Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 13497 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13497 Anno 2019
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/05/2019
ORDINANZA
sul ricorso 6772-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la sentenza n. 2375/6/017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 20/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza n. 2375/6/17 depositata in data 20 luglio 2017 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (in seguito, la CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE (in seguito, la contribuente) avverso la sentenza n. 3/10/12 della Commissione tributaria provinciale di Bologna (in seguito, la CTP) che aveva accolto il ricorso contro l’avviso di accertamento per IVA 2006;
L’appello dell’Agenzia era limitato al rilievo IVA, e la CTR confermava la decisione di primo grado nel merito, ritenendo che l’opzione da parte della società per il regime contabile ordinario anziché forfettario potesse essere fatta attraverso comportamento concludente, prova che riteneva raggiunta nella fattispecie, e ritenendo inoltre che la circostanza togliesse fondamento alle riprese. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo. La contribuente non si è difesa, restando intimata.
Considerato che:
Con l’unico motivo – dedotto ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione degli artt. 36, comma 2, n.4, del d.lgs. n.546/1992 e 132, comma 2, n.4, cod. proc. civ. per omessa motivazione della sentenza; in particolare si censura il fatto che la controversia non vertesse sul regime contabile ordinario o forfettario adottato in concreto, ma sulla mancata annotazione dei corrispettivi derivanti dagli apparecchi da intrattenimento “senza
vincita in denaro” previsti dall’110, comma 7, TULPS, nella contabilità, ma solo di quelli “con vincita in denaro”, esenti IVA;
Il motivo coglie nel segno, sotto il profilo dell’omessa motivazione. Va premesso che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra l complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova. Tuttavia, nel caso di specie, benché nell’esposizione in fatto la CTR faccia un
a
qualche riferimento al contenuto dell’atto di appello in cui viene censurata la valutazione della prova, le affermazioni dei giudici di appello in punto di prova ai fini della dimostrazione del fondamento delle riprese sono apodittiche e riproduttive della motivazione di primo grado, accompagnate dal richiamo a condivisibili ma astratti principi giurisprudenziali senza esplicitazione di collegamento con il quadro probatorio e fattuale agli atti. Al contrario, l’Agenzia nel ricorso con compiuta autosufficienza riproduce il motivo di appello, su questione tempestivamente introdotta in primo grado – passaggio pure riprodotto -, in cui deduce la mancata annotazione da parte della contribuente dei corrispettivi percepiti da apparecchi senza vincita in denaro, fatto decisivo e su cui c’è stata discussione tra le parti, e totalmente omesso dalla CTR al fine anche di dimostrare l’applicazione del regime di imposizione IVA adottato, se forfetario o ordinario;
Pertanto, il ricorso va accolto, e la sentenza impugnata viene cassata, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame del profilo accolto, e per il regolamento della spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, e per il regolamento delle spese di lite.
Così deciso in Roma il 27 febbraio 2019