Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32251 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32251 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
Riscossione coattiva – cartella di pagamento -eccezione di decadenza – omessa pronuncia
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22811/2016 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avv. NOME COGNOME -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Caltanissetta, n. 3762/21/2015, depositata in data 4 settembre 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
A seguito di liquidazione ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973 l’Agenzia delle Entrate notificava a NOME COGNOME la comunicazione di irregolarità relativa alla dichiarazione dei redditi modello Unico 2002, relativa all’anno 2001, poiché a fronte di un credito di imposta per gli incentivi occupazionali ex art. 7 l. 388/2000 pari ad Euro 66.932,81, il contribuente aveva utilizzato in compensazione il maggior credito pari ad Euro 103.271,57. Seguiva, quindi, l’iscrizione a ruolo della differenza, maggiorata di in teressi e sanzioni.
L’ Ufficio annullava in via di autotutela l’iscrizione a ruolo. Successivamente provvedeva a reiscrivere a ruolo il detto importo.
Il contribuente impugnava l’atto di reiscrizione a ruolo innanzi alla CTP di Caltanissetta, che respingeva l’impugnazione.
La RAGIONE_SOCIALE notificava, quindi, al contribuente, la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA attinente alla suddetta reiscrizione a ruolo.
Il contribuente impugnava la cartella innanzi alla CTP di Caltanissetta rilevando, per quanto qui rilevi, la decadenza dell’Ufficio dalla pretesa tributaria.
La CTP rigettava il ricorso deducendo, in relazione all’eccezione di decadenza, l’incongruenza del richiamo all’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, essendo la cartella nella specie scaturita da un annullamento in autotutela, successivamente revocato.
Il contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado di giudizio, innanzi alla CTR della Sicilia, Sezione Staccata di Caltanissetta, riproponendo, tra
l’altro, l’eccezione di decadenza ex artt. 25 , comma 1, d.P.R. n. 602/1973 e 36 d.lgs. n. 46/1999.
La CTR confermava la decisione dei primi giudici, ritenendo legittimo il potere di revoca di un precedente atto illegittimo di autotutela, assorbiti gli ‘altri motivi di appello’.
Per la cassazione della citata sentenza il contribuente ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate e la Riscossione Sicilia s.p.a. hanno resistito con controricorso; l’Agenzia, in particolare, ha eccepito il giudicato interno sulla legittimità della reiscrizione a ruolo, affermata in altro giudizio dalla CTP di Caltanissetta con decisione divenuta definitiva in parte qua .
Il ricorso è stato, quindi, fissato per l ‘adunanza camerale del 16/10/2024. Il contribuente ha depositato, in data 4 ottobre 2024, memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ., contestando l’eccezione di giudicato interno sollevata dall’Ufficio.
Considerato che:
Va, preliminarmente, rigettata l’eccezione di giudicato interno atteso che la decisione sulla quale l’Agenzia fonda l’eccezione (sent. n. 146/21/2011 della CTP di Caltanissetta) attiene, invero, alla legittimità della reiscrizione a ruolo, mentre nel presente giudizio si discute di decadenza dalla pretesa tributaria per essere stata la cartella di pagamento notificata tardivamente.
Con l’unico strumento di impugnazione il contribuente deduce la «nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 cpc, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc, in ordine all’omessa pronuncia da parte della CTR su una parte della domanda d’appello, concernente la violazione degli artt. 25, co. 1, del DPR 602/73 e 36 del D.Lgs 46/99 per decadenza della pretesa tributaria, essendo stata la cartella di pagamento opposta notificata successivamente al 31 dicembre del 4° anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi, e cioè oltre il 31.12.2006». Lamenta l’omessa pronuncia, da parte della CTR, sul motivo di appello relativo alla decadenza dalla pretesa tributaria per essere la cartella di
pagamento stata notificata tardivamente. La CTR, invero, aveva erroneamente ritenuto assorbiti gli altri motivi di appello (tra i quali, quello indicato nel motivo di ricorso).
Il motivo è fondato.
La CTR, ritenendo assorbiti i motivi di appello ulteriori rispetto a quello relativo alla legittimità della reiscrizione a ruolo di un importo precedentemente iscritto a ruolo con provvedimento annullato in via di autotutela, ed a quello della sussistenza dei presupposti della legittimità del recupero del credito di imposta indicato in dichiarazione in importo superiore al dovuto, non ha esaminato il motivo di appello relativo alla decadenza dell’Ufficio dalla pretesa tributaria per effetto della tardività della notifica della cartella.
Detto motivo, attinendo alla decadenza dalla pretesa tributaria o, recte , dalla facoltà di procedere alla riscossione coattiva della pretesa inverata nel ruolo, era, invero, dotato di autonomia ed andava, pertanto, esaminato (così come, tra l’altro, fatto dai giudici di prime cure).
L’omessa pronuncia è, ovviamente, assorbente rispetto agli argomenti spesi dall’Agenzia (pag. 4 del controricorso, ovvero la decorrenza del termine di decadenza dallo sgravio indebito ed il ripristino della situazione originaria per effetto della revoca dello sgravio disposto in via di autotutela) per dimostrare la mancata maturazione della decadenza.
In base alle considerazioni svolte la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alla censura accolta ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di
Caltanissetta, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024.