Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6704 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6704 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3886/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO
-ricorrenti- contro
COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (PLLSFN66C26F839X)
-controricorrenti-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MOLISE n. 240/2020 depositata il 28/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato l’appello principale dell’Agenzia delle entrate e l’appello incidentale dei contribuenti;
ricorrono in cassazione l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate riscossione con tre motivi di ricorso;
resistono con controricorso i contribuenti che chiedono preliminarmente di dichiarare inammissibile il ricorso in quanto non autosufficiente, non specifico e in fatto, peraltro proposto nei confronti di una doppia conforme di merito; nel merito chiedevano il rigetto del ricorso in quanto infondato avendo la CTR deciso in maniera conforme ai fatti accertati;
la Procura generale, sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri motivi.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Risulta fondato il primo motivo e anche il terzo motivo, con assorbimento del secondo motivo. La sentenza deve, pertanto cassarsi con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, cui si demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Preliminarmente devono rigettarsi le eccezioni di inammissibilità del ricorso in quanto non specifico ed in fatto. Il
ricorso risulta ammissibile poiché rappresenta la questione di fatto anche riportando gli atti essenziali del processo e prospetta violazioni di legge in maniera comprensibile e specifica.
Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi RAGIONE_SOCIALE vs Italia del 28 ottobre 2021; vedi anche CEDU Patricolo vs Italia, del 23 maggio 2024 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Sez. U – , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 – 01).
Il ricorso contiene tutti gli elementi della fattispecie e le analisi in diritto della questione controversa, in quanto richiama gli atti del processo ed il giudicato e prospetta conteggi precisi sulle somme dovute e su quelle versate e quelle ancora da versare per imposte, sanzioni ed interessi.
Con il primo motivo si prospetta violazione degli art. 36, secondo comma, d. lgs. 546 del 1992 e dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (vizio di extrapetizione); con il terzo motivo si prospetta un’omes sa pronuncia rilevate ex art. 112 e 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
I due motivi si analizzano congiuntamente in quanto logicamente connessi.
La sentenza motiva il rigetto dell’appello sul principio della correttezza e buona fede dei contribuenti: ‘Nel caso di specie questo
giudicante ritiene che debba essere preso in considerazione il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria in quanto in ambito fiscale si avverte sempre più l’esigenza di migliorare il rapporto tra c ontribuente e amministrazione pubblica il collegio ritiene di dover considerare quanto anticipato dai contribuenti nel corso degli anni come somme che possono equipararsi agli interessi e sanzioni oggi richiesti dall’Agenzia’.
La CTR non decide in ordine allo specifico motivo di appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ovvero il conteggio preciso sulle somme versate, sulle somme dovute in esito alle sentenze passate in giudicato e sulle somme ancora da versare (il tutto specificato con idonei conteggi, non presi in considerazione dalla sentenza impugnata). Si configura, pertanto, il vizio di omessa pronuncia su uno specifico motivo di gravame.
Inoltre, la sentenza nel richiamare il principio di buona fede e correttezza non affronta il tema posto con l’appello , ma va fuori dal tema in decisione, che riguardava esclusivamente i motivi del ricorso e i contribuenti non avevano neanche prospettato al giudice nessuna violazione della buona fede e correttezza.
…
P.Q.M.
accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo e cassa la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29/11/2024.