Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5502 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5502 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32247/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME
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-ricorrente-
CONTRO
COMUNE DI FISCIANO (SA), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania -sezione staccata di SALERNO n. 4314/2021 depositata il 20/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 08/02/2016, NOME COGNOME si vedeva notificata ingiunzione fiscale n. 707/2016 prot. n. 1237 del 26/01/2016 per il recupero dell’imposta Tarsu, anni 2007 e 2008, per il complessivo importo di € 1.612,89, in relazione al preteso possesso o detenzione di due unità immobiliari, entrambe in Comune di Fisciano (SA) alla INDIRIZZO, in catasto (del Comune predetto) al Foglio 20, part. 2144, sub 2 e sub 3.
Avverso gli stessi, l’odierna ricorrente ha proposto ricorso.
La C.T.P. di Salerno con sentenza n. 2940/4/17 depositata in data 01/06/2017, ha rigettato il ricorso.
La contribuente ha interposto appello.
La Commissione Tributaria Regionale della Campania sezione staccata di Salerno con sentenza n. 5961/9/2018 pubblicata il 18/06/2018 , ha rigettato l’appello.
Avverso tale decisione la contribuente ha formulato ricorso per cassazione, e la Corte di legittimità, con sentenza n. 8274/2020, lo ha accolto, rilevando un vizio di omessa pronuncia sul motivo inerente la prescrizione, e dichiarando assorbito il secondo, relativo alla omessa valutazione della pronuncia.
La contribuente ha riassunto la controversia, e la CTR con la decisione in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello, rilevando che non fosse maturato il termine di prescrizione, e ritenendo di non doversi pronunciare sugli altri motivi, in quanto superati dal giudicato a seguito della cassazione con rinvio.
Avverso la suddetta sentenza di gravame parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso il comune.
Successivamente il comune controricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380. bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare va osservato che la domanda di trattazione in pubblica udienza non merita accoglimento, non ritenendosi sussistenti i presupposti, atteso che le questioni controverse non hanno rilevanza nomofilattica e il collegio non ritiene di discostarsi dagli orientamenti già maturati.
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione degli artt. 112 c.p.c. e 360, comma 1, n. 4, c.p.c., poiché il giudice non avrebbe deciso su una
o più domande o eccezioni ritualmente proposte, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta il vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per il mancato accoglimento della richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, ritenuta decisiva per l’accertamento dei fatti. Il giudice avrebbe respinto l’istanza senza fornire un’adeguata motivazione, nonostante la CTU fosse l’unico mezzo idoneo a chiarire aspetti tecnici rilevanti ai fini della decisione.
I motivi, che vanno trattati congiuntamente per la stretta e intima connessione tra loro, sono fondati.
3.1. La sentenza impugnata, pur dando risposta al motivo concernente la prescrizione, ritenendola non maturata, non ha, tuttavia, esaurito l’obbligo decisorio gravante sul giudice di appello. Una volta esclusa la fondatezza dell’eccezione di prescrizione, infatti, la Commissione regionale avrebbe dovuto procedere all’esame degli ulteriori motivi di gravame ritualmente proposti dalla contribuente e non assorbiti dalla decisione resa sul primo profilo.
3.2. Nel caso di specie, la seconda doglianza, concernente la mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, nella prospettiva del giudice di appello, non risultava né implicitamente né logicamente assorbita dalla statuizione sulla prescrizione, trattandosi di censura autonoma e distinta, afferente al merito della pretesa impositiva e agli strumenti istruttori necessari per il suo accertamento. Pertanto, una volta esclusa la prescrizione, il giudice di appello era tenuto a pronunciarsi anche su tale motivo, verificando se il rigetto della richiesta di CTU fosse stato adeguatamente motivato e conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
3.3. Va osservato anche che, nella prospettiva del giudizio di cassazione, la censura relativa all’omessa pronuncia sulla consulenza tecnica d’ufficio doveva ritenersi assorbita, poiché l’accertamento della
prescrizione costituiva una questione logicamente e giuridicamente preliminare rispetto all’esame del merito della pretesa impositiva. L’eventuale accoglimento del motivo relativo alla prescrizione era di per sé sufficiente a determinare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, rendendo superfluo l’esame delle ulteriori doglianze, tra cui quella concernente la mancata ammissione della CTU.
3.4. Diversa è, tuttavia, la prospettiva del giudice di appello in sede di rinvio. Una volta esclusa la maturazione della prescrizione, veniva meno in sede di appello la ragione giustificativa dell’assorbimento, con la conseguenza che il giudice era tenuto a pronunciarsi anche sulla seconda doglianza. Quest’ultima, infatti, non risultava né implicitamente né logicamente assorbita dalla statuizione sulla prescrizione, trattandosi di una censura autonoma e distinta, afferente al merito della pretesa tributaria e agli strumenti istruttori necessari per il suo accertamento.
3.5. Pertanto, mentre in sede di legittimità la questione relativa alla consulenza tecnica poteva ritenersi assorbita dall’accoglimento del motivo preliminare sulla prescrizione, in sede di rinvio il giudice di appello, avendo rigettato tale eccezione, avrebbe dovuto esaminare nel merito anche la doglianza relativa alla mancata ammissione della CTU, pronunciandosi espressamente su di essa.
3.6. La mancata valutazione della seconda doglianza integra, dunque, un vizio di omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., poiché la sentenza non ha deciso su una domanda specificamente devoluta al suo esame. Ad ogni modo, la decisione della questione involge un accertamento fattuale, che non può essere svolto dal giudice di legittimità. Tanto in coerenza col principio ormai consolidato, per cui nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c.,
una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass., Sez. 5^, 28 ottobre 2015, n. 21968; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2016, n. 14878; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16171; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10217; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2019, nn. 13128 e 13136; Cass., Sez. 1^, 17 dicembre 2020, n. 28903; Cass., Sez. 6^-5, 24 maggio 2021, n. 14208; Cass., Sez. 6^-5, 19 luglio 2022, n. 22605; Cass., Sez. 3^, 16 giugno 2023, n. 17416; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28794; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2024, nn. 6128, 6138 e 6186; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2024, nn. 26047 e 26055; Cass., Sez. Trib., 19 dicembre 2025, n. 33298; Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2026, n. 3488).
Ne consegue la nullità della decisione impugnata, con conseguente accoglimento del ricorso e necessità di cassazione con rinvio affinché il giudice di merito provveda a esaminare e motivare anche sulla censura relativa alla consulenza tecnica d’ufficio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/02/2026.
Il Presidente NOME COGNOME