Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19240 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19240 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/07/2025
Intimazione di pagamento -estinzione del giudizio -omessa pronuncia
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4118/2021 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE;
– intimata –
avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO, n. 2277/2020, depositata il 20/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava innanzi alla CTP di Roma l’intimazione di pagamento, emessa ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, n. 09720179006309074000 notificata il 28 aprile 2017, relativa a cinque cartelle che seguivano alla iscrizione a ruolo della somma di 8.015,64 pretesa a titolo di Irap, Irpef e tassa rifiuti.
La CTP dichiarava inammissibile l’istanza del contribuente di estinzione delle pretese tributarie ex art. 1, comma 540, legge n. 288 del 2012 in quanto tardivamente proposta solo nelle memorie conclusionali e non già con il ricorso introduttivo. Nel merito, accoglieva parzialmente il ricorso, solo con riferimento ad una delle cartelle sottese alla intimazione, la n. NUMERO_CARTA per la quale riteneva che il credito fosse prescritto.
Avverso detta sentenza spiegava appello il contribuente.
La CTR confermava la sentenza di primo grado con la seguente motivazione « A fronte della chiara e precisa ratio decidendi della decisione di primo grado in punto di prescrizione con implicito rigetto delle varie ‘eccezioni’ proposte in primo grado l’appellante, in modo generico, non contesta detta ratio e si limita a ripetere quanto prospettato dal primo giudice ».
Avverso detta sentenza il contribuente ricorre per cassazione nei confronti del l’Agenzia delle entrate -Riscossione che non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo -in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. -il contribuente lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla domanda di cessazione della materia del contendere proposta in appello a causa del verificarsi degli effetti previsti dall’art. 1, comma 540, legge n. 228 del 2012, già avanzata in primo grado e ritenuta tardiva dalla CTP.
Espone che la sopravvenienza del fatto estintivo -conseguente all’inutile decorso del termine di duecentoventi giorni dall’istanza di sospensione legale di cui all’art. 1, comma 538 lett. a) legge n. 228 del 2012 tempestivamente presentata con reclamo-ricorso del 19 maggio 2017 -era stata eccepita in primo grado con la comparsa conclusionale; che la CTP, sul falso presupposto che si trattasse di domanda nuova, anziché di richiesta volta alla constatazione di un fatto estintivo sopravvenuto, l’aveva dichiarata tardiva. Rileva che tale statuizione era stata contestata con il secondo motivo di appello con il quale si era, peraltro, evidenziato che il termine finale del procedimento instaurato a seguito dell’istanza di sospensione legale spirava necessariamente dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo del reclamo-ricorso nel quale l’istanza stessa era contenuta. Evidenzia, pertanto, la totale assenza di pronuncia ad opera della CTR sullo specifico motivo di appello ed aggiunge che la statuizione resa non può essere ragguagliata ad una forma di motivazione implicita in quanto la censura mossa alla sentenza di primo grado era proprio finalizzata a criticare il giudizio inferenziale della CTP che aveva erroneamente sussunto la fattispecie concreta dell’estinzione nell’alveo dell’inammissibilità e art. 24 d.lgs. n. 5 46 del 1992.
Con il secondo motivo -in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. -il contribuente lamenta la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 23, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non avere la CTR posto a fondamento della decisione fatti non specificamente contestati da controparte e, in particolare, la sopravvenuta estinzione di diritto delle pretese tributarie ai sensi dell’art. 1, comma 540, legge n. 228 del 2012 .
Ribadisce che la pretesa erariale si era estinta, come rilevabile anche di ufficio, in quanto in data 19 maggio 2017 aveva presentato l’istanza di sospensione di cui all’art. 1, comma 540, legge n. 228 del
2012 ed era decorso il termine di duecentoventi giorni ivi previsto senza che fossero stati adottati provvedimenti dell’Ente impositore;
Con il terzo motivo -formulato in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. -il contribuente lamenta la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. per omesso esame di un documento decisivo per il giudizio consistente nella intimazione-diffida inviata a ll’agenzia delle entrate in data 10 luglio 2019 al fine di ottenere il discarico del ruolo e delle partite prodotti nelle cartelle di pagamento sottese all’intimazione impugnata.
Il primo motivo è fondato, restando assorbiti gli ulteriori.
4.1. I motivi vertono tutti sulla questione dell’estinzione del credito erariale in virtù del disposto di cui all’art. 1, comma 540, legge n. 228 del 2012 che rileva: – nel primo motivo in ragione della dedotta omessa pronuncia; – nel secondo motivo perché asseritamente non contestata; – nel terzo motivo in ragione del prospettato omesso esame della domanda di sospensione prodromica alla dedotta estinzione.
4.2. Il vizio di omessa pronuncia sussiste allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto; non ricorre, invece, nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto. Non basta, pertanto, la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della
pronuncia (cfr., ex plurimis , Cass. 29/01/2021, n. 2151; Cass. 02/04/2020, n. 7662; Cass. 30/01/2020, n. 2153).
La decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio) sussiste, invece, quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un’altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza. Alcune questioni possono, quindi, risultare assorbite dalla decisione presa dal giudicante. A tal riguardo, si distingue tra assorbimento c.d. proprio, che si verifica quando la decisione della domanda assorbita divenga superflua per effetto della decisione sulla domanda assorbente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all’esame della domanda rimasta assorbita, ed assorbimento c.d. improprio, che si ha quando la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporti un implicito rigetto della domanda formulata e dichiarata assorbita (v., da ultimo, Cass. 06/02/2025, n. 2953).
Questa Corte ha, tuttavia, affermato che, a prescindere dalla forma di assorbimento, la relativa declaratoria implica la specifica indicazione, da parte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimano sicché, ove ciò non avvenga, si è in presenza di una omissione di pronuncia, comportante la nullità della decisione sul punto (Cass. 14/09/2023 n. 26507).
4.3. La sentenza impugnata è viziata per omessa pronuncia sul secondo motivo di appello.
La CTP rigettava l’eccezione di estinzione del giudizio sollevata dal contribuente assumendo che la medesima era stata proposta tardivamente e che, pertanto, era inammissibile.
Detta statuizione veniva, infatti, fatta oggetto di specifica censura con il secondo motivo di appello nel quale il contribuente rilevava, tra l’altro, che si trattava di fattispecie estintiva verificatasi, ex lege , nel corso del giudizio in quanto condizionata all’inutile decorso del termine di duecentoventi giorni, a partire dall’istanza di sospensione legale formulata con il ricorso introduttivo, per l’invio da parte delle Ente creditore al concessionario della r iscossione di quanto previsto dall’art. 1, comma 540, legge n. 228 del 2012.
Rispetto a tale motivo di gravame il giudice dell’appello non ha reso alcuna risposta, omettendo, pertanto, la decisione. La sentenza, infatti, si fonda sulla acritica condivisione della pronuncia di primo grado in punto di prescrizione e sul presupposto che le ulteriori questioni poste fossero state implicitamente rigettate.
Tuttavia, come già detto, l’eccezione di estinzione non era stata oggetto di implicita decisione da parte della CTP la quale, al contrario, l’aveva espressamente dichiarata inammissibile e tale statuizione esplicita era stata specificamente censurata con un motivo di appello non delibato dalla CTR.
In tale contesto deve escludersi che vi sia stato rigetto implicito del motivo. Infatti, in primo luogo, manca la specifica indicazione, da parte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimano, atteso che la CTR nemmeno nello svolgimento del processo ha fatto riferimento alla specifica questione controversa. In secondo luogo, non può ritenersi che la decisione in punto di prescrizione -l’unica resa dalla CTR con motivazione per relationem alla sentenza di primo grado -presupponga l’ implicita esclusione del l’estinzione del giudizio in virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 540, legge n. 228 del 2012 non essendo l’una questione antecedente logico dell’altra.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte
di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2025.