Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31715 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31715 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
TARSU OMESSA DENUNCIA OMESSA PRONUNCIA MOTIVO DI APPELLO – sul ricorso iscritto al n. 24568/2023 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE.
– RICORRENTE –
CONTRO
il COMUNE DI FAVARA (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale e nomina rilasciate in calce al controricorso e di determinazione del Responsabile di Area n. 1405 del 22 dicembre 2023,
dall’Avv. NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE del Foro di Catania.
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 4176/3/2023 della Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, depositata l’11 maggio 2023.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 19 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è l’avviso di accertamento in atti con cui il Comune di Favara liquidò la Tarsu per l’anno di imposta 2013 nella misura di 241,00 €.
Con l’impugnata sentenza la Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la pronuncia n. 484/3/2022 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento, ritenendo il credito non prescritto in ragione della notifica dell’atto impugnato in data 26 novembre 2018/4 gennaio 2019 e, quanto alla contestazione circa l’illegittimità delle tariffe, il difetto di giurisdizione del giudice tributario, considerando, per il resto, assorbiti gli altri motivi.
NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione contro la predetta sentenza, notificandolo in data 4 e 7 dicembre 2023, formulando due motivi di impugnazione, depositando in data 9 settembre 2024 memoria ex art. 380bis .1. c.p.c.;
Il Comune di Favara resisteva con controricorso depositato il 12 gennaio 2024 e poi con memoria ex art. 380bis .1. c.p.c. prodotta l’8 settembre 2024;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., per non essersi pronunciata sul motivo di appello con cui era stato invocato il travisamento della prova commesso dai Giudici di prime cure nella parte in cui avevano ritenuto non provata la denuncia ai fini TARSU, senza esaminare il documento versato in atti (n. 2 della produzione di merito), concernente proprio la denuncia ai fini TARSU dell’immobile oggetto di tassazione (ubicato in Favara c.da Poggio di Conte), assumendo l’istante che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto assorbito tale motivo, incidente invece sulle sanzioni applicate.
Con la seconda doglianza l’istante ha dedotto, in subordine, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame della predetta denuncia, la cui esistenza era stata oggetto di discussione tra le parti.
Il ricorso va accolto in relazione al suo primo motivo, subito archiviando l’eccezione di inammissibilità dello stesso avanzata dalla difesa del Comune, in quanto il contribuente, ai fini del rispetto del requisito di autosufficienza, ha rappresentato nel ricorso che:
«a sostegno della domanda (ndr. proposta in prime cure) rilevava preliminarmente che non potesse essergli irrogata alcuna sanzione per omessa denuncia atteso che per l’immobile oggetto di controversia (distinto in catasto al foglio 34, p.lla 350, sub. 0, c.da Poggio di Conte -Favara) aveva presentato regolare denuncia ai fini TARSU il 7/10/2002 cfr.
doc. 2 già agli atti del fascicolo di 1^ grado del ricorrente n° 2)»;
-«la Corte di Giustizia Tributaria di Agrigento, con sentenza n. 484/2022 rigettava il ricorso affermando (apoditticamente) che nessuna denuncia ai fini TARSU avesse effettuato il contribuente essendo quella agli atti una denuncia ai fini ICI»;
-«avverso detta sentenza proponeva appello il sig. COGNOME Stefano rilevando il travisamento della prova costituita dalla denuncia ai (ndr. fini) TARSU inspiegabilmente scambiata con una denuncia ai fini ICI e a tal fine deducendo l’errore percettivo commesso dalla Commissione Tributaria Provinciale nel dichiarare sussistente l’omessa denuncia sotto il profilo del travisamento della prova (cfr. doc. 4 -già agli atti del fascicolo di 2^ grado dell’appellante)» (così nel ricorso).
Dal resoconto che precede emerge che il Giudice di appello ha erroneamente ritenuto assorbita nella valutazione sopra riepilogata l’esame del predetto motivo di appello, effettivamente proposto dal contribuente come risulta dal relativo atto in questa sede prodotto, il quale ha avuto riguardo alla questione concernente la sussistenza della denuncia ai fini Tarsu e la sua ricaduta sulla legittimità dell’atto impugnato con riferimento alle relative sanzioni.
Non occorrono soverchie riflessioni per ritenere, dunque, che il predetto tema non potesse considerarsi assorbito nella decisione assunta, limitatasi ad escludere la prescrizione del credito e la giurisdizione con riferimento alla legittimità delle tariffe, trattandosi, quello oggetto di contestazione, di profilo di indagine del tutto distinto da quelli esaminati, incidente sull’applicazione delle sanzioni per l’omessa dichiarazione ed
indipendente dal tema della prescrizione e della tariffa, come tale estraneo da ogni nesso di dipendenza dai suddetti profili, il che imponeva ed impone al giudice del merito di pronunciarsi sul predetto motivo di impugnazione, anche in relazione al contestato profilo fattuale di novità della domanda proposta in grado di appello sulla non debenza delle sanzioni.
La sentenza va, allora, cassata in relazione al primo motivo, con chiaro assorbimento del secondo, e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -in diversa composizione -perché provveda a pronunciarsi sul predetto motivo di appello, oltre a regolare le spese (anche) del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -in diversa composizione -anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19