Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19826 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19826 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6789/2022 R.G. proposto da COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA , in persona del Sindaco pro-tempore , rappresentato e difeso nel presente procedimento dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Ivrea (TO), C.F. FGG CODICE_FISCALE con domicilio digitale eletto presso il seguente indirizzo PEC EMAIL ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa, nel presente giudizio, giusta procura speciale del Notaio NOME COGNOME, Notaio in Tortona, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, rep. N. 20.630 del 22 marzo 2022, anche disgiuntamente, dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Roma, C.F. CODICE_FISCALE, (Fax: NUMERO_TELEFONO; PEC: EMAIL) e dall’avv. NOME RAGIONE_SOCIALE del Foro di Roma, C.F. CODICE_FISCALE (fax: NUMERO_TELEFONO; PEC: EMAIL) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, 00197, INDIRIZZO
avverso la sentenza n. 642/05/2021, della Commissione tributaria regionale del Piemonte – Sezione 5, depositata il 30.7.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
Con avvisi di accertamento I.C.I., n. 580062 per l’anno 2009 e n. 580063 per l’anno 2010, entrambi notificati il 17 dicembre 2015, il Comune di Castelnuovo Scrivia recuperava, in relazione ad ognuno degli anni, € 29.246,00 per I.C.I., oltre a sanzioni di pari
importo, per ogni anno, a titolo di omessa denuncia, ed interessi.
La società contribuente proponeva ricorso avverso entrambi gli avvisi eccependo, per l’anno 2009, la decadenza dai termini per l’accertamento, in quanto, dall’anno 2007, ai sensi del combinato disposto di cui artt. 1, comma 161, l. 296/2006 e art. 37, comma 53, D.L. 223/2006, l’ente locale avrebbe dovuto notificare il provvedimento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato, ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 504/1992, con conseguente decadenza dal potere di accertamento in data 31 dicembre 2014 e, per entrambi gli anni, rilevando altresì l’illegittimità delle sanzioni. 3. La CTP di Alessandria, con sentenza n. 55/01/2019, accoglieva il
ricorso.
Il Comune di Castelnuovo Scrivia impugnava la sentenza di primo grado e la CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello. In particolare, i giudici di secondo grado affermavano: che la CTP aveva correttamente ritenuto che per calcolare i termini di notifica dell’accertamento occorreva tener conto dell’anno di pagamento e non del termine per la presentazione della denuncia annuale, soppressa dal 2007; che, nel caso in esame, il notaio che aveva rogato l’atto aveva dato atto che la società acquirente aveva dichiarato che l’immobile costituiva
oggetto di locazione finanziaria, con la RAGIONE_SOCIALE che non poteva, pertanto, ritenersi sussistente alcun obbligo di denuncia; che il Comune non poteva pretendere le sanzioni per una denuncia non dovuta.
Contro questa sentenza il Comune ha proposto ricorso per ottenerne la cassazione, che ha affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Comune di Castelnuovo Scrivia ha depositato una memoria ex art. 380 bis .1 c.p.c.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 4 del D.Lgs. 504/1992 e dell’art. 37, comma 53, D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006, come integrato dall’art. 1, comma 174 L. 296/2006, ai sensi dell’art. 360, comma 1, num. 3) c.p.c. -Sull’obbligo di presentare la dichiarazione I.C.I. per individuare la società locataria finanziaria come soggetto passivo ai fini I.C.I., anche a seguito dell’intervenuta operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, introdotto con Decreto del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 18 dicembre 2007’, il Comune ricorrente censura la sentenza impugnata per aver erroneamente il giudice d’appello interpretato in modo estensivo il contenuto nelle norme citate, così spostando sull’ente impositore l’onere di verificare il contenuto dell’atto richiamato nelle certificazioni catastali. In particolare, ad avviso di parte ricorrente l’obbligo di presentare la dichiarazione I.C.I. è venuto meno per le sole situazioni in cui i Comuni possano rinvenire nelle certificazioni catastali i dati necessari per liquidare correttamente l’I.C.I. e l’IMU, mentre è rimasto vigente nel momento in cui il contribuente sia chiamato a dichiarare fatti e circostanze non rinvenibili a livello catastale, anche a seguito della registrazione in sede di compravendita da parte dei notai con il cd. M.U.I., tra cui rilevano in particolare proprio i dati finalizzati a
individuare il soggetto passivo d’imposta, in caso di stipulazione di un contratto di leasing immobiliare.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 4 D.Lgs. 504/1992 e dell’art. 1, comma 161 L. 296/2006, ai sensi dell’art. 360, comma 1, num. 3) c.p.c. -Sui termini di presentazione della dichiarazione I.C.I. e sulla conseguente tempestività della notifica dell’avviso di accertamento I.C.I. relativo all’anno 2009’, si censura la sentenza impugnata per aver accolto l’eccezione formulata da controparte, secondo cui l’unica violazione imputabile a Immobiliare RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto essere quella di omesso versamento dell’imposta, con conseguente obbligo di procedere all’accertamento entro il 31 dicembre 2014, ove si consideri che non essendo mai stata presentata la dovuta dichiarazione I.C.I. a seguito della stipulazione del contratto di leasing in data 19 dicembre 2007 -anche negli anni 2009 e 2010, pur in assenza di una variazione dei cespiti rilevanti ai fini impositivi, RAGIONE_SOCIALE si è resa responsabile di una omessa presentazione della denuncia, non avendo provveduto a regolarizzare la propria situazione dichiarativa nemmeno in tali anni.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 1 D.Lgs. 504/1992, ai sensi dell’art. 360, comma 1, num. 3) c.p.c. Sulla legittimità delle sanzioni per omessa dichiarazione irrogate dal Comune di Castelnuovo Scrivia negli anni 2009 e 2010’, si censura la sentenza impugnata deducendo che, accertata la sussistenza dell’obbligo dichiarativo anche negli anni 2009 e 2010, non si ravvisa alcuna causa di non punibilità che possa giustificare la richiesta di annullamento della sanzione irrogata dal Comune nei propri avvisi di accertamento.
I tre motivi, da vagliarsi congiuntamente, sono fondati.
4.1. La CTR menziona una compravendita immobiliare intercorsa tra altri soggetti, con la conseguenza che oggetto di trascrizione, e di voltura catastale, è la detta compravendita, mentre la locazione finanziaria è soltanto richiamata. In particolare, nella sentenza impugnata si legge: ‘ nella fattispecie, appare incontestato che, con atto a rogito notaio NOME COGNOME del 19/12/2007, rep. 135.309 la società RAGIONE_SOCIALE ha ceduto alla RAGIONE_SOCIALE l’immobile, ed in atto, come dichiarato dal notaio, è stato presente l’utilizzatore RAGIONE_SOCIALE Il notaio rogante ha dato atto che “la società acquirente dichiara che l’immobile costituisce oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 875.470 stipulato in data odierna con la società RAGIONE_SOCIALE” (pag. 6 della sentenza). Ancora, i giudici regionali hanno sottolineato che: ‘in ragione di queste circostanze e dell’espressa menzione in atto del contratto di locazione finanziaria, chiaramente descritto, con la puntuale indicazione del soggetto titolare del contratto di leasing (nel caso di specie la società RAGIONE_SOCIALE), non sussisteva alcun obbligo per la odierna contribuente di presentazione della dichiarazione Ici, in quanto già da quell’anno, 2008, tale obbligo era stato normativamente abolito, con la conseguenza che il Comune – contrariamente a quanto qui ha affermatoper via del nuovo sistema di comunicazione telematica, espressamente previsto per i notai, risulta essere stato, infatti, notificato dell’intervenuta compravendita e locazione finanziaria tra le parti indicate in atto’ (pag. 6).
Orbene, nel caso di specie, il contratto di leasing , come desumibile dalla disciplina che verrà di seguito illustrata e come confermato dalle visure storiche degli immobili oggetto di causa (doc. 6 del fascicolo di secondo grado), non essendo stato trascritto in Conservatoria e nemmeno annotato in Catasto, per essere conosciuto dall’Ente impositore avrebbe dovuto necessariamente essere indicato nella specifica dichiarazione I.C.I., risultando
pertanto del tutto privo di fondamento quanto affermato dalla C.T.R. di Torino.
4.2. Va infatti considerato che, nella fattispecie, l’atto cui si correlava l’adozione del modello unico informatico era una compravendita e non la locazione finanziaria (che, come detto, non formava oggetto di quell’atto).
Ai sensi dell’art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006 è previsto che : ‘A decorrere dall’anno 2007, è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall’articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell’imposta. Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, rimane in vigore l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’ICI, di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall’articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico» (d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 53, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248, così come modificato dalla l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 174)’.
La soppressione dell’obbligo dichiarativo, pertanto, concerne innanzitutto le unità immobiliari suscettibili di ascriversi alla pubblicità catastale che viene resa ostensibile agli Enti locali.
4.3. Questa Corte ha già ripetutamente statuito che, in seguito all’informatizzazione del catasto, resa operativa con provvedimento direttoriale del 18 dicembre 2007, il contribuente non è più obbligato, per gli anni 2008 e seguenti, alla dichiarazione prevista dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, soppressa dall’art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006, tranne che nei casi previsti dal secondo e ultimo periodo di tale norma, afferenti agli elementi da cui derivi una riduzione di imposta e a quelli, rilevanti ai fini d’imposta, che dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del d.lgs. n. 463 del 1997 concernente la disciplina del modello unico informatico (Cass., 16 febbraio 2023, n. 4925; Cass., 22 dicembre 2022, n. 37505; Cass., 2 novembre 2018, n. 28043; Cass., 2 marzo 2017, n. 5362).
Va altresì precisato che la circostanza che l’Ente impositore possa avere conoscenza della locazione finanziaria (solo) enunciata nell’atto registrato telematicamente non può elidere l’obbligo dichiarativo gravante (a fini fiscali) sul locatario finanziario, atteso che l’àmbito di operatività di detta conoscenza deve, innanzitutto, ascriversi a «documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione» che -secondo il principio generale delineato dalla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 4 (v. Cass., 21 gennaio 2015, n. 958; Cass., 27 ottobre 2010, n. 21956; Cass., 28 ottobre 2009, n. 22775) -vengono in considerazione nel procedimento avviato dal contribuente con la prescritta presentazione della dichiarazione; e posto, per l’appunto, che dall’assolvimento dell’obbligo dichiarativo conseguono specifici effetti di fattispecie incidenti sul rapporto tributario secondo il principio dell’imputazione diretta al contribuente degli effetti della sua dichiarazione (v., in tema di TARI, Cass., 10 giugno 2024, n. 16105; in tema di IMU Cass., 12 novembre 2024, n. 29223; per il rilievo che la prescritta dichiarazione non ammette equipollenti,
irrilevante, pertanto, una mera conoscenza di fatto, v. altresì, in tema di ICI, Cass., 31 ottobre 2017, n. 25937; Cass., 12 settembre 2012, n. 15235).
4.4. In forza di tali principi, la soppressione dell’obbligo dichiarativo concerne innanzitutto le unità immobiliari suscettibili di ascriversi alla pubblicità catastale che viene resa ostensibile agli enti locali, mentre, al di fuori di un siffatto contesto conoscitivo, permane l’obbligo di dichiarazione ‘nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3 -bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico’ (ai sensi del citato art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006).
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi che nel caso in esame non fosse venuto meno l’obbligo di presentare la dichiarazione I.C.I.
Ritenuta la sussistenza dell’obbligo dichiarativo, in ossequio al consolidato orientamento di questa Corte, deve affermarsi che la verifica della decadenza dal potere impositivo, in caso di mancata denuncia di sopravvenienze rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, deve essere effettuata considerando che il termine quinquennale, previsto dall’art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, comincia a decorrere, per ciascun periodo d’imposta, dall’anno successivo a quello di riferimento, perché è entro quell’anno che tali sopravvenienze devono essere denunciate, come stabilito dall’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992 (Cass., 29 ottobre 2021, n. 30966; Cass., 15 giugno 2021, n. 16833; Cass., 13 gennaio 2021, n. 352).
E’ stato altresì precisato che l’obbligo, previsto dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, di dichiarare il possesso degli immobili (o di denunciare le variazioni di quelli già dichiarati) non cessa allo scadere del termine stabilito dal legislatore con
riferimento all’inizio del possesso (o, per gli immobili posseduti all’1 gennaio 1993, del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1992), ma permane finché la dichiarazione (o la denuncia di variazione) sia presentata, configurandosi, in caso di inosservanza, un’autonoma violazione per ogni anno d’imposta punibile ai sensi dell’art. 14, comma 1, del citato decreto; infatti, poiché la presentazione della dichiarazione produce effetto (in mancanza di variazioni) anche per gli anni successivi e tale effetto può ovviamente verificarsi solo in presenza e non in assenza di una dichiarazione, la violazione del relativo obbligo non ha natura istantanea e non si esaurisce con la mera violazione del primo termine fissato dal legislatore, sicché, ove la dichiarazione sia stata omessa in relazione ad un’annualità d’imposta, l’obbligo non viene meno in relazione all’annualità successiva ed ogni annualità deve essere sanzionata ex art. 14, comma 1 (Cass., 31 ottobre 2018, n. 27808; Cass., 9 giugno 2017, n. 14399; Cass., 27 aprile 2012 n. 6556; Cass., 14 aprile 2010, n. 8849; Cass., 16 gennaio 2009, n. 932).
5.1. Nella specie, atteso che il Comune di Castelnuovo Scrivia, come risulta dalla sentenza impugnata (pag. 2) ha notificato l’avviso di accertamento per l’anno 2009 in data 17.12.2015, deve ritenersi rispettato il termine quinquennale sopra indicato.
6. La sussistenza dell’obbligo dichiarativo porta all’accoglimento anche del terzo motivo, nei limiti in cui è stato definito dal giudice di merito. Dinanzi al giudice del rinvio potranno, pertanto, essere riproposte t utte le questioni rimaste assorbite nell’accoglimento delle questioni preliminari di merito (insussistenza dell’obbligo dichiarativo e maturata decadenza), atteso che il giudice del merito ha escluso la debenza della sanzione solo in ragione dell’insussistenza dell’obbligo dichiarativo.
7. In accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria del Piemonte, in diversa
composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite di legittimità.
Così deciso, in Roma, 31 gennaio 2025.