Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7207 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7207 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7835/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore quale legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di autorizzazione del G.D. del Tribunale di Lamezia Terme datata 16/2/2017 e di procura speciale a margine del ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell ‘AVV_NOTAIO in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRES
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO -SEZIONE DISTACCATA DI LATINA n. 5527/40/2016, depositata in cancelleria il 27/9/2016;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026;
Fatti di causa
In data 6/10/2013 fu notificato al curatore fallimentare di RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con il quale fu contestata alla società fallita l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2011 e si accertavano le seguenti imposte: 31.617 euro per Ires, 8.017 per Irap e 18.524 per Iva, oltre accessori, sanzioni e interessi.
La RAGIONE_SOCIALE fallimentare propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Latina, che lo accolse annullando l’avviso di accertamento.
La RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALE territoriale, su appello dell’Ufficio, riformò integralmente la sentenza di primo grado , confermando l’avviso di accertamento.
Avverso la sentenza d’appello, la RAGIONE_SOCIALE fallimentare propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE fallimentare ha depositato memoria difensiva, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 , con particolare riferimento all’art. 42, comma 2,
del d.P.R. n. 600 del 1973′ , la RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata deducendo che ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 l’avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Secondo la RAGIONE_SOCIALE, l’ufficio avrebbe eseguito una ricostruzione induttiva dei ricavi attraverso l’applicazione di una percentuale di redditività media del 41,07% riscontrato per le imprese operanti nel medesimo settore sui costi della produzione, senza tuttavia dare alcun conto in motivazione dei dati utilizzati per l’elaborazione statistica di quella percentuale, non consentendo così al contribuente un riscontro del criterio utilizzato.
Sostiene la RAGIONE_SOCIALE che il giudice di appello avrebbe fatto derivare da una estrapolazione statistica di una pluralità di dati non identificati né specificati , che fissa soltanto una regola di esperienza e non un ‘fatto noto’ storicamente verificato , una correlata presunzione in ordine all’ammontare del reddito imponibile, sollevando così di fatto l’ufficio dall’onere della prova.
Sostiene che un’elaborazione statistica come quella operata dall’ufficio nella fattispecie di causa non potrebbe dare sostegno ad una ripresa fiscale, nemmeno in caso di dichiarazione omessa, che autorizza l’amministrazione ad avvalersi RAGIONE_SOCIALE presunzioni cd. ‘supersemplici’. L’avviso di accertamento impugnato in prime cure sarebbe, dunque, carente di motivazione.
1.1. Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 41 , comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, così come nell’ipotesi di presentazione di una dichiarazione nulla ai sensi RAGIONE_SOCIALE disposizioni del titolo I del citato d.P.R., ‘l’ufficio determina il reddito complessivo… , e in quanto possibile i singoli redditi RAGIONE_SOCIALE persone fisiche soggetti all’imposta locale sui redditi, sulla base
dei dati e RAGIONE_SOCIALE notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell’art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorché regolarmente tenute’ .
L’ufficio, dunque, ben poteva, in una fattispecie come quella di causa, in cui non era stata presentata la dichiarazione dei redditi, ricostruire il reddito complessivo della società utilizzando i dati e le notizie ‘comunque raccolti’.
Orbene, l’elaborazione statistica della redditività media RAGIONE_SOCIALE imprese RAGIONE_SOCIALE stesso settore della contribuente rappresenta senz’altro una modalità adeguata di reperimento dei dati dai quali ricavare in via induttiva il reddito imponibile della società, conseguito in un periodo d’imposta nel quale essa era ancora in bonis .
Questa Corte ha avuto già modo di affermare che in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere -dovere dell’Amministrazione è disciplinato non già dell’art. 39, bensì dall’art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi del quale, sulla base dei dati e RAGIONE_SOCIALE notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l’Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo; a tal fine, esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici – cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 38, comma 3, del d.P.R. citato -, le quali determinano un’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio
(Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14930 del 15/06/2017, Rv. 644593 01).
Ancora, in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere – dovere dell’Amministrazione è disciplinato dall’art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 in termini tali per cui, sulla base dei dati e RAGIONE_SOCIALE notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l’Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo, e in quanto possibile i singoli redditi RAGIONE_SOCIALE persone fisiche soggetti all’ILOR, con facoltà di ricorso a presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, di cui al terzo comma dell’art. 38 del cit. d.P.R. n. 600 del 1973. Da ciò deriva che l’accertamento, salva la dimostrazione di fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa ad opera del contribuente, su cui incombe il relativo onere, potrà essere, a seconda RAGIONE_SOCIALE scelte dell’ufficio impositore – e con riferimento ai dati utilizzabili -, analitico o sintetico, giacché l’esistenza del potere di accertamento non è condizionata dal metodo che verrà adottato, dovendosi rilevare che quel potere sussiste in astratto in modo indipendente dal come, di fatto, verrà esercitato, a seconda RAGIONE_SOCIALE particolarità del caso concreto (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23480 del 17/12/2004, Rv. 578910 – 01). Orbene, nel caso che ci occupa l’amministrazione ha ricostruito il reddito complessivo della società utilizzando un dato statistico legittimamente acquisito (quello della redditività media RAGIONE_SOCIALE imprese operanti nello stesso settore economico della contribuente).
D’altronde, gli elementi presuntivi utilizzabili dall’amministrazione nel caso in cui sia omessa la dichiarazione dei redditi possono anche essere privi del requisito della ‘precisione’, oltre che dei requisiti della gravità e della concordanza, con la conseguenza che, estrapolato il dato statistico relativo alla redditività media RAGIONE_SOCIALE imprese operanti nello stesso settore economico della società odierna contribuente, è onere di
quest’ultima produrre prove per contestare i dati su cui si fonda l’avviso di accertamento e i risultati in termini di ripresa fiscale ai quali esso è pervenuto.
2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con particolare riferimento all’art. 41, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c.’ , la RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per aver omesso di verificare se le conseguenze tratte dall’ufficio dai dati utilizzati siano o meno compatibili con il criterio della normalità, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE scritture contabili la cui attendibilità non sarebbe stata mai disconosciuta dall’amministrazione.
In particolare, la società aveva chiuso i bilanci precedenti a ll’anno 2011 in perdita ed in perdita aveva chiuso anche l’esercizio 2011, tant’è vero che nel 2013 la società fu dichiarata fallita.
Ne consegue, allora, che la ripresa fiscale si baserebbe su dati inattendibili ed inverosimili.
2.1. Il motivo è infondato.
Si è detto, nell’esame del motivo precedente, che l’art. 41, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, consente all’ufficio di determinare il reddito complessivo del contribuente sulla base dei dati e RAGIONE_SOCIALE notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell’art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle eventuali scritture contabili del contribuente anziché regolarmente tenute.
Ne consegue, dunque, che, sul piano normativo, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi è considerata come un atto ‘eversivo’ del rapporto di fiducia tra il contribuente e l’amministrazione, un ‘campanello di allarme’ di una probabile
infedeltà fiscale, tale da legittimare l’ufficio a procedere induttivamente alla determinazione del reddito complessivo sulla base di qualunque dato o notizia, comunque (legittimamente) acquisito, purché dotato di valenza inferenziale rispetto ad una possibile capacità contributiva del contribuente non dichiarata, anche prescindendo dalle scritture contabili benché regolarmente tenute.
L’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, dunque, legittima l’amministrazione a mettere ‘fuori gioco’ le scritture contabili e a porre qualsiasi dato o notizia legittimamente acquisito, purché dotato di valenza inferenziale, a fondamento della ripresa fiscale.
Orbene, la sterilizzazione RAGIONE_SOCIALE scritture contabili ai fini della determinazione del reddito complessivo non pone queste ultime al di fuori del corredo probatorio utilizzabile in giudizio dal contribuente, che potrà comunque utilizzarle in sede processuale per togliere forza probatoria ai dati acquisiti dall’ufficio per la ricostruzione del reddito .
Fatte queste doverose precisazioni, emerge nel caso di specie che la sentenza impugnata ha affermato che la documentazione offerta dalla società per contrastare le pretese dell’ufficio era ‘precaria’ e che essa si è limitata ‘a RAGIONE_SOCIALE mere affermazioni di principio’.
Il motivo in esame non smentisce tali affermazioni della sentenza impugnata, ma si limita a censurare l’inferenza presuntiva dei dati posti dall’ufficio a fondamento della ripresa adducendo argomenti di per sé inidonei a scalfire il valore inferenziale dei dati acquisiti e valorizzati dall’ufficio (e cioè la redditività media RAGIONE_SOCIALE imprese del settore).
La circostanza che la società risultava già in perdita da anni precedenti al 2011 e che da lì a qualche anno essa sarebbe stata dichiarata fallita, infatti, non vale ad inficiare le risultanze dell’avviso di accertamento per il 2011, considerato anche che non è evento improbabile che le società in crisi procrastinino la loro permanenza sul mercato finché sia possibile, sacrificando in primis gli interessi del fisco.
3.Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘ Omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 c.p.c.’ , la contribuente si duole che il giudice di appello abbia trascurato un fatto decisivo ritualmente dedotto in appello e documentato dalla RAGIONE_SOCIALE fallimentare: la giuridica esistenza dell’atto impugnato per difetto di sottoscrizione, ai sensi dell’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 60 0 del 1973, risultando il provvedimento firmato dal Capo ufficio controlli delegato da un d irigente, il AVV_NOTAIO NOME COGNOMECOGNOME decaduto dall’incarico dirigenziale a seguito della sentenza n. 37 del 2015 della Corte Costituzionale.
L’eccezione di nullità, sotto tale profilo, dell’avviso di accertamento era stata proposta dalla contribuente nella memoria difensiva di appello.
3.1. Il motivo è infondato.
E’ la stessa contribuente a riferire che l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per mancanza di sottoscrizione era stata proposta solo nel corso del giudizio di appello.
Tale eccezione, dunque, è tardiva, in quanto la contribuente l’avrebbe dovuta porre a fondamento di uno dei motivi di impugnazione da proporre in primo grado.
Né si può sostenere che detta eccezione sarebbe consequenziale alla pronuncia di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 37 del 2015: le sentenze dichiarative dell’illegittimità costituzionale di una norma di legge, infatti, fanno salvi i rapporti esauriti, e tra i rapporti esauriti rientrano senz’altro le questioni coperte dalle preclusioni processuali (cfr., ex multis , Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16450 del 18/07/2006, Rv. 591494 – 01).
4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 c.p.c.’ , la contribuente censura la sentenza impugnata per motivazione apparente. In particolare, essa si sarebbe limitata ad
affermare che non sarebbe stata offerta la prova contraria rispetto a quanto argomentato e prodotto dall’ufficio a sostegno della ripresa fiscale.
La sentenza impugnata non avrebbe spiegato le ragioni per le quali ha considerato ‘precaria’ la documentazione contabile prodotta in giudizio dalla RAGIONE_SOCIALE fallimentare, documentazione la cui attendibilità non era stata contestata dall’ufficio.
4.1. Il motivo è infondato.
A fronte dell’affermazione che la società non aveva offerto prova contraria rispetto ai dati posti dall’ufficio a base dell’avviso di accertamento, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto dedurre, di converso, quali prove offerte non sarebbero state valutate dal giudice d’appello.
La contestazione del giudizio di precarietà dato dal giudice di merito alle scritture contabili prodotte dalla RAGIONE_SOCIALE, inoltre, non è decisiva, in quanto le loro risultanze non sono di per sé sufficienti, ai sensi dell’art. 41, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, ad inficiare la ripresa fiscale fondata sull’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.
Come si è già spiegato, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi è di per sé un indice rilevatore di infedeltà fiscale, sicché le risultanze RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, benché regolarmente tenute, non sono di per sé una prova sufficiente a scardinare il fondamento della ripresa fiscale esercitata dall’ufficio.
Né è elemento presuntivo idoneo ad inficiare la ripresa fiscale la circostanza che la società era già in crisi e che dopo qualche anno essa era stata dichiarata fallita, per i motivi spiegati nell’esame del secondo motivo di ricorso.
In conclusione, il ricorso è infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la RAGIONE_SOCIALE del fallimento ricorrente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che si liquidano in euro cinquemilaseicento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
Il Presidente (NOME COGNOME)