Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28967 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28967 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12438/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale indicato in ricorso;
-ricorrente – contro
CARTELLA DI PAGAMENTO
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrente -nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore;
-intimata –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA – NAPOLI n. 10024/2016, depositata in data 10/11/2016;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 18 settembre 2024;
Rilevato che:
NOME COGNOME (d’ora in avanti, anche ‘la contribuente’ ) propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Napoli avverso una cartella di pagamento emessa in esito al controllo automatizzato eseguito sulla dichiarazione Unico 2006 ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, deducendo la tardività della relativa notifica.
Nel contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE e con RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, anche ‘l’agente della riscossione’ ), la C.T.P. accolse il ricorso.
Su appello dell’RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio con l’agente della riscossione e con la contribuente, la RAGIONE_SOCIALE. confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello, l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
Resiste la contribuente con controricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Considerato che:
1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell ‘art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.’ , l’agente della riscossione censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sulla questione della tardività del ricorso proposto in primo grado dalla contribuente. La relativa eccezione era stata proposta sin dal primo grado ed era stata ritualmente devoluta al giudice d’appello, come dimostra il fatto che essa si trova menzionata, senza essere stata decisa, nella sentenza emessa dalla C.T.R.
1.1. Il motivo è fondato.
Pur avendo invocato l’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. nella rubrica del motivo di ricorso, con esso l’agente della riscossione ha chiaramente dedotto il vizio di cui all’art. 112 c.p.c., che sostanzia un error in procedendo , denunciabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. (l’errata denuncia sub art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., tuttavia, non è di ostacolo all’ammissibilità della denuncia, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte: Cass., Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268 – 01).
Nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, l’agente della riscossione ha trascritto gli stralci degli atti difensivi di primo grado in cui aveva proposto l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso, eccezione poi riproposta in appello senza ottenere risposta dalla C.T.R.
2.La sentenza, dunque, deve essere cassata con rinvio della causa alla C.G.T. di secondo grado della Campania affinché rinnovi il giudizio decidendo preliminarmente la questione circa la tempestività del ricorso di primo grado proposto dalla contribuente e liquidando anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre