Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3547 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3547 Anno 2026
Presidente: COGNOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 20763-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO giusta procura speciale alle liti in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO giusta procura speciale alle liti in atti
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 2252/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO del LAZIO, depositata il 18.4.2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/1/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva accolto l’appello di Roma Capitale avverso la sentenza n. 2168/2020, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, in accoglimento del ricorso proposto avverso diniego di rimborso IMU/TASI 2013 relativo ad immobili della contribuente, oggetto di occupazione abusiva.
Roma Capitale resiste con controricorso.
La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione «degli art. 1, comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; art. 8, comma 2, e 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23; dell’art. 1140 cod. civ., nonché degli artt. 3, 42, secondo comma, e 53 della Cost. e dell’art. 1 del Protocollo 1 della Convenzione europ ea dei diritti dell’uomo» per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente escluso l’esenzione dal pagamento dell’IMU in conseguenza dell’occupazione abusiva degli immobili della contribuente, pur essendosi quest ‘ ultima attivata in via giudiziaria per ottenere la liberazione degli stessi.
1.2. La doglianza va accolta.
1.3. Con ordinanze interlocutorie n. 9956 e 9957 del 13/4/2023, questa Sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 42 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011 (nel testo applicabile ratione temporis ), nella parte in cui non prevede l’esenzione d’imposta nell’ipotesi di occupazione abusiva dell’immobile che non possa essere liberato pur in presenza di denuncia
agli organi istituzionali preposti, rimettendo, dunque, la relativa questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale.
1.4. La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 60 del 5 marzo 2024, ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis , sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost. affermando i seguenti principi: «Indipendentemente dalla nozione di possesso cui debba farsi riferimento a proposito dell’IMU, è irragionevole affermare che sussista la capacità contributiva del proprietario che abbia subì to l’occupazione abusiva di un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile e si sia prontamente attivato per denunciarne penalmente l’accaduto, tanto che il legislatore, come già rilevato, è intervenuto con la legge n. 197 del 2022 per dichiarare non dovuta l’imposta in questione. Emblematico è il caso oggetto dei giudizi a quibus in cui la società proprietaria aveva assunto tutte le necessarie iniziative per prevenire l’occupazione dell’immobile e aveva tempestivamente provveduto a denunciare all’autorità giudiziaria penale l’avvenuta occupazione contro la sua volontà. Benché nell ‘agosto 2013 fosse stato disposto un sequestro preventivo dell’immobile ex art. 321 del codice di procedura penale da parte del giudice per le indagini preliminari, lo stesso sequestro non aveva avuto esecuzione per ragioni di ordine pubblico. Pertanto, la società proprietaria non era riuscita a tornare nel possesso dell’immobile nonostante l’uso di una diligenza adeguata. Questa Corte ha costantemente affermato che «ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza ( ex plurimis , sentenze n. 156 del 2001, n. 111 del 1997, n. 21 del 1996, n. 143 del 1995, n. 179 del 1985 e n. 200 del 1976)» (sentenza n. 10 del 2023) e ha sottolineato che «la sottrazione all’imposizione (o la sua riduzione) è resa necessaria dal rilievo di una minore o assente capacità contributiva (che il legislatore può riscontrare in relazione ad alcune circostanze di fatto)» (sentenza n. 120 del 2020). È dunque irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto
tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale, sia, ciò nonostante, tenuto a versare l’IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l’immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso. Del resto, questa impostazione è coerente con una ipotesi impositiva per certi versi simile in cui, in caso di perdita della disponib ilità del bene per fatto di terzo, l’ordinamento giuridico stabilisce il venir meno dell’obbligo del pagamento dell’imposta. È questo il caso della tassa automobilistica: l’art. 5 del decreto -legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1983, n. 53, stabilisce infatti, ai commi trentasettesimo e trentottesimo, che, nonostante il soggetto passivo sia il proprietario del bene, «a perdita del possesso del veicolo o dell’autoscafo per forz a maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione. L’obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal mese in cui avviene il riacquisto del possesso o la disponibilità del veicolo o dell’autoscafo». Deve pertanto affermarsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis , per violazione degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che -sul modello dell’art. 1, comma 81, della legge n. 197 del 2022 citato dal rimettente -non sono soggetti all’imposta municipale propria, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 cod. pen. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.5. Sulla scorta di quanto affermato dal Giudice delle leggi, ne consegue nel caso in esame la mancata conformità della sentenza
impugnata ai principi dianzi illustrati avendo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ritenuto legittima la tassazione degli immobili della RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta delle seguenti affermazioni: «… A favore della tesi del Comune di Roma milita la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale l’occupazione abusiva di un immobile da parte di terzi non incide sull’obbligo del proprietario di corrispondere l’imposta Imu. Il concetto di possesso quale presupposto impositivo del tributo è riferito alla titolarità del diritto di proprietà o degli altri diritti reali di godimento indicati nell’art. 3 del decreto-legge n.201/2011, in coerenza con la natura patrimoniale dell’imposta che prescinde dalla redditività del bene sottoposto a tassazione. Ai fini della debenza di tale tributo, ha sostenuto la Corte, rileva pertanto il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà ai sensi dell’art. 1140 c.c., mentre risulta irrilevante la mera detenzione. Espressione del predetto principio sono, tra le tante, le sentenze n 7800/19;6064/2017;29195/2017;21157/2016 e, a proposito di IMU, la sentenza n.25249/19, in tema di leasing, allorché si è ritenuto, tenendo conto del disposto dell’art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, che soggetto passivo dell’IMU, nell’ipotesi di risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore, in quanto ad assumere rilevanza ai fini impositivi non è la detenzione materiale del bene da parte di quest’ultimo, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata. Principi che hanno quindi ritenuto irrilevante l’abusiva detenzione del bene da parte dell’utilizzatore che sia rimasto nel godimento del bene dopo la risoluzione del contratto, ancora una volta confermando la debenza del tributo IMU da parte del soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale … ».
1.6. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha dunque omesso di valutare che la condizione di poter disporre dell’ effettivo possesso degli immobili costituisce presupposto impositivo per l’IMU, senza altresì accertare che fossero state adottate, senza alcun esito, tutte le misure necessarie allo sgombero dei locali, all’uopo debitamente e
tempestivamente sollecitando l’intervento della forza pubblica e presentando denuncia o iniziando anche azione giudiziaria penale.
1.7. Tali conclusioni, peraltro, sono applicabili ad entrambi gli immobili in esame, sia quello sito in INDIRIZZO, che quello sito in INDIRIZZO , atteso che, anche in quest’ultimo caso, la vicenda non attiene a mera questione, di ordine contrattuale, di mancato rilascio di immobile dopo la risoluzione del contratto di locazione.
1.8. Come dedotto dalla ricorrente, con riferimento alla documentazione prodotta in giudizio e ritualmente allegata al ricorso, il mancato rilascio dell’immobile da parte del locatario (Roma Capitale), odierna controricorrente, all’esito della risoluzione del contratto di locazione, sarebbe, invero, piuttosto conseguente all’occupazione abusiva da parte di soggetti terzi, che avevano preso possesso dell’immobile contro la volontà della locataria, la quale provvedeva a denunciare i fatti alla Pubblica Autorità («comunicazione Comune di Roma del 20 luglio 2007 occupazione Immobile INDIRIZZO»), essendo rimaste prive di esito positivo le successive azioni giudiziarie intraprese dalla proprietaria per ottenerne la restituzione attraverso l’Ufficio Unico Esecuzioni presso la Corte di Appello di Roma.
1.9. Anche con riguardo alla TASI deve ritenersi che valgano le considerazioni già illustrate con riguardo all’IMU.
1.10. La TASI -acronimo per Tassa sui Servizi Indivisibili del Comune, ovvero tutti quei servizi che il Comune eroga a beneficio dei cittadini che abitano nel territorio comunale e che sono in qualche modo legati direttamente o indirettamente ai loro immobili -è stata istituita dalla Legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) e modificata successivamente dal DL. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.
1.11 . A differenza dell’IMU la TASI è caratterizzata da un più stretto legame con la detenzione del bene anziché con la proprietà.
1.12. I soggetti passivi della TASI, disciplinati nei commi 671 a 674 e comma 681, dell’art. 1, Legge di stabilità 2014 , sono coloro che
possiedono o detengono a qualsiasi titolo fabbricati, aree scoperte nonché edificabili.
1.13. Nel caso di unità immobiliare occupata da soggetto diverso dal titolare di diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria ; in particolare l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota determinata dal Comune, mentre il titolare del diritto reale sull’unità immobiliare versa la parte restante.
1.14 . Con riguardo, quindi, all’applicabilità dell’imposta a colui che abbia il possesso dell’immobile, ai sensi dell’art. 1, comma 671, legge n. 14/2013 cit., si osserva che nel valutare la condizione, dianzi descritta, di oggettiva impossibilità del proprietario di dare concreta estrinsecazione al proprio diritto, e di oggettiva indisponibilità del bene scaturente dall’abusiva occupazione patita, è degno di rilievo che i sogge tti passivi individuati dalla normativa TASI sono quelli che si avvantaggiano dei servizi pubblici (illuminazione, pubblica sicurezza, ecc.) resi disponibili dai Comuni, circostanza già evidenziata dalla Corte Costituzionale, anche se con riguardo all’ICI, osservando che «l’imposizione ICI non tende a colpire solo i proprietari ma, più in generale, i titolari delle situazioni previste dall’art. 3 ( ndr . del d.lgs. n. 504/1992), in quanto idonee, nella loro varietà, ad individuare di norma coloro che, avendo il godimento del bene, si avvantaggiano, con immediatezza, dei servizi e delle attività gestionali dei Comuni …» (cfr. Corte Cost. 2 aprile 1999, n. 1999, e 22 aprile 1997, n. 111).
1.15. Al pari di quanto anche recentemente ribadito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 49/2025) con riguardo all’IMU, secondo cui l’obbligo del pagamento è dato dal l’astratta possibilità di avvalersi delle facoltà proprie del diritto reale in quanto un immobile non costituisce un valido indice di capacità contributiva solo se sia inutilizzabile nonostante uno sforzo diligente per tornarne in possesso, deve dunque ritenersi che non sussista il presupposto impositivo della TASI laddove venga meno la
possibilità giuridica di esercitare i diritti dominicali (cioè i diritti derivanti dalla proprietà o da altro diritto reale) sull’immobile , e conseguentemente la possibilità di usufruire dei servizi e delle attività gestionali dei Comuni in quanto l’immobile sia occupato illegalmente da terzi e il proprietario non riesca ad ottenerne la restituzione liberarlo nonostante le intraprese azioni giudiziarie.
1.16. Anche con riguardo alla TASI la sentenza impugnata ha allora erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per l’esenzione dal pagamento senza valutare, in concreto, l’inutilizzabilità degli immobili nonostante ogni sforzo diligente per tornarne in possesso.
Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio – in diversa composizione -per la verifica delle iniziative adottate dalla contribuente per contrastare l’occupazione del bene e la loro idoneità, ai fini che interessano, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale con la citata pronuncia, oltre che per regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 13.1.2026.
Il Presidente NOME COGNOME