Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23702 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23702 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 04/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4735/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA) , in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso LO studio dell’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) in Roma alla INDIRIZZO, con indirizzo pec
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura
Oggetto: tributi omessa pronuncia – inerenza
Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 5667/01/21, depositata in data 7 luglio 2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal AVV_NOTAIO Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2012, con il quale, a seguito di PVC relativo a più periodi di imposta, sono stati disconosciuti sia costi afferenti a operazioni oggettivamente inesistenti, sia costi non inerenti, con ripresa (per quanto qui rileva) di IRES e IVA, oltre sanzioni. In particolare, l’avviso di accertamento riteneva oggettivamente inesistenti le operazioni relative a due fatture di acquisto , rispettivamente aventi ad oggetto l’acquisto di un immobile e l’acquisto di frequenze TV, nonché disconosceva l’inerenza di costi relativi a ulteriori fatture di acquisto.
La CTP di Napoli ha rigettato il ricorso.
La CTR della Campania, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti del Fallimento della società contribuente, dichiarato nelle more, ritenendo fondato l’avviso in relazione alle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
Propone ricorso per cassazione il fallimento contribuente, affidato a un unico motivo, cui resiste l’Ufficio con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa pronuncia, v iolazione dell’art. 112 e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36, co mma 2, n. 4
lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello relativo alla dedotta non inerenza di alcune fatture di acquisto, ulteriori rispetto alle due fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti (la cui statuizione non è oggetto di censura). Deduce parte ricorrente di avere contestato, sin dal primo grado di giudizio, ai fini delle riprese sia per imposte dirette, sia per IVA, l’avviso in relazione alla ripresa relativa a sei (di ventotto iniziali) fatture , per le quali l’Ufficio ha contestato la non inerenza di costi, deduzione riproposta come motivo di appello (pag. 9 ricorso), riprodotto per specificità, con cui ha dedotto l’inerenza dei suddetti costi. Osserva, inoltre, il ricorrente che il giudice di appello avrebbe rigettato l’eccezione di novità della relativa contestazione, ma poi non si sarebbe pronunciato sul merito della stessa. Osserva, ulteriormente, come la pronuncia del giudice di appello -ove dovesse ritenersi che il giudice di appello si fosse pronunciato su tale doglianza -sarebbe in ogni caso nulla per assenza di motivazione.
Il ricorso è ammissibile, in quanto rispettoso del principio di specificità ed è fondato, in quanto la sentenza di appello, pur avendo ritenuto tempestiva la deduzione del fallimento appellante (« le deduzioni dell’appellante relative al difetto di motivazione riguardo all’insistenza delle due operazioni di cui alle fatture contestate, ed i rilievi su alcuni dei documenti relativi ai costi non riconosciuti, così come formulate non costituiscono motivi nuovi ma argomentazioni difensive a sostegno dei motivi già dedotti nel ricorso introduttivo »), ha omesso di pronunciarvisi.
La sentenza va pertanto, cassata per omessa pronuncia, con rinvio per l’esame delle domande non esaminate, nonché per la regolazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 29 maggio 2024