimento del primo motivo.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia dell’Abruzzo per l’esame dei
motivi proposti con l’atto di appello e delle domande riproposte dalla controricorrente.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo , in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 19 settembre 2024