Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1851 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1851 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/01/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso , dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato domicilio p.e.c., avendo la contribuente eletto domicilio presso lo studio professionale in Isernia, INDIRIZZO, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici, in INDIRIZZO, elettivamente domicilia;
-controricorrente – art. 4 e 5 D.L. 167/1990obbligo di dichiarazione anche per partecipazioni detenute attraverso RAGIONE_SOCIALE estere nel capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE di persone italiane
la sentenza n. 13/2023, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Molise, Sezione II, il 24 ottobre 2022, depositata il 25 gennaio 2023;
ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME;
La Corte osserva:
FATTI DI CAUSA
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, la contribuente impugnava gli atti n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO notificati dall’Ufficio in data 24/12/2018, con i quali, in relazione agli anni d’imposta 2007-2011 e 2012-2013, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l e aveva contestato la violazione di cui all’art. 4 , comma 1, del D.L. 167/90, con applicazione della sanzione prevista dall’art. 5 , comma 2, RAGIONE_SOCIALE stesso decreto.
Detti atti di contestazione scaturivano dalla procedura di collaborazione volontaria per gli anni 2009/2015 ai fini del monitoraggio (quadro RW) e per gli anni 2010/2015 ai fini dell ‘ imposta sostitutiva (metodo forfettario); la contribuente era venuta meno all’obbligo di trasparenza, avendo omesso l’indicazione nelle dichiarazioni dei redditi -modulo RW- degli investimenti e attività di natura finanziaria detenuti in Lussemburgo e Panama, Stati a fiscalità privilegiata, dagli anni dal 2007 al 2013. Nella relazione di accompagnamento all’istanza di collaborazione volontaria, la contribuente evidenziava di essere titolare dell’intero capitale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituita il 16/2/20107 in Lussemburgo e con sede legale nel medesimo RAGIONE_SOCIALE, poi trasferita nella città di Panama il 13/4/2011. L’Amministrazione Finanziaria riteneva che la relazione di accompagnamento all’istanza e la documentazione prodotta non fosse completa in quanto non erano indicate le partecipazioni detenute da
RAGIONE_SOCIALE in altre RAGIONE_SOCIALE del Lussemburgo o straniere e non veniva prodotto alcun bilancio della RAGIONE_SOCIALE; nell’istanza veniva indicato solo il valore della RAGIONE_SOCIALE ed invece venivano accertate partecipazioni in RAGIONE_SOCIALE italiane. Inoltre, l’istanza di collaborazione volontaria veniva presentata per i soli obblighi di monitoraggio (sanzioni RW) e dal 2010 anche per le imposte sostitutive considerando il Lussemburgo un Paese ‘non black list’, laddove invece il Lussemburgo era uscito da detta lista soltanto il 16/12/2014, per cui la contribuente avrebbe dovuto includere nell’istanza anche le annualità 2007 e 2008 ai fini del monitoraggio ed il 2009 a fini reddituali.
In definitiva, la contribuente, pur ammettendo di detenere il capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE con sede in Lussemburgo, così affermando di detenerla per interposta persona, non aveva indicato all’Erario chi fosse il soggetto interponente per tale partecipazione nel periodo tra il 2007 ed il 2011 (allorquando il Lussemburgo era ancora ricompreso tra i Paesi in black list) e, quindi, quali fossero le ulteriori partecipazioni della RAGIONE_SOCIALE in assenza di presentazione di scritture contabili.
La Commissione Tributaria Provinciale di Isernia rigettava i ricorsi e condannava la contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, non ritenendo fondate le doglianze dalla stessa espresse.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Molise, per quanto qui di interesse, rilevava quanto segue: a) sussistono in capo alla contribuente le violazioni fiscali contestate dall’Ufficio , stante il mancato rispetto da parte di quest ‘ ultima degli obblighi assunti in sede di collaborazione volontaria in relazione alla titolarità dell’intero capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituita in Lussemburgo e trasferita a Panama in data 13/04/2011; b) a seguito di controlli fiscali effettuati
dall’Ufficio, la contribuente ometteva di dichiarare l’acquisizione da parte di detta RAGIONE_SOCIALE dell’intero capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dell’intero capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e della partecipazione al capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; c) è pacifico che la contribuente fosse venuta meno al l’obbligo di trasparenza fiscale dettato dal D.L. 167/90 finalizzato al controllo RAGIONE_SOCIALE operazioni finanziarie di fatto poste in essere dall’estero e verso l’estero, ma fi scalmente tassabili in Italia , stante l’ occultamento dell’effettivo titolare RAGIONE_SOCIALE attività riconducibili alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
La contribuente propone ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo di ricorso. L’RAGIONE_SOCIALE si costituisce con controricorso. Non risultano depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione de ll’ art. 4, comma 1, e dell’art. 5, comma 2, del D.L. 167/1990, per aver la Corte di Giustizia Tributaria di secondo Grado del Molise affermato che l’obbligo di dichiarazione ivi disciplinato sussiste anche in relazione a partecipazione detenute indirettamente, ovvero attraverso RAGIONE_SOCIALE estere, nel capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE di persone di diritto italiano, con conseguente applicazione della relativa sanzione.
La sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo Grado del Molise, per quanto di interesse, è stata emessa in violazione, da un canto, del disposto di cui all’art. 4, c omma 1, del D.L. 167/1990, nella parte in cui ha ritenuto sussistere il relativo obbligo di dichiarazione anche in relazione a partecipazioni detenute nel capitale di una RAGIONE_SOCIALE di persone; dall’altro, quale corollario della predetta violazione, del disposto di cui all’ art. 5, comma 2, del D.L. 167/1990,
nella parte in cui, confermando gli atti di contestazione impugnati, ha legittimato per intero la sanzione, ivi disciplinata, elevata nei confronti della contribuente anche in relazione alla partecipazione indiretta tramite la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di cui la contribuente era titolare dell’intero capitale sociale), che aveva acquistato l’intero capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’intero capitale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui la RAGIONE_SOCIALE interposta aveva acquistato la proprietà di una quota di partecipazione sociale pari a complessivi euro 638.300,00.
In via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di valida procura, atteso che risulta rilasciata da NOME COGNOME non per difendere sé stessa, come avrebbe dovuto essere, bensì per difendere ‘essa RAGIONE_SOCIALE‘.
Non si ritiene possa esservi incertezza sulla persona che ha rilasciato la procura speciale, e cioè COGNOME NOME, perché precisamente indicata, con la data di nascita ed il codice fiscale, e perché risulta puntuale il riferimento alla proposizione del giudizio per cassazione da instaurarsi nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 13/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, resa il 24/10/2002 e pubblicata il 25/01/2023, nella quale le parti erano COGNOME NOME -in proprioe l’RAGIONE_SOCIALE . Non vi è dunque alcun profilo di dubbio in ordine alla persona conferente la procura , mentre l’inciso ‘essa RAGIONE_SOCIALE‘ deve intendersi un mero refuso che non conduce alla invalidità della procura perché non ne inficia il contenuto.
L’eccezione non può, pertanto, essere accolta.
Il motivo di ricorso è infondato.
La contribuente censura il fatto che nella sentenza impugnata la Corte di Giustizia Tributaria ha ritenuto sussistente l’obbligo di dichiarazione di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. 167/1990 anche con riferimento alle
RAGIONE_SOCIALE di persone ed in particolare alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla quale risulta riconducibile, peraltro, la parte patrimonialmente più rilevante, pari ad euro 638.000,00, dei due atti di constatazione. La ricorrente ha, infatti, ritenuto che gli atti di contestazione impugnati sono in contrasto con il disposto di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. 167/1990 con riferimento al valore RAGIONE_SOCIALE partecipazioni imputate alla sua titolarità effettiva, detenute da RAGIONE_SOCIALE nella RAGIONE_SOCIALE di persone RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Per quello che rileva in questa sede, il comma 1 dell’art. 5 -quater del D.L. n. 167 del 1990, conv. con la L. 227 del 1990, nella formulazione vigente ratione temporis, dispone che: ‘l’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, (…) può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l’emersione RAGIONE_SOCIALE attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘. Ai sensi del comma 2 RAGIONE_SOCIALE stesso articolo, ‘la collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 del presente articolo’.
L’art. 4, comma 1, del D.L. 167/1990 prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le RAGIONE_SOCIALE semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, n. 917/1986, residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.
Va premesso che in tema di rilevazione, a fini fiscali, di trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori, l’obbligo di dichiarazione di cui all’art. 4 del D.l. n. 167 del 1990, conv., con modif., nella Legge n. 227 del 1990, riguarda non solo l’intestatario formale e il beneficiario effettivo di investimenti o attività di natura finanziaria all’estero, ma anche colui che, all’estero, abbia la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie, con il compito fiduciario di movimentarle a beneficio dell’effettivo titolare, atteso che, stante la “ratio” della previsione, rileva una nozione omnicomprensiva di detenzione, inclusiva anche RAGIONE_SOCIALE situazioni detentive nell’interesse altrui (Cass., sez. 5, 8/11/2025, n.29578).
Sono tenuti agli obblighi di dichiarazione, quindi, i titolari effettivi, i possessori, i detentori ed in generale i delegati ad operare anche nell’interesse altrui.
L’obbligo di dichiarazione riguarda investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
Nel caso di specie poiché, come detto, la contribuente era titolare dell’intero capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituita in data 16/02/2007 in Lussemburgo, con sede in quel Paese rientrante tra quelli in Black list, così come Panama ove la RAGIONE_SOCIALE veniva trasferita il 13/4/2011, e poiché la RAGIONE_SOCIALE aveva acquistato con atto del 3/5/2007 l’intero capitale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e con atto del 22/5/2007 l’intero capitale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, poi rivenduto, nonché la proprietà di quota di partecipazione sociale della RAGIONE_SOCIALE, pari ad euro 638.300,00, non vi dubbio, che le attività poste in essere tramite soggetto interposto estero debbano ritenersi detenute all’estero e , come tali rientranti nell’ambito del citato art. 4.
La circostanza che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sia una RAGIONE_SOCIALE in accomandita semplice e quindi una RAGIONE_SOCIALE di persone non esclude l’applicabilità della norma e quindi l’obbligo di dichiarazione della contribuente che si è avvalsa della procedura di collaborazione volontaria dell’art. 5 D.L. 167/1990.
Al riguardo si osserva che l’art. 4 citato attiene agli investimenti e alle attività di natura finanziaria e, cioè, attività da cui derivano redditi di capitale o anche redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Si osserva, altresì, che di per sé la RAGIONE_SOCIALE in accomandita semplice ben può svolgere attività commerciale e, quindi, produrre redditi di natura finanziaria, e che, in ogni caso, i redditi dei soci della RAGIONE_SOCIALE di persone, RAGIONE_SOCIALE, proprio perché partecipata dalla RAGIONE_SOCIALE estera RAGIONE_SOCIALE per trasparenza non risultano dichiarati in Italia e, pertanto, devono considerarsi come prodotti all’estero e come tali vanno dichiarati secondo le modalità previste in tema di monitoraggio fiscale di risorse esistenti all’estero ma imponibili in Italia. Va anche osservato che la censura è generica sul punto non essendo precisate eventuali ulteriori ragioni per escludere le partecipazioni detenute per soggetto interposto nella RAGIONE_SOCIALE di persone RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE NOME, avendo rilevato la contribuente unicamente la natura non finanziaria di dette partecipazione senza specificare l’assunto e senza fornire alcuna prova a sostegno RAGIONE_SOCIALE proprie argomentazioni.
Il ricorso è, dunque, infondato.
Le spese vanno poste a carico della contribuente e liquidate come da dispositivo secondo il D.M. 147/2022 e successive modifiche ed integrazioni.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
La Corte di cassazione,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese in favore dell’RAGIONE_SOCIALE , spese che liquida in euro 8.200,00 a titolo di compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 3 dicembre 2025 Il Presidente NOME COGNOME