Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34338 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34338 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24935/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ‘ex lege’ in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME
-intimato-
e nei confronti di RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE
-intimata-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA n. 1518/2024 depositata il 22/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Dagli atti di causa – sentenza in epigrafe e ricorso per cassazione si apprende che RAGIONE_SOCIALE era attinta da cartella di pagamento n. 04320170001250759 scaturente da liquidazione automatizzata, a seguito di comunicazione d’irregolarità, della dichiarazione mod. NUMERO_DOCUMENTO relativa al periodo d’imposta 2013, trasmessa il 17 ottobre 2014, da cui era emerso un minor credito d’impresa di € 11.857,00, in quanto utilizzato in compensazione con il mod. NUMERO_DOCUMENTO del 16 aprile 2014, ed un saldo dovuto a titolo di IVA di € 61.995,00, pagato solo parzialmente, con conseguente a carente versamento di € 40.538,17.
Gli importi non corrisposti erano quindi iscritti a ruolo, con emissione della suddetta cartella, impugnata dalla società deducendo, oltre a difetti formali, il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute a titolo di IVA mediante ravvedimento operoso e la legittimità del credito d’imposta maturato.
La Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, nel contraddittorio sia dell’RAGIONE_SOCIALE che dell’agente della riscossione, con sentenza n. 358/3/2018 del 21 marzo 2018, accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando dovute solo le sanzioni e gli interessi conseguenti ai ritardati versamenti per il perfezionamento del ravvedimento operoso, rigettati tutti i motivi afferenti ai presunti vizi della cartella. In particolare, con riferimento all’IVA, tenuto conto dello sgravio parziale disposto dall’A.E., osservava che ‘ viene meno la debenza dell’imposta a motivo dello sgravio già effettuato mentre è confermata la sanzione per il non rispetto dei termini ‘; con riferimento al recupero del credito d’imposta di € 11.857,00, che ‘ né in sede di costituzione né in udienza l’RAGIONE_SOCIALE ha
contestato e dimostrato un ulteriore utilizzo successivo (o ulteriore riporto) del credito che avrebbe giustificato la avvenuta ripresa a tassazione essendosi limitata a contestare solo l’erronea indicazione nel rigo R12 della dichiarazione per l’anno 2013 in luogo del rigo R6 . Il ricorso, pertanto, va accolto fatta eccezione per la sanzione connessa al ravvedimento operoso ‘.
La società, con atto di appello iscritto al numero di RNUMERO_DOCUMENTO, impugnava la sentenza laddove non riconosceva il regolare perfezionamento del ravvedimento operoso. Peraltro, essa, con il medesimo atto di appello, provvedeva ad un nuovo deposito, originando il procedimento iscritto al numero di NUMERO_DOCUMENTO. In entrambi i procedimenti l’A.E., nel contraddittorio altresì dell’agente della riscossione, si costituiva con distinte ma analoghe controdeduzioni.
4.1. Inoltre, l’AE proponeva appello, iscritto al numero di R.G.A. 4284/2018, contestando la sentenza laddove annullava il recupero del credito d’imposta per violazione degli artt. 17 e 25 del d.lgs. 241 del 1997 e dell’art, 36 -bis del d.P.R. n. 600 del 1973, rilevando che la società aveva integralmente utilizzato il credito dichiarato al 31 dicembre 2013 ed omesso di indicare, nell’apposito rigo, che lo stesso era stato utilizzato in compensazione, ragion per cui, differentemente da quanto ritenuto dalla CTP, erano dovute tutte le somme che si riferivano al credito d’imposta (tributo, sanzioni ed interessi), per un importo complessivo di € 16.869,53.
La CGT2 della Puglia, con la sentenza in epigrafe, così, a termini di dispositivo, decideva:
onferma integralmente la sentenza di primo grado, condanna l’appellante al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio in favore dell’appellato .
5.1. In motivazione – dopo aver dato atto, nello svolgimento del processo, della riunione dei ricorsi iscritti ai numeri ai nn. 4263/2018, 4284/2018 e 4596/2018 – osservava:
Le doglianze sollevate dall’appellante e riconducibili all’errata applicazione della sanzione nella misura del 30%, risultano infondate. A norma dell’art. 13 del D.lgs. 471/97 la sanzione ordinaria dovuta per omesso od insufficiente versamento d’imposta è pari al 30%. Il diritto alla riduzione della sanzione nella misura agevolata del 10% può essere applicato ove il pagamento RAGIONE_SOCIALE rate viene effettuato alle scadenze naturali, circostanza non verificata, nell’odierna fattispecie. Pertanto la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata, con ogni effetto conseguenziale di legge.
Propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con un motivo. COGNOME NOME in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società resta intimato. Identicamente l’RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: ‘Violazione dell’articolo 112 del codice di procedura civile in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4), del codice di procedura civile’, per avere la CGT2 omesso di pronunciare sull’appello proposto dall’AE ed iscritto al numero di R.G.A. 4284/2018.
1.1. Il motivo è fondato e merita accoglimento.
La CGT2 – pur dato atto della riunione di tutti e tre i procedimenti radicati avverso la sentenza di prima cura, compreso, dunque, quello ‘sub’ numero di RNUMERO_DOCUMENTO.A 4284/2018 – oblitera tuttavia completamente, sia nello svolgimento del processo, sia nelle motivazioni, l’appello agenziale svolto giust’appunto ‘sub’ numero di R.NUMERO_DOCUMENTO.A 4284/2018, identificando
l’impugnazione come proposta unicamente dal ‘signor COGNOME NOME, in qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE‘ e rilevando che ‘l’appellante il giudicato di primo grado il ritardato pagamento non determina l’addebito di interessi e sanzioni nella misura del 30%’, mentre ‘si costituiva l’appellato Ufficio, il quale rilevava come il tardivo versamento RAGIONE_SOCIALE rate corrisposte a titolo di ravvedimento operoso comporta la ripresa della sanzione nella misura del 30% e non più in quella agevolata del 10%’.
Nello sviluppo motivazionale, poi, come visto, la CGT2 affronta unicamente siffatta questione.
Coerente con esso è il dispositivo.
1.2. Alla luce di quanto precede, emerge evidente come la CGT2 sia incorsa nel denunciato ‘error in procedendo’, non essendosi avveduta della proposizione dell’appello altresì da parte dell’AE, per l’effetto pretermesso, sia in termini di disamina che in termini di decisione.
In definitiva, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per il solo esame dell’appello agenziale ed altresì per la definitiva regolazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese, comprese quelle del grado.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l’effetto cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, per l’esame dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 17 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME