Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12559 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12559 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/05/2025
Cartella di pagamento -IRPEF _ ILOR e altro 1994 –
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 22199/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in INDIRIZZO, pec EMAIL
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è domiciliata ex lege .
-controricorrente e ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ. DIST. CATANIA n. 4704/2022, depositata in data 18 maggio 2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 dal AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti di NOME COGNOME, l’intimazione di pagamento n. 29320119012095549 avente ad oggetto IRPEF, ILOR, SSN, Imposta Patrimonio, oltre sanzioni ed interessi, per l’anno di imposta 1994 e la correlativa cartella di
pagamento n. 29320010121416635 per l’importo complessivo di euro 7.614,13.
Avverso l’intimazione di pagamento e la cartella di pagamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Catania; si costituiva l’RAGIONE_SOCIALE rilevando l’inammissibilità del ricorso.
La C.t.p. di Catania, con sentenza 11649/2018, accoglieva il ricorso.
Contro tale sentenza proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi alla C.t.r. della RAGIONE_SOCIALE; la contribuente si costituiva tardivamente depositando controdeduzioni; non si costituiva la RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 4704/2022, depositata in data 18 maggio 2022, la C.t.r. accoglieva l’appello.
Nelle more, la contribuente proponeva domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130/2022 cui faceva seguito formale provvedimento di diniego n. prot. NUMERO_DOCUMENTO in data 6 marzo 2023.
Avverso la sentenza della C.t.r. della RAGIONE_SOCIALE, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso svolgendo un motivo di ricorso incidentale.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 per la quale La ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso principale, così rubricato «Omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione e decadenza dell’intimazione di pagamento, sebbene la contribuente
avesse censurato, con specifico motivo di gravame, la sentenza di primo grado che aveva disatteso tale doglianza.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso principale, così rubricato «Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 2948 cod. civ. n. 4 e del d.P.r. 29 settembre 1972, n. 57, primo e secondo comma (art. 360, primo comma, n. 3 e 5 cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’ error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
1.3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, così rubricato «Violazione dell’art. 15, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.)», l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha proceduto con la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
Va premesso che la contribuente ha depositato memoria nella quale afferma che, in virtù della pace fiscale, tutte le cartelle comprese nell’avviso di intimazione sono state stralciate dal ruolo; tuttavia, omette di allegare la documentazione adeguata a suffragare la deduzione invocata.
Pertanto, si profila opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo affinché il contribuente, nel termine di gg. 60 dalla data di comunicazione del deposito della presente ordinanza, proceda alla trasmissione della documentazione all’uopo idonea.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per gli adempimenti di cui in motivazione e nei termini ivi previsti.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2025.
NOME COGNOME