Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4720 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4720 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2025
Avv. Acc. IRES 2011
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38655/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. VENETO n. 400/2/2019, depositata in data 21 maggio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Rilevato che:
La società “RAGIONE_SOCIALE“, che esercita l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui al codice Ateco 2007: 35.11.00, in data 1° dicembre 2015, riceveva invito dall’Agenzia delle Entrate -direzione provinciale di Venezia – a presentarsi al fine di verificare la corretta contabilizzazione e determinazione della variazione in diminuzione dell’importo di € 3.477.371,00, indicata al Rigo RF 54, codice 29, per la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali, come definiti dall’art. 6, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, corrispondente all’eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d’imposta precedenti. Con avviso di accertamento l’Ufficio rideterminava la variazione in diminuzione operata al rigo 54 codice 29 del Modello Unico Sc 2012, con riferimento all’anno 2011, da € 3.477.371,00 a € 1.808.386,00.
Avverso l’avviso di accertamento la società proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Venezia; si costituiva anche l’Ufficio, che chiedeva la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di Venezia, con sentenza n. 141/04/2018, accoglieva il ricorso della contribuente.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. del Veneto; si costituiva anche la contribuente, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 400/2/2029, depositata in data 21 maggio 2019, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’Ufficio, rideterminando l’importo dell’agevolazione fiscale in materia di tutela ambientale in € 2.881.195,00 e confermando poi le sanzioni amministrative irrogate.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Veneto, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità in parte qua della sentenza per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo in violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha accolto la censura in merito all’errata variazione in diminuzione operata dalla RAGIONE_SOCIALE, mentre poi nel dispositivo si è limitata a rideterminare l’importo dell’agevolazione ambientale in € 2.881.195,00 come indicato nella perizia di parte, con ciò accogliendo unicamente la domanda pregiudiziale dell’Ufficio.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per omessa pronuncia su motivo d’appello in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha citato nel dispositivo l’accoglimento, dichiarato invece nel corpo della motivazione, del motivo circa l’errata contabilizzazione dell’ammortamento dell’investimento tra i costi operativi.
Pregiudizialmente va disattesa l’eccezione della società contribuente secondo cui il ricorso dell’Agenzia delle Entrate sarebbe inammissibile per carenza di interesse a impugnare, non essendo l’Amministrazione Finanziaria soccombente nel giudizio di secondo grado.
È evidente, infatti, la sussistenza dell’interesse a impugnare, posto che, se la C.t.r. si fosse pronunciata, nel dispositivo, anche sul motivo di gravame omesso, l’importo dell’agevolazione fiscale riconosciuto alla società contribuente sarebbe stato quantificato in una somma inferiore a quella stabilita nella sentenza impugnata,
con corrispondente incremento della pretesa tributaria vantata dall’Amministrazione Finanziaria.
Di poi, ragioni logico-giuridiche impongono la preventiva disamina del secondo motivo; esso è fondato.
L’Agenzia delle Entrate si duole che, nella sentenza impugnata, la C.t.r., nello ‘Svolgimento del processo’, ha correttamente evidenziato che l’Amministrazione Finanziaria ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, per avere la C.t.p. omesso di pronunciarsi sulle questioni dalla medesima sollevata riguardanti la legittimità della variazione in diminuzione operata dalla società contribuente ex art. 6, commi 13-19, l. 23 dicembre 2000, n. 388, e l’erronea inclusione della quota di ammortamento tra i costi operativi, che, secondo l’Ufficio, avrebbe comportato una parziale duplicazione delle deduzioni effettuate da RAGIONE_SOCIALE nei ‘Motivi della decisione’ ha accolto il suddetto motivo di gravame, «col quale l’ente impositore deduce l’erroneità dell’operato di parte privata, che ha contabilizzato anche l’ammortamento dell’investimento tra i costi operativi con ciò concorrendo a beneficiare della duplicazione parziale del beneficio fiscale del valore dell’investimento stesso», per una somma pari ad euro 1.072.808,54, corrispondente al valore attuale dei primi cinque ventesimi dell’investimento; infine, nel dispositivo, tuttavia, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate solamente in ordine alla domanda posta in via pregiudiziale dall’Ufficio, determinando l’importo dell’agevolazione fiscale in materia di tutela ambientale in euro 2.881.195,00, con conferma delle sanzioni amministrative irrogate nell’avviso di accertamento impugnato, ma nulla ha statuito riguardo all’erronea contabilizzazione dell’importo di euro 1.072.808,54 da ultimo citato.
3.1. Effettivamente, così opinando, la C.t.r. è incorsa nel vizio di omessa pronuncia sul motivo di appello perché, a fronte della richiesta dell’Agenzia delle Entrate di escludere dai costi operativi
l’ammortamento dell’investimento per euro 1.072.808,54 avanzata con il suddetto motivo di appello, nel dispositivo non vi è alcuna statuizione sul punto. Ciò vale a integrare il vizio di omessa pronunzia a norma dell’art. 112 cod. proc. civ., essendo irrilevante che nella motivazione la sentenza impugnata dia atto della fondatezza del relativo motivo di gravame.
La mancata statuizione, nel dispositivo della sentenza, in ordine ad un determinato capo della domanda configura, infatti, il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., non potendo la relativa decisione desumersi dalle affermazioni contenute nella sola motivazione, come affermato dalla Corte con orientamento consolidato e risalente nel tempo (Cass. 24 maggio 2007 n. 12084: «La mancata statuizione – nel dispositivo della sentenza – in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell’articolo 112 cod. proc. civ., non potendo la esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione»; Cass. 8 luglio 2010, n. 16152: «Il principio secondo il quale la portata precettiva di una pronunzia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, trova applicazione soltanto quando il dispositivo contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e, in quanto di contenuto precettivo indeterminato o incompleto, si presti ad integrazione, ma non quando il dispositivo manchi del tutto, giacché in tal caso ricorre un irrimediabile vizio di omessa pronuncia su una domanda o un capo di domanda denunciabile ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., non potendo la relativa decisione, con il conseguente giudicato, desumersi da affermazioni contenute nella sola parte motiva»; sull’argomento, v. anche Cass. 11 aprile 2017, n. 9263; Cass. 11 gennaio 2022, n. 651; Cass., Sez. Lav., 4 gennaio 2024, n. 272).
Dall’accoglimento del secondo motivo discende l’assorbimento del primo.
In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso e, assorbito il primo, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Veneto affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2025.