Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1241 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1241 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 18/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24719/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOMECOGNOME NOME E NOME COGNOME
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL MOLISE n. 126/02/21 depositata il 22/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 126/02/21 del 22/02/2021, la Commissione tributaria regionale del Molise (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la
sentenza n. 37/01/17 della Commissione tributaria provinciale di Isernia (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE nonché dai soci COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso quattro avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2011, l’uno per IRAP e IVA nei confronti della società e gli altri per IRPEF nei confronti di ciascuno dei soci, con imputazione dei maggiori redditi per trasparenza.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese di AE, l’atto impositivo nei confronti della società contribuente era stato emesso, per quanto ancora interessa in questa sede, in ragione della esistenza di acquisti e vendite non contabilizzati e di acquisti di carburanti in violazione dell’art. 4, comma 1, del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 444.
1.2. La CTR accoglieva l’appello proposto da AE evidenziando, tra l’altro, che i costi relativi al carburante erano stati indebitamente dedotti, con conseguente indetraibilità dell’IVA; invero, le schede carburante non erano fiscalmente valide, in quanto «prive della firma del compilatore e soprattutto mancanti di un dato indefettibile come la indicazione della quantità di carburante ‘erogato’, ovvero consumato».
Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
NOME COGNOME non si costituiva in giudizio, restando, pertanto, intimato.
Con ordinanza interlocutoria n. 6067 del 06/03/2024, questa Corte disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME e rinviava la causa a nuovo ruolo, anche per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.
Disposta l’integrazione del contraddittorio a cura di AE, NOME COGNOME e NOME COGNOME restavano intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che i giudizi di merito si sono svolti nei confronti di RAGIONE_SOCIALE nonché nei confronti dei soci di quest’ultima, NOME, NOME e NOME COGNOME. Il presente giudizio, invece, è stato proposto unicamente nei confronti di NOME COGNOME in ragione della estinzione della società (cancellata dal registro delle imprese in data 15/03/2021) e della evidenziata (ma non comprovata) definizione agevolata, ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, da parte dei soci NOME e NOME COGNOME delle rispettive posizioni personali, concernenti gli avvisi di accertamento IRPEF loro notificati.
1.1. Peraltro, poiché il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere proposto nei confronti di tutti i soci, in quanto successori a titolo universale della società estinta, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, cui AE ha regolarmente adempiuto, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro.
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR pronunciato in ordine a tutte le domande proposte con l’appello, diverse dalla ripresa riguardante la scheda carburanti. In particolare, la CTR, a fronte di un annullamento integrale degli avvisi di accertamento da parte della CTP, si sarebbe limitata a riformare la sentenza di primo grado con riferimento alla ripresa concernente le schede carburanti, tralasciando di verificare la sussistenza di riprese non oggetto di contestazione, nonché di pronunciarsi sulla ripresa concernente l’omessa contabilizzazione di vendite e acquisiti.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. Una complessiva lettura della sentenza impugnata e dell’avviso di accertamento regolarmente trascritto nelle sue parti rilevanti ai fini del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso -induce a ritenere che la CTR ha confermato esclusivamente la ripresa concernente le schede carburante (confermando, altresì, il parziale annullamento in autotutela già operato dall’Ufficio) e non anche le altre riprese di cui all’atto impositivo impugnato.
2.3. In altri termini, l’avviso di accertamento impugnato è stato integralmente revocato dalla CTP; AE ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendo la conferma di tutte le riprese; la CTR ha accolto l’appello dell’Ufficio, limitandosi, peraltro, a trattare solo di due riprese: quella oggetto di un pregresso annullamento in autotutela e quella riguardante le schede carburanti, omettendo qualsiasi pronuncia in ordine alle altre riprese e, in particolar modo, della omessa contabilizzazione di vendite e acquisti.
Con il secondo motivo di ricorso di deduce violazione dell’art. 274 cod. proc. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non essersi la sentenza impugnata pronunciata in ordine agli avvisi di accertamento concernenti i soci, ritenendo erroneamente che la CTP non si sia occupata di tutti i procedimenti riuniti, ma solo dell’accertamento riguardante la società.
3.1. Il motivo è fondato.
3.2. Come si evince dall’esame del fascicolo d’ufficio, ammissibile in ragione della tipologia della censura prospettata, si evince che le cause concernenti i soci sono state (implicitamente) riunite alla causa concernente la società, con la conseguenza che il giudice di appello avrebbe dovuto pronunciarsi anche su dette cause, allo stesso devolute.
3.3. Sussiste, pertanto, la contestata omessa pronuncia da parte della CTR, che non si è pronunciata sulle cause personali riguardanti i singoli soci.
Con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione dell’art. 102 e dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR rispettato le norme in materia di litisconsorzio necessario, in quanto all’epoca dei fatti contestati RAGIONE_SOCIALE aveva la forma giuridica di una società in nome collettivo. La pronuncia, pertanto, avrebbe dovuto essere resa nel contraddittorio necessario di società e soci.
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. Come più sopra evidenziato, dal fascicolo d’ufficio risulta l’intervenuta riunione in primo grado dei ricorsi concernenti la società e i singoli soci. Ne consegue che -essendo società e soci rappresentati in tutti i gradi del giudizio (anche a seguito dell’integrazione espletata nel presente procedimento con la sopra menzionata ordinanza interlocutoria n. 6067 del 2024) -il contraddittorio è integro, differentemente da quanto ritenuto dalla ricorrente.
In conclusione, vanno accolti il primo e il secondo motivo di ricorso, rigettato il terzo; la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, rigettato il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 23/10/2024.