Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 747 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 747 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27044/2015 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avv . NOME COGNOME e rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, 3220/2015, depositata il 07/04/2015;
IRPEF IRAP AVVISO ACCERTAMENTO
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre nei confro nti dell’Agenzia delle entrate , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha pa rzialmente accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Caserta che, invece, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2008, in assenza di dichiarazione, erano state recuperate Irpef ed Irap.
Considerato che:
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione falsa applicazione dell’art. 112 od. proc. civ.
Censura l’ error in procedendo in cui è incorsa la C.t.r. per aver omesso qualsiasi pronuncia sul terzo motivo di appello con il quale aveva denunciato che la C.t.p., a propria volta, aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di deduzione dei costi dal reddito complessivo e per aver omesso di esaminare la relativa documentazione.
Aggiunge che la C.t.r. avrebbe dovuto esplicitare la motivazione per la quale non aveva tenuto conto delle componenti negative del reddito
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per aver omesso di esaminare la documentazione, non contestata, con la quale aveva documentato i componenti negativi del reddito.
Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in ragione dell’ingiusta ed illegittima compensazione delle spese di lite.
La prima censura di cui al primo motivo, con la quale il contribuente si duole dell’omessa pronuncia in ordine alle componenti negative del reddito, oggetto di specifica deduzione è infondata.
4.1. Questa Corte ha chiarito che, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. ex plurimis Cass. 29/01/2021, n. 2151; Cass. 02/04/2020, n. 7662; Cass. 30/01/2020, n. 2153). E’ stato quindi ritenuto che « Non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un’espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto.» (Cass. 04/06/2019, n. 1525).
4.2. Si è, altresì, precisato che il vizio di omessa pronuncia differisce dal vizio di omessa motivazione Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto mentre il secondo presuppone l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure
se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificazione (Cass. 05/03/2021, n. 6150).
4.3. Nel caso di specie, la rideterminazione del reddito all’esito dell’esame nel merito dei motivi comporta, evidentemente, l’implicito rigetto dell’ eccezione del contribuente in ordine alle componenti negative. Deve pertanto concludersi che non vi è stata omessa pronuncia sull’eccezione de qua, ma rigetto implicito della stessa.
La seconda censura di cui al primo motivo è fondata, restando assorbito il secondo motivo.
5.1. Il ricorrente ha dedotto in ricorso che innanzi alla C.t.p. aveva contestato l’atto impositivo , deducendo, tra l’altro, che l’Ufficio non aveva tenuto conto delle spese sostenute le quali andavano detratte dal reddito complessivo. Ha, altresì, dedotto che innanzi alla C.t.r. aveva denunciato l’omessa valutazione ad opera della C.t.r. dei costi sostenuti.
5.2. La C.t.r. con la sentenza impugnata – oltre ad escludere che fosse dovuta l’Irap, con statuizione coperta dal giudicato interno in quanto non oggetto dell’odierna impugnazione -ha quantificato l’Irpef e addizionali dovute dal ricorrente, omettendo, tuttavia, qualsiasi motivazione relativa alle componenti negative del reddito rispetto alle quali, per altro, il contribuente aveva già censurato l’omessa considerazione in primo grado.
Resta, di conseguenza, assorbito anche il terzo motivo relativo alle spese sulle quali il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi in relazione all’esito globale del giudizio.
In conclusione, fermo restando il giudicato interno formatosi sulla non debenza dell’Irap, va accolto la seconda censura di cui al primo motivo di ricorso, rigettata la prima censura, ed assorbiti il secondo ed il terzo motivo; la sentenza impugnata va cassata con
rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa nei limiti dell’accoglimento del ricorso la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2023