Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28917 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28917 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/11/2025
ORDINANZA
Sul ricorso n. 1078/2024, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende -Ricorrente
CONTRO
COGNOME NOME , c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dal l’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come in atti-
Controricorrente avverso la sentenza n. 437/2023, pronunciata dalla Corte di Giustizia tributaria di II grado del Piemonte, depositata il 24 ottobre 2023; udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nell’ adunanza camerale del 28 maggio 2025;
FATTI DI CAUSA
Intimazione di pagamento -Omessa impugnazione di tutte le ragioni esaminate in primo grado – Effetti
Dalla sentenza impugnata si evince che l’RAGIONE_SOCIALE notificò al contribuente l’intimazione di pagamento relativa alla cartella esattoriale n. NUMERO_CARTA.
Avverso l’intimazione il contribuente propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cuneo, lamentando che il credito erariale non era dovuto perché la presupposta cartella era stata annullata, ed eccependo inoltre la mancata preventiva escussione della società, debitrice nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
Con sentenza n. 3222/2021 il giudice di primo grado accolse il ricorso.
L’appello con cui l’RAGIONE_SOCIALE instava per la legittimità della pretesa fiscale fu respinto dalla Corte di Giustizia tributaria di II grado del Piemonte con sentenza n. 437/2023.
Il giudice d’appello, dopo aver illustrato le rispettive difese, ha motivato la statuizione, per quanto qui di interesse, rilevando che « la sentenza di primo grado accolse il gravame per due ordini di motivi. In primo luogo: ‘difettando l’atto presupposto all’impugnata intimazione’ . Ed in secondo luogo: ‘ apparendo comunque violato il disposto di cui all’art. 2304 c.c’ . In ordine al primo profilo occorre osservare che l’Ufficio non contestò tale capo decisorio. In altri termini per i giudici di prime cure, come osservato sopra, vi sarebbe stata l’emissione di un atto di riscossione i n mancanza dell’atto presupposto. O meglio che l’atto presupposto fu annullato dalla Commissione tributaria provinciale di Cuneo, senza che la relativa sentenza fosse stata impugnata, ed in tal modo l’accertamento in essa contenuto, in quanto sentenza passata in giudicato, fece stato a ogni effetto tra le parti (cfr. art. 2909 del codice civile). E quindi essendo stata annullata la cartella esattoriale va da sé che l’intimazione emessa su quella stessa cartella era annullabile per mancanza del suo atto antecedente e presupposto. Non essendo, come detto, criticato questo capo della sentenza, lo stesso deve ritenersi passato in giudicato, con la conseguenza conferma dell’annullamento dell’impugnata intimazione. 2.2. – La conferma del suddetto capo esime questo collegio per il criterio della cosiddetta «ragione più liquida» dall’esaminare il secondo motivo di riforma dell’impugnata decisione. ».
Per la cassazione della sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte, affidato ad un motivo, cui ha resistito il contribuente con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.
All’esito dell’udienza camerale del 28 maggio 2025 la causa è stata decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo l’ufficio ha denunciato la v iolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2500 quinques e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La Corte tributaria di II grado avrebbe travisato la prova per avere erroneamente ritenuto annullata la cartella esattoriale presupposta (n. NUMERO_CARTA) dell’intimazione di pagamento impugnata.
Nell’illustrazione del motivo spiega che la cartella presupposta all’intimazione oggetto della controversia non era quella indicata dalla sentenza, ossia la n. 03720090000139028003, già annullata, bensì quella portante il n. 03720090000139028501. Chiarisce inoltre che, quanto alla preventiva escussione della società, ex art. 2304 c.c. , l’ufficio aveva già inutilmente proceduto.
Il motivo non coglie il senso della motivazione di rigetto dell’appello . Il giudice piemontese, infatti, ha preliminarmente rilevato che la sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente sulla base di due ragioni, la prima, quella del venir meno della cartella presupposta all’atto di intimazione, la seconda, quella della mancata preventiva escussione della società. Ha quindi constatato che la prima RAGIONE_SOCIALE ragioni di rigetto non era stata oggetto d’appello , così che su di essa si era formato il giudicato ed era dunque priva di utilità ogni altra questione proposta.
A parte che la critica formulata con l’unico motivo risulta erroneamente collocata nell’alveo della violazione degli artt. 115 e 116 c.c., o del travisamento della prova, reiterare, solo in sede di legittimità, le questioni afferenti alla identificazione della cartella effettivamente annullata è del tutto inutile rispetto alle ragioni addotte dalla Corte tributaria di II grado per respingere l’appello.
Il ricorso risulta pertanto inammissibile.
All’esito del giudizio segue la soccombenza della ricorrente nelle spese processuali, alla cui liquidazione si provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore del controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese di causa, che si liquidano in € 14 .000,00 per competenze, € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% RAGIONE_SOCIALE competenze, e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il giorno 28 maggio 2025
Il Presidente NOME COGNOME