Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19210 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19210 Anno 2024
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6847/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrRAGIONE_SOCIALE –
contro
NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), in proprio e quale legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, NOME COGNOME (C.F.:
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRES
CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al controricorso , dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in Roma alla INDIRIZZO sono elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliati;
-controricorrenti –
Avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza della COMM.TRIB.REG. LAZIO -ROMA, n. 5177/38/16, depositata in data 12/9/2016;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 23 maggio 2024;
Rilevato che:
Con verbale di constatazione redatto in data 20/10/2011 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, anche ‘l’associazione’ ), l’ufficio riscontrò l’assoluta carenza dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalla normativa fiscale per poter usufruire RAGIONE_SOCIALE agevolazioni di cui ai commi 1, 3 e 8 dell’art. 148 Tuir e dell’art. 4, comma 4, secondo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972.
In particolare, per l’anno 2007 fu rilevata la carenza del riconoscimento del RAGIONE_SOCIALE e della corretta denominazione , nonché l’assenza dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme fiscali in materia associativa.
Pertanto, riqualificata l’associazione come società di fatto intercorsa tra coloro che ne avevano la gestione, l’ufficio emise nei confronti dell’associazione e dei signori NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (d’ora in poi, anche ‘i contribuenti’ ) l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, accertando: un maggior reddito Ires per euro 129.872; un maggior valore della produzione netta rispetto a quanto dichiarato ai fini Irap per euro 177.433; omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili e omessa
dichiarazione di operazioni imponibili per euro 178.733; inosservanza degli obblighi relativi alla contabilità; redditi di lavoro dipendRAGIONE_SOCIALE non corrisposti e non certificati per euro 47.561, con irrogazione della sanzione amministrativa.
Il ricorso di primo grado fu accolto dalla C.T.P. di Roma, che si espresse soltanto sulla questione della mancata iscrizione al RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2007 e ritenne che l’affiliazione, nel medesimo anno, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE valesse come riconoscimento definitivo al registro RAGIONE_SOCIALE fino al 31/12/2010.
La RAGIONE_SOCIALE, su impugnazione dell’ufficio, confermò la sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado.
Avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza d’appello, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato ad un unico complesso motivo.
Resistono con controricorso i contribuenti, che hanno anche depositato una memoria difensiva ex art. 380 bis.1. c.p.c.
Considerato che:
In primo luogo, contrariamRAGIONE_SOCIALE a quanto dedotto dai contribuenti con il controricorso, il ricorso per cassazione è valido è ammissibile.
Nell’ultimo giorno utile ( la spedizione a mezzo posta è stata fatta il 13/3/2017, lunedì), considerando il termine lungo (semestrale) per la proposizione del ricorso per cassazione (la sRAGIONE_SOCIALEnza di appello era stata depositata il 12/9/2016), il ricorso è stato notificato a NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’associazione ; la notificazione si è perfezionata nei suoi confronti il 14/3/2017.
Tale notificazione è sì nulla, in quanto notificata alla parte personalmRAGIONE_SOCIALE invece che ai difensori domiciliatari costituiti nel giudizio di appello (NOME e NOME COGNOME), ma la stessa RAGIONE_SOCIALE ha provveduto spontaneamRAGIONE_SOCIALE a sanare la nullità
rinnovando la notificazione del ricorso a tutte le parti presso almeno uno dei difensori costituiti (NOME COGNOME) in data 16/3/2017.
TuzioristicamRAGIONE_SOCIALE (ma non necessariamRAGIONE_SOCIALE: Sez. 1, Ordinanza n. 20626 del 31/08/2017, Rv. 645842 – 01), il ricorso è stato poi notificato presso entrambi i difensori costituiti in appello in data 4/4/2017.
E’ appena il caso di rilevare, inoltre, che, in materia di cause inscindibili (come è quella che riguarda la ripresa d’imposta nei confronti di una società commerciale di persone, quale l’odierna associazione nella prospettazione dell’ufficio), ai fini della tempestività del ricorso basta che la notificazione di quest’ultimo sia tempestiva nei confronti di una sola RAGIONE_SOCIALE controparti, salva poi la necessità di integrazione nei confronti degli altri soggetti, come è avvenuto nel caso di specie su spontaneo impulso dell’ufficio.
1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘ Nullità per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. (limitatamRAGIONE_SOCIALE alla parte riferita ai rilievi n. 2, 5, 7 e 8 )’ , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata per essersi pronunciata solo su uno dei motivi della ripresa a tassazione, omettendo di pronunciarsi sul difetto dei requisiti sostanziali e sul mancato impiego della denominazione RAGIONE_SOCIALE‘ previsto a pena di decadenza. La RAGIONE_SOCIALE, inoltre, avrebbe omesso di pronunciarsi sulle considerazioni dell’ufficio relative alla carenza di un effettivo carattere democratico della vita associativa.
La RAGIONE_SOCIALE.T.RRAGIONE_SOCIALE, invece, si sarebbe pronunciata esclusivamRAGIONE_SOCIALE in ordine al tema della iscrizione al RAGIONE_SOCIALE, ossia in ordine ad un requisito di carattere formale, tacendo sulle altre questioni ritualmRAGIONE_SOCIALE devolute con l’appello.
1.1. Il motivo è fondato.
Gli stessi controricorrenti riferiscono, nel controricorso, che l’avviso di accertamento impugnato in prime cure fondava la ripresa a tassazione
per cui è causa su una serie di elementi formali e sostanziali, analiticamRAGIONE_SOCIALE riportati a pag. 4 del ricorso per cassazione, che a sua volta richiama l’atto di appello.
Ciononostante, la sRAGIONE_SOCIALEnza d’appello , sulla scia di quella di primo grado, si è limitata ad esaminare il profilo della mancata iscrizione al RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2007, ritenendo che quell’iscrizione potesse essere surrogata dall’affiliazione, nel medesimo anno, dell’associazione controricorrRAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE.
Risulta, pertanto, evidRAGIONE_SOCIALE la violazione dell’art. 112 c.p.c., correttamRAGIONE_SOCIALE denunciata dinanzi a questa S.C.
2.Ne consegue che la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, provvederà a decidere anche su tutte le altre questioni a suo tempo ritualmRAGIONE_SOCIALE devolute al giudice di appello dall’RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE regolerà anche le spese del presRAGIONE_SOCIALE giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame alla C.G.T. di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, pronuncerà anche su tutte le altre questioni a suo tempo devolute con l’appello dall’RAGIONE_SOCIALE (rimaste non decise) e regolerà le spese del presRAGIONE_SOCIALE giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2024.