Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7391 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7391 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2025
Oggetto: accisa dichiarazioni mensili
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6473/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOME (PEC: mEMAILpec) con domicilio eletto presso l’avv. NOME COGNOME (PEC EMAIL
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: EMAILavvocaturastatoEMAIL)
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 926/01/2021 depositata in data 26/07/2021;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
-a seguito di verifica l’Ufficio finanziario contestava alla contribuente società l’omessa trasmissione mensile dei dati relativi ai consumi di energia elettrica ex art. 3-bis c. 4 del d. L. n. 16 del 2012, disconoscendo l’applicazione dell’aliquota agevolata quanto alle accise sui consumi eccedenti KwH 1.200.000,00; contestava parimenti l’errata compilazione della dichiarazione di consumo per l’anno 2013 e l’omesso versamento del saldo per i consumi relativi ancora all’anno 2013;
-ne scaturiva un avviso di pagamento con contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, che la società impugnava;
-la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Amministrazione doganale;
-con la sentenza qui gravata, la CTR ha accolto l’impugnazione dell’Ufficio , facendo leva sull’omessa trasmissione delle comunicazioni mensili dei consumi, cui ha ascritto natura sostanziale; il giudice d’appello ha specificato che tale omissione non può essere sanata mediante il richiamo ai consumi complessivi annuali, anche perché le dichiarazioni mensili rispondono allo scopo di consentire le verifiche dell’Agenzia, posto l’onere, che incombe sulla contribuente, di dimostrare la sussistenza dei requisiti per usufruire dell’agevolazione;
-ricorre a questa Corte la società con atto affidato a tre motivi e illustrato con memoria;
-l’Agenzia delle Dogane resiste con controricorso;
Considerato che:
-il primo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 53 c. 8 d.lgs. n. 504 del 1995 (c.d. testo unico accise o TUA) e dell’art. 3-bis comma 4 d.l. n. 16 del 2012 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti per la fruizione dell’agevolazione da parte della società contribuente a causa dell’omessa trasmissione delle comunicazioni mensili;
-il motivo è fondato;
-la natura soltanto formale delle dichiarazioni mensili e la configurabilità della dichiarazione annuale come strumento idoneo a consentire il
contro
llo sulla sussistenza delle condizioni sostanziali per la fruizione de ll’agevolazione sono ormai ius receptum ;
-ripetutamente, nella propria giurisprudenza, questa Corte ha affermato che l’omessa comunicazione mensile dei consumi all’Amministrazione finanziaria entro il termine previsto non comporta alcuna decadenza, non essendo tale sanzione prevista da alcuna disposizione e costituendo detta comunicazione un adempimento formale i cui dati sono comunque riportati nelle comunicazioni annuali, le quali soltanto assumono effettivo rilievo ai fini della liquidazione e dell’accertamento dell’accisa (cfr. Cass. Civ., Sez. V, sen. 15 luglio 2020, n. 14983; Cass. Civ., Sez. V, ord. 22 ottobre 2019, n. 26922; Cass. Civ., Sez. V, ord. 9 ottobre 2019, n. 25275; Cass. Civ., Sez. V, ord. 24 gennaio 2019, n. 1985; Cass. Civ., Sez. V, ord. 6 dicembre 2018, n. 31618; vedi, in particolare, Cass., Sez. Trib., ord. 27 aprile 2023, n. 11081, riferita alle medesime parti e alla medesima questione oggetto dell’odierno giudizio, in relazione al precedente anno d’imposta 2012);
-ancora di recente si è ulteriormente ribadito (Cass., Sez. Trib., sentenza 19 dicembre 2024 n. 33284) che ‘l’omessa comunicazione mensile dei consumi di energia elettrica all’Amministrazione finanziaria entro il termine previsto non comporta la decadenza dall’agevolazione di cui all’art. 52, comma 3, lett. f), TUA, nella disciplina applicabile ratione temporis ‘ (conforme pure Cass., Sez. Trib., ord. 15 gennaio 2024, n. 1554, relativa al regime agevolato previsto dall’art. 3-bis, comma 4, d.l. n. 16/12);
-questa giurisprudenza è d’altronde coerente col principio di proporzionalità di matrice unionale, che fa parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione e che, in quanto tale, dev’essere rispettato non solo dalle istituzioni dell’Unione, ma anche dagli Stati membri nell’esercizio dei poteri loro conferiti dalle direttive dell’Unione (Corte giust., causa C68/18, punto 56, giustappunto con riferimento alla direttiva n. 2003/96/CE);
-il motivo va quindi accolto e la sentenza cassata, posto che il giudice d’appello non ha valutato le quantità di energia effettivamente
consumate per ogni mensilità, con rinvio al giudice del merito per nuovo esame del fatto alla luce dei sopra nominati principi;
-col secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. nella misura in cui il giudice d’appello ha implicitamente rigettato l’eccezione d’inammissibilità dell’appello per “novità” della contestazione riguardante l’entità dei consumi mensili di energia elettrica nei periodi considerati dall’atto impositivo impugnato;
-la censura è infondata. Pur pacifico che le ragioni di fatto e di diritto fondanti le pretese creditorie e sanzionatorie dell’Ente impositore non possono essere modificate, quale causae petendi , nella sede processuale, rimanendo cristallizzate nella motivazione dell’atto impugnato, è tuttavia evidente che nel caso di specie si tratta di “mere difese” e non di modifica della domanda erariale. Chiaro infatti è che dette pretese si fondano sulla contestazione, esplicita ovvero implicita, della sussistenza dell’agevolazione de qua, la quale, ancorché non indispensabile la comunicazione mensile in base alla citata giurisprudenza, può/deve diversamente essere, secondo onere, asseverata nel processo dalla società contribuente, costituendo thema decidendum del giudizio di rinvio;
-il terzo motivo lamenta infine la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 36 comma 2 n. 4 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per assenza di motivazione in ordine al motivo di appello incidentale proposto dalla contribuente concernente l’illegittimità dell’avviso di pagamento per violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, perché non specificatamente motivato in relazione alle osservazioni della società;
-il motivo, anche di là dalla ravvisabilità del rigetto implicito prospettato in controricorso, va comunque disatteso;
-va difatti ribadito che «è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle
irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro lato, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo» (Cass., Sez. Trib., ord. 31 marzo 2017, n. 8378; Cass., Sez. Trib., sentenza 7 maggio 2024, n. 12343). Non può pertanto costituire ragione di invalidità di un atto impositivo l’assenza/carenza di motivazione sulle deduzioni effettuate dal contribuente in sede di contraddittorio endoprocedimentale.
p.q.m.
accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2025.