Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29223 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29223 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 12/11/2024
ICI IMU Accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6021/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (84001230659), in persona del suo Sindaco p.t. , con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza n. 5769/2022, depositata il 5 agosto 2022, della Commissione tributaria regionale della Campania;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18 settembre 2024, dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
-con sentenza n. 5769/2022, depositata il 5 agosto 2022, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in relazione all’IMU dovuta dalla contribuente per l’anno 2013 (e per il solo mese di dicembre);
1.1 -il giudice del gravame ha rilevato che:
diversamente da quanto ritenuto sul punto dal primo giudice, la pretesa impositiva doveva ritenersi estinta per maturata decadenza siccome l’atto impositivo consegnato per la notifica « a fine anno 2019» (e «pervenuto al contribuente il 13.1.2020») quando il termine di decadenza quinquennale era maturato al 31 dicembre 2018;
-difatti, nella fattispecie, non «sussisteva alcun obbligo di presentazione della dichiarazione IMU (con conseguente decorrenza del termine decadenziale a partire dall’anno 2014), giacchè il detto obbligo sussiste nei soli in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che diano luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune; circostanza questa non ricorrente nel caso in esame.»;
-il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo, ed ha depositato memoria;
–RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, ed anch’essa ha depositato memoria.
Considerato che:
-ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 ( recte n. 3), cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 12ter , conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214, al d.m. 30 ottobre 2012, ed alla l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, assumendo, in
sintesi, che -venendo in considerazione una concessione demaniale rispetto alla quale, così come espressamente previsto dalle istruzioni allegate al d.m. 30 ottobre 2012 , sussisteva l’obbligo dichiarativo del contribuente -nella fattispecie il termine (quinquennale) di decadenza doveva ritenersi venuto a maturazione solo al 31 dicembre 2019, con conseguente tempestività dell’atto impositivo che, come rilevato dallo stesso giudice del gravame, era stato consegnato per la spedizione entro detta data;
-soggiunge il ricorrente che l’oggetto dell’imposizione si identificava, peraltro, con unità immobiliare che (solo) « nell’anno 2019 … ha trovato sistemazione ed individuazione catastale da parte dell’RAGIONE_SOCIALE della Entrate Ufficio del territorio », così che l’obbligo dichiarativo non poteva ritenersi «sostituito dal sistema di interscambio dei dati catastali o da dati altrimenti conosciuti»;
-va innanzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso che la controricorrente articola sotto plurimi profili che involgono i requisiti di contenuto del ricorso e la ricorrenza, nella fattispecie, di un giudicato esterno;
2.1 -premesso che dette eccezioni evidenziano una dilatazione del principio di autosufficienza -che, così, viene impropriamente esteso (anche) a questioni rimaste estranee all’oggetto della decisione impugnata (in quanto evidentemente ritenute assorbite nell’accoglimento di motivi di ricorso ex se integralmente satisfattivi della proposta impugnazione) -rileva la Corte che l’intero contenuto del ricorso -e del proposto motivo che espone (solo) censure di violazione di legge -soddisfa appieno il canone di specificità, insussistente, poi, il (pur) dedotto giudicato esterno (di cui alla sentenza n. 2418, depositata il 10 dicembre 2020, della Commissione tributaria provinciale di Salerno);
2.2 -quanto a quest’ultimo, difatti, va rilevato, innanzitutto, che la portata del giudicato viene indebitamente estesa dalla controricorrente che vi legge il recepimento di questioni che, deve ritenersi, sono rimaste assorbite;
-il decisum passato in giudicato, poi, si risolve nella mera interpretazione dei dati normativi di regolazione della fattispecie, risultando (così) rilevato che era stata «accertata la sostanziale insussistenza del diritto di superficie atteso che allo scadere della licenza la struttura va rimossa” trattandosi di opera precaria di natura stagionale. Il valore della rendita quindi non può ritenersi valido trattandosi di struttura non accatastabile proprio per la sua natura soggetta alla rimozione al termine della stagione.»;
laddove, come la Corte ha in più occasioni rimarcato, l’efficacia espansiva del giudicato esterno trova ostacolo in relazione alla interpretazione giuridica della norma tributaria, ove intesa come mera argomentazione avulsa dalla decisione del caso concreto, poiché detta attività, compiuta dal giudice e contestuale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire un limite all’esegesi esercitata da altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa cui si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (Cass., 15 dicembre 2022, n. 36875; Cass., 15 marzo 2022, n. 8288; Cass., 1 giugno 2021, n. 15215; Cass., 15 luglio 2016, n. 14509; Cass., 21 ottobre 2013, n. 23723);
2.3 -né sussiste il giudicato esterno che la controricorrente ascrive alla sentenza della Corte n. 6848/2023, del 7 marzo 2023; pronuncia, questa, che si è limitata a rilevare (nei confronti del precedente concessionario demaniale) che andava «dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per essere stato l’avviso di cui si tratta già annullato con sentenza passata in giudicato»;
2.4 – analoghi rilievi vanno, quindi, svolti con riferimento alla sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania (n. 3729 del 16 luglio 2020) che (ancora una volta) ha rilevato, per l’appunto, la «accertata sostanziale inesistenza del diritto di superficie atteso che allo scadere della licenza la struttura va rimossa definitivamente e la spiaggia senza alcuna opera soprastante torna nella disponibilità dell’ente concedente, per cui la struttura del lido risulta precaria e ciò si contrappone alla verifica del diritto di superficie.», così che «Anche l’avviso di accertamento diviene illegittimo in quanto il valore in esso contenuto viene calcolato sulla base di una rendita catastale inesistente trattandosi nella fattispecie di un bene immobile non accatastato e non accatastabile»;
-sentenza, questa, che, per di più, risulta prodotta senza documentare il relativo passaggio in giudicato (per il rilievo che la parte che invoca l’autorità del giudicato ha l’onere di fornire la prova al riguardo, mediante la produzione della sentenza munita dell’attestazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., v. Cass., 2 marzo 2022, n. 6868; Cass., 23 agosto 2018, n. 20974; Cass., 9 marzo 2017, n. 6024; Cass. Sez. U., 14 marzo 2016, n. 4909, in motivazione; Cass., 19 settembre 2013, n. NUMERO_DOCUMENTO);
-tanto premesso, il ricorso è fondato, e va accolto;
3.1 -i dati normativi di fattispecie, per quel che qui rileva, dispongono nei seguenti termini:
«I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui
consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.» (d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 12ter , conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214, come introdotto dall’articolo 4, comma 5, lettera i ), del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in l. 26 aprile 2012, n. 44; v., altresì, il d.lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 6, cit.);
– «E’ approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione agli effetti dell’imposta municipale propria da utilizzare, a decorrere dall’anno di imposta 2012, nei casi previsti dall’art. 13, comma 12ter , del decreto-legge 6 dicembre 11, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed espressamente indicati nelle istruzioni al modello di dichiarazione che costituiscono parte integrante del presente decreto.» (d.m. 30 ottobre 2012, art. 1);
-«A decorrere dall’anno 2007, è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall’articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell’imposta. Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell’RAGIONE_SOCIALE del territorio, rimane in vigore l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’ICI, di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall’articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.» (d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 53, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248, così come modificato dalla l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 174);
3.2 -le istruzioni allegate al d.m. 30 ottobre 2012, cit., – che la disposizione di legge aveva abilitato, come anticipato, a disciplinare «i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione» – al pari di quanto (già) previsto , con riferimento all’ICI, nel d.m. 12 maggio 2009 (che, nelle allegate istruzioni, espressamente ne prevedeva la relativa fattispecie), contemplano, tra i casi in cui sussiste l’obbligo di dichiarazione, quello relativo all’immobile che «è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali»;
e dette istruzioni -che pur prendono atto della soppressione dell’obbligo dichiarativo delineato dal d.l. n. 223 del 2006, art. 37, comma 53, cit. e che, pertanto, si uniformano a detta disposizione, ritenuta compatibile con la disciplina dell’IMU, relativamente ai casi di fruizione dei dati catastali da parte dei Comuni ovvero laddove «gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta» conseguano da atti formati con procedura telematica secondo la disciplina del modello unico informatico (d.lgs. n. 463 del 1997, art. 3bis ) -debbono ritenersi compatibili -quanto alla delineata fattispecie della concessione amministrativa su area demaniale -con la disciplina di legge, ed attuativa, che nel tempo ha portato alla progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all’articolo 3-bis, cit. (v. il d.lgs. n. 463 del 1997, art. 3bis , cit., nonché il d.l. 10 gennaio 2006 n. 2, art. 1, comma 3, conv. in l. 11 marzo 2006, n. 81);
difatti con i provvedimenti attuativi in discorso -seppur la concessione demaniale sottoposta a registrazione in termine fisso (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 2, e art. 5 della tariffa allegata, parte prima) -la procedura telematica in discorso è stata estesa, in
regime di obbligatorietà, per la generalità degli atti notarili (v. il provvedimento del 6 dicembre 2006, art. 3), e solo in via facoltativa è stata contemplata la relativa possibilità di utilizzo per «gli altri pubblici ufficiali» di cui all’art. 10, lett. b ), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (v. il provvedimento del 6 dicembre 2006 e, da ultimo, il provvedimento del 23 gennaio 2024);
3.3 -in difetto, pertanto, di variazioni soggettive -che, come nella fattispecie, involgono la modificazione del soggetto titolare di una concessione demaniale, e (così) la conseguente voltura catastale (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, artt. 3 e ss.) -suscettibili di essere ricondotte al regime obbligatorio della registrazione telematica dell’atto, con modello unico informatico, legittimamente residua l’obbligo dichiarativo della parte; per di più, nella fattispecie, – così come hinc et inde dedotto -con riferimento ad unità immobiliare nemmeno censita in catasto;
3.4 -la Corte, difatti, ha già ripetutamente statuito che, in seguito all’informatizzazione del catasto, resa operativa con provvedimento direttoriale del 18 dicembre 2007, il contribuente non è più obbligato, per gli anni 2008 e seguenti, alla dichiarazione prevista dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, soppressa dall’art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006, tranne che nei casi previsti dal secondo e ultimo periodo di tale norma, afferenti agli elementi da cui derivi una riduzione di imposta e a quelli, rilevanti ai fini d’imposta, che dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del d.lgs. n. 463 del 1997 concernente la disciplina del modello unico informatico (Cass., 16 febbraio 2023, n. 4925; Cass., 22 dicembre 2022, n. 37505; Cass., 2 novembre 2018, n. 28043; Cass., 2 marzo 2017, n. 5362);
3.5 -né la circostanza che l’Ente impositore avesse conoscenza (quale concedente) delle aree oggetto di concessione, poteva elidere
l’obbligo dichiarativo gravante (a fini fiscali) sul concessionario, atteso che l’àmbito di operatività di detta conoscenza deve, innanzitutto, ascriversi a «documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione» che -secondo il principio generale delineato dalla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 4 (v. Cass., 21 gennaio 2015, n. 958; Cass., 27 ottobre 2010, n. 21956; Cass., 28 ottobre 2009, n. 22775) -vengono in considerazione nel procedimento avviato dal contribuente con la prescritta presentazione della dichiarazione; e posto, per l’appunto, che dall’assolvimento dell’obbligo dichiarativo conseguono specifici effetti di fattispecie incidenti sul rapporto tributario secondo il principio dell’imputazione diretta al contribuente degli effetti della sua dichiarazione (v., in tema di TARI, Cass., 10 giugno 2024, n. 16105; per il rilievo che la prescritta dichiarazione non ammette equipollenti, irrilevante, pertanto, una mera conoscenza di fatto, v. altresì, in tema di ICI, Cass., 31 ottobre 2017, n. 25937; Cass., 12 settembre 2012, n. 15235);
4. -sussistendo l’obbligo dichiarativo, deve trovare applicazione, nella fattispecie, la disposizione di cui alla l. l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, secondo il cui tenore regolativo «Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.»; e -scadendo il termine della dichiarazione (con riferimento ad un possesso prospettato a decorrere dal dicembre 2013) -nei successivi novanta giorni (dunque nell’anno 2014; v. il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 12ter , cit.) -diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame, l’avviso di accertamento deve ritenersi utilmente consegnato per la spedizione «a fine anno 2019» (v., in tema di ICI, Cass., 29 ottobre 2021, n. 30966; Cass., 15 giugno 2021, n. 16833; Cass., 13 gennaio 2021, n. 352);
5. -l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, attenendosi ai principi di diritto sopra esposti e in diversa composizione, procederà al riesame della controversia, e davanti alla quale potranno essere riproposte le questioni che, come emerge dal contenuto delle difese hinc et inde svolte, – involgendo, sotto plurimi profili, sostanziali e formali, l’esercizio del potere impositivo, oltreché dello stesso potere sanzionatorio -sono rimaste assorbite nel decisum sin qui esaminato.
P.Q.M.
La Corte
-accoglie il ricorso;
-cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2024.