Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11490 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11490 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 28022-2020, proposto da:
NOME COGNOME , cf. CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l ‘AVV_NOTAIO , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende -Controricorrente
Avverso la sentenza n. 1109/03/2020 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 17.06.2020;
udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 26 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
Dalla pronuncia impugnata si evince che a seguito di controllo doganale eseguito al confine con la Svizzera, l’NOME fu trovato in possesso di tre orologi. Non avendo dichiarato alcunché, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE procedette
Dogane
–
Importazione
preziosi
–
Omessa
dichiarazione
al sequestro amministrativo dei preziosi occultati, contestando la condotta di illecita introduzione di merce estera nel territorio della UE, ex art. 282 del d.P.R. n. 43 del 1973, e l’evasione dell’iva d’importazione, ex art. 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. L’Amministrazione procede tte anche alla emanazione dell’atto di contestazione, con confisca della merce.
Il ricorrente adì la Commissione tributaria provinciale di Como, che con sentenza n. 180/03/2019 ne rigettò le ragioni. L’appello proposto alla Commissione tributaria regionale della Lombardia fu respinto con sentenza n. 1109/03/2020, ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale, dopo aver riportato i fatti essenziali della vicenda, ha rilevato l’omessa dichiarazione del possesso degli orologi al momento del primo ingresso nel territorio unionale, provenendo il ricorrente dalla Svizzera. Ha dunque riconosciuto l’irregolarità della introduzione degli orologi. Ha poi ritenuto infondata la difesa dell’NOME, che insisteva sulla applicabilità del regime di ammissione temporanea in esenzione dai diritti di confine. Ha infine respinto le ragioni addotte dal ricorrente sulla non tassabilità della merce ai fini Iva.
Il ricorrente ha censurato la sentenza con due motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE.
All’esito dell’adunanza camerale del 26 settembre 2023 la causa è stata decisa.
Considerato che:
Preliminarmente va chiarito che la controversia viene trattata in sede camerale non in forza della disciplina dettata in ragione della emergenza COVID, come ha paventato la difesa del ricorrente, che ha per questo richiesto la trattazione in pubblica udienza, bensì ai sensi del procedimento disciplinato dall’art. 380 bis.1, cod. proc civ., esulando la controversia dalle ipotesi previste dall’art. 375, primo comma, cod. proc. civ.
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 6, comma 2, lett. b), l. 27 luglio 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Ha sostenuto che erroneamente il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto, in seno alle regole dei rapporti con il contribuente, dell’obbligo informativo , cui è tenuta l’amministrazione, ossia dell’obbligo di assicurare l a conoscenza, con l’atto al medesimo destinato, RAGIONE_SOCIALE circostanze dalle quali può derivare l’irrogazione di una sa nzione.
Il motivo -quando non inammissibile perché non riporta neppure i passaggi dell’atto impugnato, dal quale evincere la scarsa comprensibilità RAGIONE_SOCIALE contestazioni- è del tutto destituito di fondamento, atteso che, al contrario di quanto sostiene la difesa del ricorrente, l’atto aveva descritto la condotta contestata, rinviando al processo verbale di constatazione, notificato all’NOME. In esso era descritta l’intera condotta tenuta dal contribuente, compresa la contestazione della provenienza della merce dalla Svizzera e l’omessa dichiarazione in dogana al momento del suo ingresso in Italia.
Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione degli artt. 7 e 9, n. 2, d.P.R. della l. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. ‘per aver omesso il Giudice di Appello di esaminare la questione sollevata in ordine alla non imponibilità IVA della fattispecie dedotta in giudizio, in violazione dell’art. 112 del cpc’.
La critica, per quanto comprensibile, è rivolta al preteso errore, in cui sarebbe caduto il giudice regionale, per non aver considerato che l’ introduzione degli orologi non era assoggettabile ad Iva, trattandosi di operazione fuori dalla previsione dell’art. 70, d.P.R. n. 633 del 1972.
Essa è infondata, e ciò anche prescindendo dalla confusione in cui incorre la censura, formulata sovrapponendo la critica con cui viene richiamato il parametro dell’ error iuris in iudicando (art. 360, comma primo, n. 3, del cod. proc. civ.), e la denuncia dell ‘ omessa decisione, per la quale si invoca l’art. 112 cod. proc. civ., ossia un error iuris in procedendo .
Il contribuente insiste nell’affermare che nel suo viaggio in Europa gli orologi al suo seguito (due di marca Panerai, il terzo un Cartier), introdotti in Italia, dovevano essere considerati beni in transito e come tali non imponibili ai fini Iva.
È vero che i preziosi, come qualunque merce, non potevano essere sottoposti ai dazi doganali, in ragione della Convenzione tra Paesi Cee e Svizzera, già risalente al Regolamento CEE n. 2840 del 19 dicembre 1972.
E tuttavia la merce introdotta, anche dalla Svizzera, doveva essere sottoposta all’Iva all’importazione, così come previsto dall’art. 70 cit. , ciò che infatti risulta contestato con l’atto d’accertamento.
A tal fine del tutto irrilevante è quanto sostiene il contribuente, ossia l’esclusione dall’imposta perché beni in transito . Ciò non risulta corrispondente ai fatti accertati.
Nella pronuncia il giudice regionale ha infatti evidenziato che il contribuente non ebbe a dichiarare nulla al momento del suo passaggio in dogana, e gli orologi furono ‘scoperti’ solo a seguito del controllo eseguito in tale circostanza. Si evidenzia in sentenza che «rispetto alla contestazione elevata a carico dell’odierno appellante, pertanto, a nulla rileva che gli orologi in questione fossero stati dichiarati in territorio elvetico ai fini del rimborso dell’Iva pagata dal sig. COGNOME . D’altronde, come risulta dal pv del 26/6, il rimborso Iva era stato effettuato dallo stesso negozio presso cui erano stati acquistati gli orologi, mediante lo scorporo dell’importo dell’imposta dovuta dal prezzo d’acquis to». Si tratta di un accertamento in fatto, che in alcun modo risulta contestato dal contribuente, e rispetto al quale il giudice regionale ha ritenuto ‘pretestuose’ le doglianze del ricorrente.
Trova dunque applicazione il regime previsto dall’art. 70, d.P.R. n. 633 del 1972, e con esso anche la confisca, per la quale il comma 1 della medesima norma rinvia alla disciplina doganale relativa ai diritti di confine.
Né, d’altronde, il contribuente ha inteso soddisfare il debito fiscale, cioè il pagamento della stessa iva all’importazione.
Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il controricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, che si liquidano nella misura di € 3.600,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2023