Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15925 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15925 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 25.03.2025 Ud. 11/02/2025
CARTELLE PRESCRIZIONE OMESSA PRONUNCIA
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 320/2021 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante, Sig.ra NOME COGNOME rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
l ‘RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE –
Numero sezionale 2127/2025
Numero di raccolta generale 15925/2025
l ‘A RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE – già RAGIONE_SOCIALE Agente della RAGIONE_SOCIALE per la Provincia di Catania – rappresentata e difesa dal prof. avvocato NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE. Data pubblicazione 14/06/2025
– CONTRORICORRENTE –
NONCHÉ
il COMUNE DI COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Sindaco pro tempore .
– INTIMATO –
E
RAGIONE_SOCIALEcodice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore.
– INTIMATA – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia -Sezione distaccata di Catania – n. 1894/6/2020, depositata il 21 aprile 2020 e non notificata.
UDITA la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME all’udienza camerale del 25 marzo 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è la pretesa consacrata in trentaquattro cartelle di pagamento relativa a vari crediti di natura tributaria, richiamate dall’intimazione di pagamento impugnata.
La Commissione tributaria regionale -della Sicilia -Sezione distaccata di Catania -riformando la sentenza
Numero sezionale 2127/2025
appellata, dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente, ritenendo che: Numero di raccolta generale 15925/2025 Data pubblicazione 14/06/2025
i documenti prodotti ai sensi degli articoli 24 e 32 d.lgs. n. 546/1992 potessero essere posti a base della decisione;
-la contribuente avesse avuto « conoscenza del debito nei confronti di Riscossione Sicilia con la notifica delle singole cartelle di pagamento. Ciò è stato documentato da Riscossione Sicilia attraverso la produzione delle relate di notifica effettuate a mano dalla medesima appellante. Conseguentemente il ricorso ‘cumulativo’ delle 34 cartelle di pagamento è da considerarsi inammissibile ex art. 21 del D.Lgs. 546/92» (così nella sentenza impugnata), non essendo state oggetto di impugnazione nel relativo termine.
Con ricorso notificato in data 13 dicembre 2020 NOME COGNOME impugnava tale pronuncia sulla base di cinque motivi.
Resistevano Agenzia delle Entrate e Riscossione Sicilia con controdeduzioni rispettivamente notificate in data 25 gennaio 2021 e 22 gennaio 2021, quest’ultima depositando, nella veste di Agenzia delle Entrate-Riscossione, memoria ex art. 380bis .1. c.p.c.
Il Comune di Comune di Santa Maria di Licodia, ATO RAGIONE_SOCIALE sono restati intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della costituzione dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione avvenuta, tramite il deposito della memoria ex art. 380bis. 1. c.p.c., con il patrocinio del suindicato avvocato del libero foro.
In forza dell’art. 76 del d.l. 25/05/2021, n. 73, convertito dalla legge 23/07/2021, n. 106, con decorrenza dal 1° ottobre 2021, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell’agente RAGIONE_SOCIALE è subentrata a titolo universale l’Agenzia delle Entrate -Riscossione, ente istituito dall’art. 1, comma 3, del d.l. 22/10/2016, n. 193, convertito dalla legge 01/12/2016, n. 225. Numero sezionale 2127/2025 Numero di raccolta generale 15925/2025 Data pubblicazione 14/06/2025
Secondo il disposto dell’art. 1, comma 8, del citato d.l. n. 193 del 2016, il predetto «ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale».
In mancanza di regole speciali e differenti, anche nella successione nei rapporti processuali di Agenzia delle RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) a RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE trovano applicazione l’art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016 e il Protocollo 22 giugno 2017 tra AdER e l’Avvocatura Generale dello Stato, secondo il quale il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato all’Avvocatura, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’Agenzia prevista dal comma 4 dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura speciale rilasciata da RAGIONE_SOCIALE, subentrata a RAGIONE_SOCIALE, ad un avvocato del libero foro è invalida e il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile (cfr., tra le tante, Cass. n. 1806/2024, che richiama Cass. n. 26531/2020 e n. 6931/2023).
Numero sezionale 2127/2025
Numero di raccolta generale 15925/2025
Data pubblicazione 14/06/2025
Nella memoria ex art. 380bis . 1. c.p.c. non risulta né allegato, né documentato alcuno dei presupposti che legittimerebbero l’ente pubblico ad avvalersi nel giudizio di legittimità e in via di eccezione rispetto alla regola dettata «su base convenzionale» -di un difensore diverso dall’Avvocatura dello Stato, né risulta rilasciata procura dal nuovo ente: ne deriva l’inammissibilità della sua costituzione.
Con il primo motivo di impugnazione l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione del principio della domanda, ponendo in evidenza che la Commissione regionale aveva erroneamente ritenuto che il giudice di primo grado avesse accolto il ricorso della ricorrente e condannato la stessa al pagamento delle spese di giustizia, laddove il ricorso era stato dichiarato inammissibile, così come erroneamente nella parte dispositiva della sentenza era stato affermato che il ricorso in appello era stato proposto da RAGIONE_SOCIALE, laddove parte appellante era stata la contribuente medesima.
2.1. La doglianza è infondata.
Non vi è dubbio che la sentenza in esame contenga l’inesatto riferimento dei dati sopra segnalati, sia nella parte in cui il Giudice regionale ha riferito che la Commissione provinciale di Catania accoglieva il ricorso proposto dalla ricorrente, che nel dispositivo in cui ha statuito di accogliere l’appello proposto da Riscossione Sicilia, laddove è pacifico che il ricorso originario venne dichiarato inammissibile e che l’appello venne proposto dalla contribuente.
Nondimeno risulta altrettanto chiaro dalla logica della sentenza ed anche da taluni passaggi motivazionali della stessa, tra i quali l’esplicito riferimento al fatto che avverso la
sentenza di primo grado proponeva appello la contribuente, che la decisione, nonostante tali ripetute imprecisioni lessicali, si sia correttamente conformata alle ragioni delle decisione, dichiarando inammissibili il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente, essendo state le cartelle di pagamento, poste a base dell’intimazione di pagamento opposta, notificate all’istante e non impugnate. Numero sezionale 2127/2025 Numero di raccolta generale 15925/2025 Data pubblicazione 14/06/2025
Non vi è stata, quindi, nella concretezza della decisione, la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.
Con la seconda censura la ricorrente ha eccepito, in relazione all’articolo 360 primo comma, num. 3, c.p.c., l’erronea dichiarazione di ammissibilità della produzione documentale di parte convenuta in violazione degli articoli 23 e 32 d.lgs. n. 546/1992, osservando che « nel caso in cui parte resistente abbia prodotto un documento oltre i termini indicati tale documentazione non potrà essere considerata dal giudice al fine di decidere, stante la decadenza della parte della produzione documentale» (così a pagina n. 6 del ricorso).
3.1. Si tratta di motivo palesemente inammissibile, sol considerando che la violazione della citata disposizione è stata predicata in termini del tutto eventuali ed ipotetici nella parte in cui l’istante ha testualmente dedotto lo si ripete -che « nel caso in cui parte resistente abbia prodotto un documento oltre i termini indicati dall’articolo 32 del d. lgs n. 546/1992 tale documentazione non potrà essere considerata», con ciò omettendo di indicare l’elemento essenziale dell’epoca in cui la suddetta documentazione era stata prodotta in modo da rappresentare la dedotta violazione in relazione alla data di trattazione del giudizio.
Numero sezionale 2127/2025
Appena aggiungendo sul punto che da quanto rappresentato nel ricorso e dall’Agenzia delle Entrate la documentazione era stata depositata dalla concessionaria in primo grado e, quindi, era certamente esaminabile dal Giudice d’appello perché acquisita agli atti processuali, anche se tardivamente depositata in prime cure (cfr. sul principio Cass. n. 17454/2023, cui adde , tra le tante, Cass. 27265/2024, Cass. 24646/2024; Cass. 21253/2023). Numero di raccolta generale 15925/2025 Data pubblicazione 14/06/2025
Con la terza ragione di contestazione l’istante ha denunciato, in relazione all’articolo 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che dalla tardività della produzione documentale dall’inammissibilità della stessa derivava che la notifica delle cartelle di pagamento non potesse considerarsi fornita di prova.
4.1. Anche tale motivo non può ricevere seguito, siccome legato alla pregiudiziale deduzione della tardività della documentazione prodotta, di cui al motivo che precede, il quale, per le ragioni sono esposte, è stato dichiarato inammissibile, oltre che infondato.
Ne consegue che la ragione di contestazione in esame si svuota del suo presupposto fondante, costituito dall’inammissibile della documentazione offerta in sede di appello.
Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente ha contestato, con riguardo al parametro censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla notifica delle cartelle di pagamento,
giacché « non si evince in alcun modo l’avvenuta notifica della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA. Numero sezionale 2127/2025 Numero di raccolta generale 15925/2025 Data pubblicazione 14/06/2025
5.1. Anche questa doglianza va dichiarata inammissibile, per come formulata, intercettando il limite preclusivo della doppia conforme di cui all’art. 384, primo comma, num. 4, c.p.c., non avendo l’istante rappresentato la diversità delle ragioni delle due sentenze di merito, risultando, piuttosto, che il giudice d’appello ha rigettato l’appello per le medesime ragioni posta a base della prima sentenza, vale a dire per la ritenuta inammissibilità della domanda (cfr. su tali principi, tra le tante, Cass. n. 2630/2024; Cass. n. 5947/2023; Casas. n. 26934/2023).
6. Con la quinta doglianza l’istante ha dedotto, in relazione al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 5. c.p.c., «l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento eccepita prescrizione del diritto degli enti impositori al recupero delle somme iscritte a ruolo» (v. pagina n. 8 del ricorso), sostenendo che la Commissione regionale non avrebbe esaminato in alcun modo la questione relativa alla prescrizione sebbene tale punto controverso fosse stato oggetto di uno specifico motivo di appello.
6.1. La censura è fondata.
Il motivo di impugnazione è da riqualificare ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., essendo chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato, vale a dire l’omessa pronuncia sul motivo di appello (cfr., ex plurimis , Cass. n. 759/2025; Cass. n. 17842/2024, Cass. n. 5435/2024, Cass. n. 5195/2024, Cass. n. 3033/2024; Cass. n. 8293/2022).
Numero sezionale 2127/2025
Ai fini dell’autosufficienza il ricorso ha richiamato i motivi dell’impugnazione originaria, con cui era stata eccepita la prescrizione dei crediti e dell’atto di appello nella parte in cui ha riferito di aver insistito nell’eccezione di prescrizione, anche in relazione al periodo trascorso dopo la notifica delle cartelle, come pure emerge dalla difesa di Riscossione Sicilia (v. pagina n. 4 del controricorso) e dallo stesso ricorso in appello prodotto dalla concessionaria (v. pagina 4). Numero di raccolta generale 15925/2025 Data pubblicazione 14/06/2025
La pronuncia della Commissione regionale è del tutto silente sul punto, per cui l’omissione di pronuncia sullo specifico motivo di gravame risulta palese.
La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione a tale vizio e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -in diversa composizione – perché provveda a pronunciarsi sul motivo di appello concernente l’eccezione di prescrizione della pretesa fiscale, regolando altresì anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il quinto motivo ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -in diversa composizione- anche per regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME