Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16687 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16687 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
Oggetto: IMU
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11432/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE Aranci, in persona del sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale EMAIL e EMAIL
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO, domicilio digitale EMAIL
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna n. 93/2023 depositata il 31 gennaio 2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
La controversia ha ad oggetto cinque avvisi di accertamento (nn. NUMERO_DOCUMENTO, AU1517900809, AU1517901110, AU1517901411, AU1517900207) con cui il comune di RAGIONE_SOCIALE Aranci (d’ora in poi ricorrente) ha chiesto a RAGIONE_SOCIALE, (d’ora in poi controricorrente) il pagamento dell’I ci 2007, 2008, 2009, 2020, 2011, in merito a terreni edificabili in Zona C2 per mq. 154.493.
La questione riguarda l’applicazione dell’imposta in oggetto su terreni in possesso del RAGIONE_SOCIALE in forza di espropriazione attivata a seguito di una procedura di pubblica utilità, svolta in assenza di un decreto di esproprio, che ha determinato uno spossessamento e una modifica dello stato dei luoghi, successivamente dichiarata illegittima. Più in generale, si pone il quesito se il possesso, quale presupposto impositivo dell’Ici , debba sempre corrispondere all’esercizio di un diritto reale o debba, invece, essere escluso nell’ipotesi in cui sia stato accertato in via giudiziale che l’immobile era abusivamente occupato, in modo tale da renderlo inutilizzabile e indisponibile.
La CTP ha rigettato il ricorso.
La CTR ha riformato la pronuncia di primo grado sulla base delle seguenti ragioni:
-i beni oggetto di imposizione coincidono, sulla base dei dati catastali, con quelli che la RAGIONE_SOCIALE, partecipata dal comune, ha utilizzato a seguito di un esproprio eseguito su delega del comune per la trasformazione dei quali aveva ottenuto una regolare autorizzazione dalla regione Sardegna;
-posto che il presupposto impositivo consiste nel possesso degli immobili, nel caso di specie questo non sussiste, in quanto i terreni erano posseduti dal comune per mezzo della partecipata RAGIONE_SOCIALE;
-la potenzialità edificatoria era pari a zero, trattandosi di inedificabilità assoluta.
Il ricorrente propone ricorso fondato su un unico motivo, la controparte resta intimata.
Il controricorrente resta intimato.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione di norme di diritto dell’art. 1, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Sostiene il ricorrente che, ai fini dell’applicazione della norma e, dunque, del pagamento dell’imposta , sono ritenuti indefettibili due presupposti: uno oggettivo riferito al possesso; uno soggettivo, invece, che individua il soggetto passivo di imposta nel proprietario dell’immobile, o titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Censura la sentenza impugnata laddove non ha inteso il requisito del possesso nel senso di potere di fatto sulla cosa corrispondente all’esercizio di un diritto reale.
Ritiene il Collegio che la controversia presuppone la decisione su una questione di rilevanza nomofilattica per la quale è opportuno il rinvio in pubblica udienza.
È stato da tempo in sede di legittimità affermato il principio secondo cui l’occupazione temporanea d’urgenza di un terreno da parte della RAGIONE_SOCIALE non priva il proprietario del possesso del bene fino a quando non intervenga il decreto di esproprio (o comunque
l’ablazione) del fondo, sicché egli resta soggetto passivo dell’imposta ancorché l’immobile sia detenuto dall’occupante (Cass., Sez. 6 – 5, n. 19041/2016, Rv. 641107 – 01; Sez. 5, n. 21157/2016, Rv. 641467 – 01 in tema di requisizione; vedi altresì Sez. 5, Sentenza n. 5626/2015, Rv. 635192 -01).
Seguendo l’impostazione fondata sulla rilevanza della sussistenza del presupposto impositivo in presenza di un possesso fondato sulla titolarità del bene, è stato anche affermato, sempre in tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), che il proprietario degli immobili oggetto di sequestro penale, disposto ai sensi dell’art. 2 ter della legge n. 575 del 1965 o del successivo art. 20 del d.lgs. n. 159 del 2011, è soggetto passivo d’imposta, non giustificandosi alcuna esenzione dal pagamento del tributo, atteso che il presupposto impositivo è la titolarità del diritto reale e non la disponibilità del bene e che il sequestro penale, a differenza della confisca, non comporta la perdita della titolarità dei beni ad esso sottoposti (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22216/2015, Rv. 637184 -01, Sez. 6 – 5, n. 14678/2016, Rv. 640555 – 01).
Si è precisato, comunque in un primo momento, che l’esenzione dal pagamento dell’Ici è collegata, non solo, al provvedimento formalmente ablativo della proprietà, ma anche alla irreversibile trasformazione dell’area da parte della PA occupante, ipotesi di definitivo spossessamento del bene rilevante anche sul piano soggettivo, in quanto dimostrativo dell’impiego uti dominus del bene da parte del detentore (Cass., Sez. 5, n. 5626/2015, Rv. 635192 -01, cit., Sez. 5, n. 21157/2016, Rv. 641467 -01).
Devono essere segnalate altre successive pronunce, secondo cui non può ritenersi soggetto passivo dell’imposta, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, la RAGIONE_SOCIALE che abbia realizzato un’opera
pubblica sul fondo occupato in virtù della cd. accessione invertita, tenuto conto che la realizzazione di tale opera costituisce attività di mero fatto, di per sé inidonea a costituire un titolo di acquisto della proprietà, come pure evidenziato dalla costante giurisprudenza della Corte EDU, che ha affermato la contrarietà della cd. espropriazione indiretta alla CEDU e negato la possibilità di individuare sistemi di acquisizione diversi da quello consensuale del contratto e da quello autoritativo del procedimento ablatorio (Cass. Sez. 5 -, n. 19572 del 04/08/2017, Rv. 645294 -01, Cass. n. 22691 del 2022). Il principio mantiene saldo il riconoscimento del diritto del contribuente a richiedere il risarcimento del danno.
La questione oggetto del giudizio, riguardante un ‘ occupazione senza titolo effettuata dalla parte pubblica, non trova precedenti di legittimità specifici e un maggiore approfondimento si impone alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 60 del 2024), la quale pronunciandosi sull’ illegittimità di una disposizione relativa all’Imu , tributo che presenta, sotto il profilo dei presupposti impositivi, grandi affinità con l’Ici, ha dichiarato che, indipendentemente dalla nozione di possesso, è irragionevole affermare che sussista la capacità contributiva del proprietario che abbia subito l’occupazione abusiva di un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile. La pronuncia ha fondato la propria decisione sulla rilevanza dell’effettiva capacità contributiva.
Il Collegio ritiene, quindi, opportuno suscitare il pieno contraddittorio sui seguenti aspetti di rilevanza nomofilattica:
se il possesso, quale presupposto impositivo dell’Ici, debba sempre corrispondere all’esercizio di un diritto reale o incontri
il limite della sussistenza della effettiva capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. ;
se debba, quindi, essere escluso il presupposto impositivo nell’ipotesi in cui l’immobile sia stato dichiarato da un provvedimento giudiziale abusivamente occupato, in modo tale da renderlo inutilizzabile e indisponibile (nella specie in forza di un’e spropriazione attivata a seguito di una procedura di pubblica utilità, svolta in assenza di un decreto di esproprio, che ha determinato uno spossessamento e una modifica dello stato dei luoghi).
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024.