Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2295 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2295 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31713/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CALABRIA n. 1935/2020 depositata il 02/09/2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal
Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con la sentenza n. 1935/1/2020 depositata in data 02/09/2020 e non notificata, respingeva l’appello proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado in giudizio avente ad oggetto l’ impugnazione di cartelle di pagamento relative ad ICI vantata dal Comune di Trebisacce per le annualità 2008-2011;
1.1. i giudici di appello osservavano testualmente che l’ appello ‘fondato solo sul preteso difetto di legittimazione passiva in favore del Comune di Trebisacce’ era da ritenere infondato;
contro detta sentenza propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) affidato ad un unico motivo;
il contribuente NOME COGNOME resiste con controricorso, eccependo, in via preliminare l’ inammissibilità del ricorso per violazione dell’ art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la inesistenza della notifica del ricorso in quanto eseguita presso un domiciliatario privo di capacità processuale nonché la assenza di capacità giuridica di parte ricorrente;
CONSIDERATO CHE
con il motivo dedotto parte ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4. cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in ragione dell’ omessa pronuncia sul motivo di appello concernente la sussistenza di validi atti interruttivi del termine prescrizionale;
deve, in primo luogo, rilevarsi l’ infondatezza di tutte le eccezioni preliminari sollevate da parte controricorrente;
2.1. in ordine ai profili di nullità della notifica, ogni ipotetico vizio deve ritenersi sanato in ragione dell’ intervenuto raggiungimento dello scopo e della costituzione di parte resistente che ha pienamente esercitato il proprio diritto di difesa;
2.2. il ricorso non può, poi, ritenersi nullo in quanto lo stesso individua chiaramente l’ oggetto del contendere. Premesso che la prescrizione contenuta nell’art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, né accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante “spillatura” al ricorso, l’intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (Sez. U, Sentenza n. 16628 del 17/07/2009, Rv. 609179 – 01), risultano evidenti dal tenore del ricorso sia l’ oggetto del giudizio che il vizio lamentato in relazione alla omessa pronunzia del giudice di primo grado rispetto alle censure formulate dall’ agente della riscossione con il proposto appello;
2.3. sussiste, infine, la legittimazione di COGNOME subentrata, ex lege , ad RAGIONE_SOCIALE nulla rilevando l’ utilizzo del precedente codice fiscale già di RAGIONE_SOCIALE. Va ricordato che come precisato dalle S.U. in tema di riscossione dei tributi, la successione “a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali”, di RAGIONE_SOCIALE alle società del gruppo RAGIONE_SOCIALE, prevista dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, pur costituendo una fattispecie estintiva riconducibile al subentro ” in universum ius “, riguarda il
trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del ” munus publicum ” riferito all’attività della riscossione, con la conseguenza che il fenomeno non comporta la necessità d’interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c. (Sez. U – , Sentenza n. 15911 del 08/06/2021, Rv. 661509 – 03);
ciò premesso il ricorso è da ritenere fondato per le ragioni appresso specificate;
come evidenziato da parte ricorrente, con l’ atto di appello era stata censurata la pronuncia di primo grado laddove aveva ritenuto maturato il termine di prescrizione quinquennale, allegandosi, anche mediante la produzione documentale, una serie di atti interruttivi della prescrizione nonché il rispetto dei termini decadenziali. In proposito va ricordato che l’eccezione di interruzione della prescrizione poteva essere fatta valere per la prima volta in appello, essendo finanche rilevabile d’ufficio, vedi Sez. 3, Sentenza n. 18602 del 05/08/2013 ed, altresì, che in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove preesistenti al giudizio di primo grado, ferma la possibilità di considerare tale condotta ai fini della regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, nella quale sono ricomprese, ex art. 15 del detto decreto, quelle determinate dalla violazione del dovere processuale di lealtà e probità. (Sez. 5 – , Ordinanza n. 8927 del 11/04/2018, Rv. 647710 – 01);
4.1. a fronte di tali dettagliate censure la C.T.R., senza farsi in alcun modo carico di tali profili censori ed esaminare la documentazione ritualmente prodotta, del tutto apoditticamente ha rilevato : ‘ L’appello, fondato solo sul preteso difetto di legittimazione passiva in favore del Comune di Trebisacce, va respinto. Nei giudizi in cui ci si oppone ai crediti iscritti a ruolo, non sussiste litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione, nemmeno quando viene contestata l’esistenza del credito (Cass. civ., Sez. trib.,
18 novembre 2019 n. 29798). Spetta infatti al concessionario chiedere, sin dal primo grado, l’autorizzazione per la chiamata in causa del terzo, rimanendo comunque una sua mera facoltà e non un obbligo. Pertanto, in mancanza di richiesta di autorizzazione per la chiamata in causa del terzo, è onere dell’agente per la riscossione attivarsi presso questi, allo scopo di acquisire eventuali prove da esibire in giudizio ‘.
4.2. sulla scorta di tali scarne argomentazioni, risulta evidente che la C.T.R. ha totalmente omesso di pronunciarsi in ordine al motivo di gravame relativo alla prescrizione, nonché di considerare la documentazione legittimamente depositata a supporto degli eccepiti atti interruttivi della prescrizione. Come è noto, il disposto normativo di cui all’articolo 112 cod. proc. civ. impone al giudice di emettere sentenza su ‘tutta la domanda e non oltre i limiti di essa’ e ciò comporta che la domanda, ove non sia esaminata dal giudice integra la violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ., che può essere fatta valere ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n.4 cod. proc. civ, come avvenuto nel caso in esame;
5. la sentenza va, dunque, cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione;
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data