Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6376 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6376 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 08/03/2024
Oggetto: tributi omessa pronuncia
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28835/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale allegata al
contro
ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale
(PEC)
–
contro
ricorrente
–
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 3314/15/21, depositata in data 12 aprile 2021
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività alberghiera e di ristorazione, ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2007 con il quale, a seguito di verifica, venivano recuperate maggiori IRES, IRAP e IVA.
La CTP di Ragusa ha accolto parzialmente il ricorso.
La CTR della Sicilia, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello principale dell’Ufficio e l’appello incidentale della società contribuente. Per quanto qui ancora rileva, il giudice di appello ha ritenuto che, a fronte della domanda di annullamento dell’atto impositivo, il giudice di primo grado non poteva limitarsi ad annullare la pretesa impositiva ma, essendo anche giudice del merito, era onerato della rideterminazione dell’importo dovuto.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso la società contribuente.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 112 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deducendosi motivazione apparente e omessa pronuncia sui motivi di appello. Deduce parte ricorrente di avere contestato in grado di appello la sentenza di primo grado in relazione a tutte le riprese
oggetto di annullamento (capi sfavorevoli all’Ufficio) , ossia la ripresa a tassazione della quota di contributo relativa al 2006, la rideterminazione del reddito ripreso a tassazione in relazione a un contratto di associazione in partecipazione stipulato con il terzo COGNOME NOME, al contributo in conto impianti e ai ricavi extracontabili relativi all’attività di ristorazione, come risultanti dalla documentazione extracontabile reperita durante la verifica. Trascrive, in proposito, in ossequio al princ ipio di specificità, l’atto di appello.
2. Va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo la stessa incentrata su un vizio processuale di omessa pronuncia e non su una violazione di legge. Per il vero, il ricorrente non si limita a richiamare l’art. 36 d. lgs. n. 546/1992 relativo alla nullità della sentenza ma deduce un vizio di omessa pronuncia.
3. Il ricorso è fondato. Il ricorrente ha trascritto l’atto d’appello dell’Ufficio, al fine di evidenziare le questioni devolute al giudice di appello, sulle quali la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi, relative alle censure alla sentenza di primo grado, ove aveva parzialmente accolto il ricorso introduttivo della società contribuente (contributi regionali in conto impianti per un periodo di imposta, qualificati come sopravvenienze attive, rideterminazione del recupero a tassazione dei ricavi dell’attività di ristorazione ), limitandosi alla sola affermazione che il giudice del merito è giudice di impugnazionemerito, per cui deve procedere alla rideterminazione della pretesa impositiva. La motivazione deve ritenersi omessa in relazione alle questioni dedotte dall’Ufficio appellante. La motivazione della sentenza impugnata, sin anche estranea alle ragioni del contendere dedotte dal ricorrente, non reca alcuna traccia dell’esame di tali questioni, che non possono, del resto, ritenersi implicitamente rigettate, in quanto non può in alcun modo desumersi dalla motivazione stessa che tali questioni siano state affrontate e decise anche solo implicitamente.
Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio per esame dei motivi di appello pretermessi; al giudice del rinvio è demandata la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 28 febbraio 2024