Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25315 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25315 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29882/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso i domicili digitali dei difensori
e
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore
-intimata –
Oggetto: tributi omessa pronuncia
–
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 7718/02/21, depositata in data 2 novembre 2021 Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 13 settembre 2024.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE , esercente l’attività di commercio di telefoni cellulari e accessori, ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2007 con il quale di accertava l’esistenza di fatture di acquisto per operazioni soggettivamente inesistenti, con ripresa di imposta dirette e IVA, oltre che con applicazione di sanzioni.
La CTP di Avellino ha accolto il ricorso, con sentenza confermata dalla CTR della Campania.
La sentenza di appello è stata cassata con rinvio da questa Corte (Cass., Sez. V, 6 luglio 2020, n. 13831) per nuovo esame, avendo il giudice di appello omesso di valutare gli elementi di prova nel suo complesso, nonché avendo reso una sentenza motivata per relationem alla sentenza di prime cure al di sotto del minimo costituzionale. La CTR della Campania, adita in sede di rinvio, ha accolto l’appello dell’Ufficio , ritenendo che non vi fosse prova delle operazioni sottostanti, ritenute operazioni oggettivamente inesistenti.
Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a un unico motivo; l’Ufficio intimato non si è costituito in giudizio.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non essersi il giudice di appello pronunciato sulla deducibilità dei costi. Osserva il ricorrente che la contestazione dell’Ufficio atteneva a fatture soggettivamente inesistenti, per le qual i l’Ufficio aveva sostenuto il riconoscimento dei costi a termini dello ius
superveniens di cui all’art. 8 d.l. 2 marzo 2012, n. 16, intervenuto a novella dell’art. 14, comma 4bis l. 24 dicembre 1993, n. 537, argomentazione che era stata introdotto in sede di ricorso in riassunzione, trascritto per specificità. Nel qual caso, per effetto dello ius superveniens favorevole al contribuente, i costi descritti nelle fatture passive per l’acquisto di merci sarebbero deducibili per il solo fatto che siano stati sostenuti, questione sulla quale il giudice del rinvio non si è pronunciato.
Il ricorso è fondato. La società contribuente, totalmente vittoriosa nei precedenti gradi di merito, ha proposto per la prima volta nel giudizio di rinvio -come risulta dalla trascrizione della relativa questione nel ricorso -l’applicazione dello ius superveniens costituito dall’art. 8 d.l. n. 16/2012 , avente portata retroattiva, secondo cui i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese (Cass., Sez. V, 11 aprile 2024, n. 9900). L’esame di tale questione p stato omesso dal giudice del rinvio.
Il ricorso va accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio per esame dell’applicazione dello ius superveniens , nonché per regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 13 settembre 2024