Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15935 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15935 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 25.03.2025 Ud. 11/02/2025
OMESSA PRONUNCIA SUI MOTIVI DI APPELLO
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21165/2021 del ruolo generale, proposto
DALLA
ASSOCIAZIONE RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Presidente del Consiglio direttivo, pro tempore, NOME COGNOME rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dal prof. avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
l ‘RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore , e l ‘RAGIONE_SOCIALE
Numero sezionale 2129/2025
Numero di raccolta generale 15935/2025
Data pubblicazione 14/06/2025
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– INTIMATE –
NONCHÉ
l ‘A RAGIONE_SOCIALE ROMA (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentate pro tempore .
– INTIMATA – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 278/3/2021, depositata il 19 gennaio 2021, non notificata.
UDITA la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME all’udienza camerale del 25 marzo 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia sono le pretese consacrate nelle cartelle di pagamento e successiva intimazione indicate in atti, concernenti vari crediti di natura tributaria.
La Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello, perché « carente in ordine alla esposizione dei fatti, all’oggetto della domanda e ai motivi specifici dell’impugnazione, indicazioni mancanti o quantomeno meno incerte ai sensi del citato art. 53 .
Tutto ciò, ponendo in evidenza che l’appello non aveva tenuto conto dei motivi della decisione impugnata, in quanto la contribuente aveva impugnato la sentenza di primo grado, evidenziando che il primo Giudice aveva errato nel ritenere regolare la notifica dell’intimazione di pagamento e delle
Numero sezionale 2129/2025
Numero di raccolta generale 15935/2025
sottese cartelle di pagamento, sostenendo -l’istante – che, in realtà, la notifica di detti atti non sarebbe mai avvenuta presso la sede legale dell’associazione. Data pubblicazione 14/06/2025
Senonché -a dire del Giudice d’appello – la sentenza di primo grado non si era, in realtà, espressa sulla legittimità delle intimazioni di pagamento e delle relative cartelle come indicato nell’atto di appello, bensì sulla legittimità di un atto completamente diverso, vale a dire il pignoramento verso terzi.
Con ricorso notificato in data 16 luglio 2021 l’Associazione RAGIONE_SOCIALE impugnava tale pronuncia sulla base di quattro motivi, successivamente depositando, in data 14 marzo 2025, memoria ex art. 380bis .1. c.p.c.
L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate -Riscossione, davano atto di non essersi costituite nel termine, riservandosi la facoltà di partecipare all’udienza di discussione della causa.
L’RAGIONE_SOCIALE è restata intimata
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, ponendo in evidenza che con l’atto di appello era stata chiaramente denunciata la nullità della sentenza impugnata per essersi pronunciata su atti diversi da quelli impugnati.
Numero sezionale 2129/2025
Numero di raccolta generale 15935/2025
Con la seconda censura la ricorrente ha eccepito, in relazione all’articolo 360 primo comma, num. 4 e 3, c.p.c., la nullità della sentenza e la falsa applicazione degli artt. 111, sesto comma Cost., 36, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c., contestando la sussistenza di una motivazione del tutto apparente della sentenza di appello poiché riguardante atti del tutto estranei rispetto a quelli impugnati dalla ricorrente. Data pubblicazione 14/06/2025
Con la terza ragione di contestazione l’istante ha denunciato, in relazione all’articolo 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti relativo agli atti effettivamente impugnati in giudizio, nonché la natura meramente apparente della motivazione della sentenza.
Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente ha contestato, con riguardo al parametro censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, c.p.c., la violazione falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992 in quanto la sentenza impugnata non si è minimamente pronunciata sugli atti, fatti e motivi dedotti dalla ricorrente.
Il ricorso va accolto in relazione al suo quarto motivo, il cui esame assorbe lo scrutinio delle altre, pur connesse, censure, siccome tutte ruotanti intorno alla contestazione di fondo mossa alla sentenza impugnata, basata sul rilievo secondo il quale essa risulterebbe del tutto disancorata o «sconnessa» (così nella memoria ex art. 380bis .1. c.p.c.) rispetto al contenuto dei motivi di appello, così rimproverandosi alla Commissione regionale di aver compiuto lo stesso errore commesso dal primo Giudice, il quale aveva deciso la controversia senza tenere conto del suo specifico oggetto e dei motivi di impugnazione.
Numero sezionale 2129/2025
Numero di raccolta generale 15935/2025
Ai fini dell’autosufficienza dei motivi di ricorso, l’istante ha ricordato che avverso l’intimazione di pagamento e le sottostanti cartelle era stato proposto ricorso per sentir dichiarare l’inesistenza, la nullità, l’invalidità e/o inefficacia di detti atti in considerazione della mancata notifica di essi presso la sede legale dell’associazione. Data pubblicazione 14/06/2025
Senonché -ha rammentato la contribuente – la sentenza di primo grado, in termini avulsi rispetto all’oggetto del giudizio, ha deciso la causa facendo riferimento ad un preteso atto di pignoramento presso terzi per il mancato pagamento di cartelle, atto questo, però, mai stato impugnato.
Con atto di appello, la pronuncia del primo giudice era stata contestata, eccependo la sua radicale nullità, non solo perché emessa in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma soprattutto perché adottata in violazione del principio di congruenza e di collegamento tra i contenuti e le motivazioni della sentenza e la materia oggetto del contendere, rappresentando che la causa non riguardava un atto di pignoramento, bensì la declaratoria di invalidità dell’intimazione di pagamento e di tutte le cartelle da essa richiamate.
Tuttavia, come sopra esposto, il Giudice regionale ha dichiarato inammissibile l’appello perché ritenuto esso stesso eccentrico rispetto ai contenuti della sentenza impugnata.
Quanto precede rende palese come la Commissione regionale abbia violato la previsione dell’articolo 112 c.p.c., avendo fornito una motivazione che in alcun modo corrisponde ai motivi dell’appello, i quali contestavano l’errore in cui il primo Giudice era caduto nella parte in cui aveva formulato un giudizio su di un atto diverso da quello impugnato.
Numero sezionale 2129/2025
Numero di raccolta generale 15935/2025
Ebbene, detto errore è stato, alla fine, replicato dalla Commissione regionale, considerando, nel solco di un cortocircuito logico-giuridico, inammissibile un appello con cui veniva lamentato proprio tale travisamento processuale, così finendo per non offrire alcuna risposta alla domanda di giustizia formulata dalla contribuente. Data pubblicazione 14/06/2025
In tali elementari termini, risulta fondato il quarto motivo di impugnazione, il cui esame assorbe l’esame dei restanti motivi.
La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione a tale vizio e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo del Lazio -in diversa composizione – perché provveda a pronunciarsi sui motivi di appello, regolando altresì anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il quarto motivo ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria del Lazio -in diversa composizione- anche per regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME