Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21600 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21600 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
AVVISO ISCRIZIONE
IPOTECARIA IRPEF – ALTRO
2006; IVA 2003
–
2006;
REGISTRO 1997 – 1998
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12471/2017 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale al controricorso,
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-resistente –
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro-tempore, RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro-tempore,
– intimati – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 6713/01/2016, depositata l’8 novembre 2016 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 3 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
– Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti di COGNOME NOME avviso di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_CARTA, a seguito del mancato pagamento di n. 7 cartelle di pagamento relative a crediti iscritti a ruolo da diversi enti e a diverso titolo, per complessivi € 542.956,29.
Avverso tale atto, COGNOME NOME presentava ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 14854/54/2015, depositata il 30 settembre 2015, lo accoglieva, dato che RAGIONE_SOCIALE, non essendosi costituita, non aveva fornito prova della contestata regolarità della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento prodromiche.
Interposto gravame da RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE , la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 6713/01/2016, pronunciata il 25 ottobre 2016 e depositata in segreteria l’8 novembre 2016, accoglieva l’appello, ritenendo corretto
l’operato dell’agente della riscossione , accertata la notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento sottese.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, sulla base di cinque motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE si costituisce al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
Regione Lazio e Comune RAGIONE_SOCIALE Catone risultano intimati.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 3 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a cinque motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso, COGNOME NOME eccepisce nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccepito difetto di ius postulandi , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di difetto di delega in capo all’ AVV_NOTAIO, non essendoci riscontro della sua effettiva titolarità.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce nullità della sentenza per omessa pronuncia sul punto afferente alla contestazione della conformità RAGIONE_SOCIALE copie prodotte dalla controparte, sul disconoscimento della valenza
probatoria RAGIONE_SOCIALE medesime copie, sulla inesistenza/nullità della notificazione afferente alla cartella di pagamento n. 097201302378551012001, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice.
Secondo la contribuente, il giudice di secondo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sulla censura della discordanza dei documenti prodotti in giudizio, in particolare riguardanti la prova della notifica della rubricata cartella di pagamento (in particolare, rispetto alla data, nell’avviso di intimazione di pagamento veniva riportata la data del 30 agosto 2013, mentre nella notifica prodotta in atti quella del 12 agosto 2013; rispetto alla distinta di presunta accettazione con riserva, veniva riportata la data del 20 agosto 2013, senza firma e con il timbro della stessa RAGIONE_SOCIALE; rispetto alla notifica, veniva prodotta una busta vuota riportante la data del 22 agosto 2013).
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 139 e dell’art. 140 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice.
La C.T.R., in sostanza, avrebbe omesso di considerare che, per procedere a notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., sarebbe necessaria l’inconcludente ricerca del destinatario dell’atto nonché degli altri soggetti previsti dall’art. 139 cod. proc. civ.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente eccepisce illegittimità della sentenza per omesso esame di un fatto
determinante ai fini della decisione, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), dello stesso codice.
Ritiene, nello specifico, che il giudice a quo avrebbe omesso di considerare che, con riferimento alla presunta notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, non risultava comprovata l’affissione RAGIONE_SOCIALE stesse presso la Casa Comunale, dato che, mentre rispetto alla prima RAGIONE_SOCIALE quattro cartelle, era stata accertata l’irreperibilità assoluta in Ciampino, per le ulteriori tre cartelle non era stata fornita prova dell’invio e del ricevim ento della prescritta raccomandata.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso, la contribuente deduce illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione del disposto normativo di cui all’art. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice.
In ultimo, secondo parte ricorrente, la C.T.R. non avrebbe considerato che, nonostante l’interruzione della prescrizione del credito a seguito della notificazione della cartella di pagamento, con riferimento ai tributi per tasse auto per gli anni di imposta 1997, 1998 e 2000, la stessa aveva iniziato nuovamente a decorrere prima della notifica del preavviso d’iscrizione ipotecaria, con la conseguen te prescrizione dei relativi crediti, essendo decorsi tre anni dal momento della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento.
2 . Procedendo quindi all’esame dei motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue.
2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logicogiuridica della pronuncia (si v. da ultimo Cass. 21 febbraio 2024, n. 4656; Cass. 29 dicembre 2023, n. 36531).
Su questa base, occorre rilevare come il giudice di secondo grado, pronunciandosi direttamente sul merito della questione, abbia ritenuto implicitamente infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per assenza di apposita delega alle liti da parte del difensore di RAGIONE_SOCIALE
Nonostante la mancata espressa statuizione sull’eccezione formulata, l’implicita decisione sul punto esclude comunque il vizio di omessa pronuncia.
2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Con il motivo in esame parte ricorrente censura un vizio di omessa pronuncia sull ‘asserita dedotta discordanza, in punto di notifica, dei documenti prodotti in giudizio.
Premesso che, nel ricorso per cassazione, la contribuente non riproduce, in violazione del principio di autosufficienza, la specifica doglianza rispetto alla quale il giudice a quo avrebbe
omesso di pronunciarsi, precludendo così il controllo di questa Corte sulla sua effettiva proposizione ed estensione, il motivo è comunque infondato. Il giudice non è infatti tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione RAGIONE_SOCIALE parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, num. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia – configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (si v., da ultimo, Cass. 27 febbraio 2024, n. 5145).
Nel caso di specie, il giudice di secondo grado ha espressamente deciso, a seguito di un compiuto accertamento di fatto, sulla questione della validità della notificazione della cartella di pagamento, dovendosi quindi ritenere come analizzate ma implicitamente rigettate le doglianze che proprio sul problema erano state asseritamente formulate.
2.3. Pure il terzo motivo di ricorso è infondato.
Sul punto, come ha ribadito di recente questa Corte, in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di ‘ irreperibilità c.d. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa
all’art. 26, comma 3 del D.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140 c.p.c., sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (si v., da ultimo, Cass. 31 luglio 2023, n. 23183).
Nel caso di specie, il giudice a quo , dopo aver ricostruito correttamente la normativa in materia, ha ritenuto come ritualmente espletate tutte le formalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ., non potendosi così in questa sede censurare un accertamento di fatto che, per sua stessa natura, risulta insindacabile dal giudice di legittimità.
2.4. Il quarto motivo di ricorso è anch’esso infondato.
Con tale motivo, COGNOME NOME eccepisce nuovamente un vizio di omessa pronuncia rispetto ad argomentazioni dalla stessa formulate a sostegno della irrituale notifica RAGIONE_SOCIALE citate cartelle di pagamento.
Rispetto a tale doglianza è sufficiente richiamare quanto già esposto nel secondo motivo di ricorso riguardo all’ammissibilità che il giudice non si pronunci specificamente su ogni argomentazione e allegazione effettuata dalle parti, dovendosi ritenere come implicitamente rigettate quelle doglianze che risultino incompatibili con la decisione adottata. Si richiama, inoltre, quanto appena esposto rispetto al terzo motivo di ri corso sull’esistenza di un accertamento di fatto che copre per intero la questione del corretto espletamento di tutte le formalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ.
2.5. Il quinto motivo di ricorso è, invece, inammissibile.
Come correttamente eccepito da RAGIONE_SOCIALE, qualora si deduca l’avvenuto decorso del termine di prescrizione, è necessario che nel ricorso per cassazione siano forniti tutti gli elementi necessari per permettere a questa Corte il controllo sulla natura dei crediti sottesi alle diverse cartelle, nonché i riferimenti temporali rispetto ai quali valutare proprio tale decorso: elementi che nel caso di specie non sono stati indicati.
3. Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Nulla per le spese nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, costituitasi ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la ricorrente tenuta al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna COGNOME NOME alla rifusione, in favore della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.600,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente, di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se
dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024.
, d.P.R. 30 maggio