Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34932 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34932 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
ORDINANZA
ha pronunciato la seguente
sul ricorso n. 935/2017 proposto da:
NOME e NOME, assistiti, difesi e domiciliati, come da procura speciale in calce al ricorso per cassazione, dall’AVV_NOTAIO.
– ricorrento –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, n. 873/2016, depositata in data 12 maggio 2016, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano proposto appello avverso la sentenza n. 301/01/2015 del 17 novembre 2014 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara aveva respinto il ricorso proposto contro l’ avviso di accertamento, notificato in data 17 dicembre 2012, con cui erano state richieste le somme dovute ai fini Ires, Irap e Iva, dalla società «RAGIONE_SOCIALE» per l’anno 2007, società cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 22 novembre 2010.
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello, ritenendo operante la presunzione che le somme evase fossero state percepite dai soci della società di capitali cui faceva formalmente capo l’abuso e che tale presunzione consentiva anche di affermare che chi aveva amministrato la società non aveva provveduto al pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte pur avendo la società le disponibilità patrimoniali per provvedere; era, quindi, giustificata la richiesta RAGIONE_SOCIALE imposte ai contribuenti che erano responsabili in quanto percettori di somme da parte della società e cattivi gestori del patrimonio sociale.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014 (sul differimento
quinquennale degli effetti estintivi RAGIONE_SOCIALE società), dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ. (sul presupposto e sul limite di responsabilità dei soci RAGIONE_SOCIALE società di capitali cessate), dell’art. 2697 cod. civ. (sull’onere della prova i ncombente sull’Amministrazione finanziaria nella sua qualità di creditore procedente). Nel caso in esame non operava il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione di una società, derivanti dall’art. 2495, comma secondo, cod. civ., previsto dall’art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014, in quanto la società «RAGIONE_SOCIALE» era stata cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data in data 22 novembre 2010. Di conseguenza, l’avviso di accertamento emesso nei confronti della cessata società e notificato il 17 dicembre 2012 a NOME COGNOME nella sua asserita qualità di amministratore della cessata RAGIONE_SOCIALE, risultava emesso nei confronti di una società non più esistente al momento della notificazione dell’avviso di accertamento nonché notificato a una persona che, non avendo più poteri rappresentativi di detta RAGIONE_SOCIALE in quanto appunto cessata, non aveva più la legittimazione a ricevere avvisi di accertamento emessi nei confronti della società di cui era stato amministratore/rappresentante legale; dal principio secondo cui, in caso di cancellazione di una società di capitali, la responsabilità degli ex soci era limitata alla parte di ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio di liquidazione, ex art. 2495, secondo comma, cod. civ., discendeva che, nel caso di specie, sarebbe stato onere dell’Ufficio allegare i predetti fatti e fornirne la prova, prova che l’Ufficio non aveva mai allegato e provato.
1.1 Il motivo è inammissibile.
1.2 E’ utile ricordare che questa Corte ha statuito che nel caso in cui
venga impugnata con ricorso per cassazione una decisione che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione del provvedimento, per tutte le ragioni che autonomamente lo sorreggano (Cass., 12 ottobre 2007, n. 21431; Cass., Sez. U., 8 agosto 2005, n. 16602).
Ne consegue che è sufficiente che anche una sola RAGIONE_SOCIALE dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, che pur essendo stata impugnata, sia stata rigettata, perché il ricorso debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base del provvedimento impugnato» (Cass., Sez. U., 8 agosto 2005, n. 16602).
1.3 Così, nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale ha rigettato il gravame affermando che operava la presunzione che le somme evase fossero state percepite dai soci della società di capitali cui faceva formalmente capo l’abuso e che tale presunzione consentiva anche di affermare che chi aveva amministrato la società non aveva provveduto al pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte pur avendo la società le disponibilità patrimoniali per provvedere; era, quindi, giustificata la richiesta RAGIONE_SOCIALE imposte ai contribuenti che erano responsabili in quanto percettori di somme da parte della società e cattivi gestori del patrimonio sociale (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).
1.4 Poiché queste affermazioni, che integrano autonome ragioni del decidere, non sono state fatta oggetto di alcuna contestazione, ne deriva, come questa Corte ha più volte osservato, che il ricorrente non ha interesse a dolersi del profilo qui impugnato, poiché, quand’anche se ne riscontrasse la fondatezza, l’impugnata decisione si suffragherebbe pur sempre in base all’affermazione non censurata.
2. Il secondo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sulla domanda di dichiarare illegittimi e/o infondati i rilievi elevati dall’Ufficio all’operato della cessata società «RAGIONE_SOCIALE», in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. La sentenza impugnata non aveva tenuto conto RAGIONE_SOCIALE difese spiegate dai ricorrenti, nell’atto di appello, alle pagine 6, 7, 8 e 9, sulla questione del recupero a tassazione dei ricavi RAGIONE_SOCIALE cinque unità immobiliari per euro 377.000,00 e, in particolare, del fatto che i lavori extra capitolato erano stati eseguiti e fatturati in parte da un’altra società facente capo ai ricorrenti (la società «RAGIONE_SOCIALE») e in parte dalla ditta individuale RAGIONE_SOCIALE stesso RAGIONE_SOCIALE e che erano state prodotte le fatture e la documentazione attestante quanto sopra. I giudici di primo grado non aveva statuito nulla in merito, essendosi limitata alla questione RAGIONE_SOCIALE scostamento dei prezzi di vendita rispetto ai valori dell’O.m.i. senza considerare che, tenendo conto del costo complessivo sostenuto da ciascun acquirente per l’acquisto e l’effettuazione dei lavori di completamento e finitura, la predetta questione dei valori dell’O.m.i. perdeva consistenza. I giudici di secondo grado non avevano tenuto conto RAGIONE_SOCIALE difese spiegate dai ricorrenti, nell’atto di appello, alla pagine 10, sempre sulla questione del recupero a tassazione dei ricavi RAGIONE_SOCIALE cinque unità immobiliari per euro 377.000,00, che la società si era avvalsa RAGIONE_SOCIALE prestazioni di servizio della ditta di RAGIONE_SOCIALE per numerose operazioni edilizie, come dimostrato dalle fatture emesse da quest’ultimo e alle quali aveva apposto la propria ricevuta di pagamento della somma ricevuta (nonostante le dichiarazioni rese dallo stesso di non avere avuto rapporti commerciali con la società).
2.1
Il motivo è fondato.
2.2 Deve richiamarsi, in proposito, l’orientamento di questa Corte secondo cui l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto il motivo di gravame costituisce la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello e rappresenta, dunque, uno dei fatti costitutivi della «domanda» di appello, sicchè la mancanza di presa di posizione del giudice rispetto ad una domanda od eccezione ritualmente formulata implica l’omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, traducendosi in una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (Cass., 13 ottobre 2022, n. 29952; Cass., 12 ottobre 2017, n. 23930; Cass., 27 ottobre 2014, n. 22759; Cass., 16 marzo 2013, n. 6835).
Inoltre, il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., si ha quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta RAGIONE_SOCIALE parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass., 26 gennaio 2021, n. 1616; Cass., 27 novembre 2017, n. 28308).
2.3 Ciò posto, nel caso in esame, i ricorrenti avevano dedotto nell’atto di appello, con il secondo e terzo motivo, debitamente trascritti nel ricorso per cassazione, nel rispetto del principio dell’autosufficienza, che i giudici di primo grado non si erano pronunciati sulla difese dedotte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sulla questione del recupero a tassazione dei ricavi RAGIONE_SOCIALE cinque unità immobiliari per euro 377.000,00 ( ≪ Nella propria ricostruzione del prezzo di acquisto RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari, l’Ufficio non ha anzitutto tenuto inspiegabilmente conto del fatto – che è stato peraltro illustrato dai ricorrenti all’Ufficio nel corso del contraddittorio che si è svolto tra le parti prima dell’emissione
dell’avviso di accertamento -che i lavori extra capitolato sono stati eseguiti e fatturati in parte da un’altra RAGIONE_SOCIALE facente capo ai ricorrenti e in parte dalla Ditta individuale RAGIONE_SOCIALE stesso RAGIONE_SOCIALE . Non si comprendono pertanto i motivi in base ai quali i lavori extra capitolato siano invece imputati dall’Ufficio a maggiori ricavi della RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE ≫ ) e sulla questione del recupero a tassazione del costo di euro 272.000,00 ( ≪ L RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” si è avvalsa RAGIONE_SOCIALE prestazioni di servizio della Ditta del Sig. NOME COGNOME per numerose operazioni edilizie. I pagamenti sono tutti attestati dalle fatture che quest’ultimo ha emesso e alle quali ha apposto la propria ricevuta di pagamento della somma ricevuta. La RAGIONE_SOCIALE è pertanto meravigliata RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dal fornitore Sig. NOME COGNOME secondo cui quest’ultimo non avrebbe avuto rapporti commerciali con la RAGIONE_SOCIALE. Evidentemente l’Ufficio non ha adeguatamente ponderato i motivi per i quali quest’ultimo potesse avere un interesse di tipo fiscale a affermare di non avere avuto rapporti commerciali non soltanto con la RAGIONE_SOCIALE in questione ma neppure con altre imprese. I pagamenti eseguiti sono invece attestati dalle predette fatture e il recupero a tassazione del costo è pertanto illegittimo ≫ ) .
2.4 Nella vicenda che ci occupa, è all’evidenza come la Commissione tributaria regionale non abbia preso in esame il secondo e il terzo motivo di appello, così integrando il vizio denunciato di omessa pronuncia.
Per le ragioni di cui sopra, va accolto il secondo motivo e va dichiarato inammissibile il primo; la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo motivo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 3 ottobre 2023.