Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7733 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7733 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9657/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 9051/2022 depositata il 26/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME NOME COGNOME quale erede di NOMECOGNOME notificava ricorso con istanza di reclamo ex art 17bis D.Lgs. n. 546 del 92 ad Agenzia delle Entrate e Riscossione Sicilia s.p.a., avverso la cartella
di pagamento, n. NUMERO_CARTA, relativa al ruolo n.2007/300043 concernente l’IVA per l’anno d’imposta 2003. Nel ricorso veniva eccepita la prescrizione del debito iscritto a ruolo in quanto la cartella riguardante tributi collegati al 2003, era stata notificata in data 19.03.2007. L’Agenzia si costituiva in giudizio. RAGIONE_SOCIALE non si costituiva in giudizio.
La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con sentenza n. 3950/2021, accoglieva il ricorso evidenziando ‘ che agli atti del giudizio non esiste alcun documento suscettibile di provare l’interruzione del decorso del termine pregiudizievole dal momento della presunta notifica della cartella di pagamento, ovvero dal 19/03/2007 ; che i tributi erariali soggiacciono alla prescrizione decennale, per cui nel caso in esame, trattandosi di IVA, il diritto a riscuotere si è estinto per intervenuta prescrizione il data 19/3/2017; che a nulla rileva il fatto che in data 15.02.2010, l’Ufficio fiscale ha emesso lo sgravio relativo alle sanzioni n. 2010S74643, posto che tale evenienza non incide sul termine prescrizionale… ‘.
L’Ufficio ha impugnato con atto di appello la sentenza di primo grado. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, condannandola al pagamento delle spese del giudizio, sull’assunto che in materia di impugnazione della cartella esattoriale oggetto del giudizio, la tardività della notificazione della cartella ‘ non costituisce vizio proprio di quest’ultima, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio ‘, in quanto la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce l” omessa pronuncia su di punto decisivo del giudizio -ex art. 360, n. 5, c.p.c.-
violazione/falsa applicazione dell’art. 25 drp 602.1973 ex art. 360, n.3, c.p.c. ‘. La parte ricorrente evidenzia che la sentenza è viziata da omessa pronuncia e conseguentemente da violazione della disciplina che prescrive i termini di notifica delle cartelle di pagamento derivanti da liquidazione della dichiarazione ex art. 36 bis dpr 600.1973 e 54 bis dpr 633.1972, in quanto la decisione si sofferma unicamente sulla questione dell’addebito delle spese processuali tra Ente impositore e Riscossione, ancorché l’appello dell’Ufficio fosse volto alla conferma della legittimità della cartella, alla declaratoria di tempestività della notifica e alla tempestività della formazione del ruolo da parte dell’Agenzia.
Con il secondo motivo si denuncia la ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ‘. La parte ricorrente evidenzia che la sentenza è erronea nella parte in cui ha ritenuto di condividere la statuizione dei primi giudici in merito alla condanna delle spese di lite del primo grado di giudizio della sola Agenzia ricorrente.
Il primo motivo è fondato.
L’atto di appello dell’Agenzia non attingeva, infatti, soltanto l’illegittimità della pronuncia sotto il profilo della regolazione delle spese di lite, insistendo sulla fondatezza della pretesa fiscale veicolata mediante la cartella, quindi concludendo per la legittimità di quest’ultima e invocando una declaratoria di tal segno.
Il giudice d’appello ha trascurato di statuire sul merito della vicenda, sorvolando sugli aspetti relativi alla tempestività della formazione del ruolo e della notifica della cartella di pagamento concernente l’anno 2003.
Il secondo motivo rimane assorbito.
Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo del ricorso; va dichiarato assorbito il secondo mezzo. La sentenza d’appello dev’essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di
Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, ne dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza d’appello e rinvia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia.
Così deciso in Roma, il 16/01/2025.