Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32092 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32092 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 28936-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO giusta procura speciale alle liti in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata-
avverso la sentenza n. 3715/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 27.4.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non 11/11/2025 dal AVV_NOTAIO
partecipata del l’ COGNOME‘COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE aveva parzialmente accolto l’appello avverso la sentenza n. 1145/2015, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani, con cui era stato accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso comunicazione di iscrizione ipotecaria e sottese cartelle esattoriali.
La società contribuente è rimasta intimata.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Il Collegio, in via pregiudiziale, rileva l ‘ ammissibilità del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE col ministero di AVV_NOTAIO del libero foro.
1.2. Invero, come recentemente evidenziato da questa Corte (cfr. Cass. n. 13250/2025 in motiv.), il terzo addendum del protocollo di intesa stipulato da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE del 24/09/2020 prevede che «al fine di poter compiutamente valutare gli aspetti organizzativi, gestionali e operativi correlati agli ulteriori carichi di lavoro originati dal subentro ex lege di RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE a far tempo dal 1° ottobre 2021, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fino al 31 marzo 2023 non presterà il proprio patrocinio a favore dell’Ente relativamente a tutte le cause, sia passive che attive, riferibili alle attività della disciolta RAGIONE_SOCIALE Ciò, indipendentemente dal grado di giudizio e dalla magistratura adita e ivi comprese le cause riferibili alle attività svolte dall’Ente nel perimetro territoriale della predetta società estinta e relative anche ai nuovi carichi affidati al medesimo Ente nello stesso territorio, a decorrere dal 1° ottobre 2021. Tale deroga temporanea al patrocinio per le cause ricomprese
nell’ambito di cui al punto che precede riguarderà sia le nuove cause, incardinate dopo il 1° ottobre 2021, sia i giudizi di impugnazione relativi a cause promosse prima del 1° ottobre 2021».
1.3. Il ricorso risulta proposto nella pendenza di tale periodo, al che consegue che, avuto riguardo ai principi posti da Cass. Sez. U. n. 30008/2019 – secondo cui l’avvalimento dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALE agenzie fiscali, e in particolare di RAGIONE_SOCIALE, è rimesso alla fonte convenzionale, per cui: «a) se la convenzione riserva all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la difesa e rappresentanza in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni dell’art. 43, co. 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l’RAGIONE_SOCIALE erariale si renda indisponibile; b) se, invece, la convenzione non riserva all’RAGIONE_SOCIALE erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l’adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici» -, occorre affermare il principio per cui nelle liti attinenti all ‘estinta RAGIONE_SOCIALE, nel lasso temporale tra l’1 ottobre 2021 e il 31 marzo 2023, il ricorso da parte dell’RAGIONE_SOCIALE a difensore del libero foro è ammissibile, in quanto la convenzione del 24 settembre 2020, nel terzo addendum , non riserva all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la rappresentanza in giudizio.
2.1. A seguire, con il primo motivo la ricorrente denuncia, limitatamente alla cartella n. 29920120009555955, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione dell’art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e lamenta che la sentenza impugnata risulti priva dell’esposizione dei fatti sui quali la decisione si fonda, limitandosi a respingere l’appello « con riferimento alla cartella di pagamento n. 8 (n. NUMERO_DOCUMENTO), con presunta notifica del 26.10.2012, per euro 20.083,82».
2.2. La doglianza è fondata.
2.3. La motivazione della sentenza impugnata, sul punto, si esaurisce nella seguente proposizione ermetica: « … respinge per il resto l’appello con riferimento alla cartella di pagamento sub. n. I (n. 29920120009555955), con presunta notifica del 26/10/2012, per euro 20.083,82) e limitatamente ad essa conferma la sentenza di primo grado».
2.4. È evidente l’assoluta nullità della sentenza impugnata, priva dell’esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione.
2.5. Come più volte rilevato da questa Corte, sussiste, infatti, il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione allorché essa sia priva dell’esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione (cfr. Cass. nn. 19956/2017, 16581/2009)
Il secondo motivo (con cui si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Commissione tributaria regionale omesso di valutare la documentazione relativa alla notifica della cartella n. NUMERO_DOCUMENTO) è, evidentemente, assorbito dalla constatazione del vizio della sentenza impugnata, che, conseguentemente, deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che dovrà rinnovare il giudizio, esplicitandone le motivazioni.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 11.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME