Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15094 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15094 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Responsabile pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente
–
contro
INGRASSIA NOME
-intimato –
Avverso la sentenza n. 8624/2021 depositata il primo ottobre 2021 e resa dalla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di Messina.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.Il contribuente impugnava l’atto di riscossione sul presupposto RAGIONE_SOCIALE nullità RAGIONE_SOCIALE notifica dell’avviso di accertamento (atto presupposto). La CTP accoglieva il ricorso e pertanto l’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello.
La CTR respingeva con la sentenza impugnata l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
L’RAGIONE_SOCIALE propone così ricorso in cassazione affidato a due motivi, mentre il contribuente è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 116 e 132, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per non avere i giudici d’appello preso in considerazione la documentazione prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE a comprova RAGIONE_SOCIALE regolare notifica dell’avviso di accertamento, atto presupposto.
La CTR si sarebbe dunque limitata a riconoscere la piena legittimazione dell’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione in difetto di chiamata in giudizio da parte dello stesso dell’ente impositore, senza occuparsi RAGIONE_SOCIALE documentazione suddetta, in particolare la relata di notifica dell’avviso di accertamento avvenuta il 30 dicembre 2009, come allegata all’atto d’appello.
Col secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 58, d.lgs. n. 546/1992, nella parte in cui tale disposizione stabilisce la facoltà di produzione di nuovi documenti (nella specie inerenti alla notificazione dell’avviso di accertamento) anche solo in grado d’appello.
Peraltro, nello sviluppo del motivo la difesa dell’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione pare ancora una volta insistere sul fatto che, avendo trascurato tale documento, la CTR sarebbe incorsa nel vizio di motivazione meramente apparente.
Il ricorso è fondato.
In effetti la CTR ha richiamato il principio in virtù del quale l’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione, ove il contribuente sollevi questioni in ordine alla pretesa fiscale, in particolare allegando la mancata notifica dell’atto presupposto di quello di riscossione, può denunciare la lite all’ente stesso, anche attraverso la chiamata, ma in ogni caso non si configura alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario.
Nella specie però l’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione, in sede d’appello, come provato attraverso la produzione del fascicolo di secondo grado, aveva provveduto a depositare documentazione in ordine alla notifica dell’atto presupposto, e quindi in thesi volta a dimostrare la definitività dell’atto presupposto e dunque l’insussistenza nel merito RAGIONE_SOCIALE ragioni dell’iniziativa giudiziaria del contribuente.
L’integrale omissione dell’esame di tale documentazione, collegata peraltro alla richiesta, pur formulata in via gradata, di declaratoria di regolarità RAGIONE_SOCIALE notifica effettuata dall’RAGIONE_SOCIALE dell’avviso di accertamento presupposto dalla cartella opposta, con conseguente rigetto del ricorso introduttivo, determina allora la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per omessa motivazione, con conseguente rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado che, in diversa composizione, conformandosi ai principi qui espressi, provvederà altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sez. staccata di Messina che, in diversa composizione, conformandosi ai principi qui espressi, provvederà altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024