Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5482 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 5482  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6115-2020 proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO,  che  la  rappresenta  e  difende giusta procura speciale a margine del ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO,  che  lo  rappresenta  e  difende giusta  procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente e ricorrente incidentale-
COGNOME NOME
avverso  la  sentenza  n.  5750/2019  della  COMMISSIONE  TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata l’1/7/2019; udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  non partecipata del 27/2/2024 dal AVV_NOTAIO
COGNOME‘COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione  della  sentenza  indicata  in  epigrafe,  con  cui  la  RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello del Comune di Avellino  avverso  la  sentenza  n. della  RAGIONE_SOCIALE  tributaria provinciale  di  Avellino,  in  accoglimento  del  ricorso  proposto  da  NOME  e NOME COGNOME avverso avvisi di accertamento ICI 2010 e 2011;
il  Comune  resiste  con  controricorso  e  propone  ricorso  incidentale affidato ad unico motivo, NOME COGNOME è rimasto intimato;
la contribuente ha da ultimo depositato memoria difensiva
CONSIDERATO CHE
1.1.  con  il  primo  motivo  la  ricorrente  principale  denuncia,  ai  sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. per avere la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale omesso di rilevare  l’inammissibilità  del  gravame  per  «mancata  impugnazione  di tutte le rationes decidendi » della sentenza di primo grado;
1.2. con il secondo motivo di ricorso principale si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., «violazione degli artt. 99  e  112  c.p.c.»  e  si  lamenta  che  la  RAGIONE_SOCIALE  tributaria  regionale abbia  omesso  di  pronunciarsi  sull’eccezione  dell’appellata  relativamente all’omessa censura, da parte dell’appellante, di tutte le rationes decidendi della sentenza di primo grado;
1.3.  con  il  terzo  motivo  di  ricorso  principale  si  denuncia,  ai  sensi dell’art.  360,  primo  comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art.  7
della legge 27 luglio 2000, n. 212 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e si lamenta che la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale abbia erroneamente  respinto  le  censure  della  contribuente  circa  l’omessa motivazione dell’atto impugnato;
1.4.  con  il  quarto  motivo  di  ricorso  principale  si  denuncia,  ai  sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., motivazione apparente della RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale circa l’eccepito difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato;
1.5.  con  il  quinto  motivo  di  ricorso  principale  si  denuncia,  ai  sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto  decisivo  per  il  giudizio,  oggetto  di  discussione  tra  le  parti,  circa l’insussistenza dell’edificabilità dell’area;
1.6. con il sesto motivo di ricorso principale si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione dell’art. 99 cod. proc. civ. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per omessa motivazione circa i seguenti motivi di impugnazione: a) erroneità ed incongruità del valore accertato dall’ente; b) violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 504/92 e s.m.i.; c) inesistenza di una reale, concreta effettiva ed attuale edificabilità dell’area, anche a cagione dell’insostenibilità economica del suo sviluppo edificatorio; d) gradatamente, violazione dell’art. 31 della l. n. 289/2002 e dell’art. 10 comma 2 della l. n. 212/2000, nonché omesso adempimento dell’obbligo, gravante sul Comune, di informazione del contribuente in ordine al mutato regime urbanistico dell’area di sua proprietà; e) gradatamente, violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 14 del d.lgs. n. 504/1992 e conseguente irrogazione di una somma maggiore di quella asseritamente dovuta; e. gradatamente, violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 472/1997 sul cumulo di della stessa indole;
1.7. con il ricorso incidentale il Comune lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma,  n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente circa il motivo di gravame relativo alla decadenza del potere impositivo per l’annualità 2010, essendosi limitata la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale ad affermare, incidentalmente, quanto
segue: «…correttamente decidendo i giudici di primo grado sulla decadenza della pretesa tributaria afferente al 2010», denunciando, in subordine, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 10 d.lgs . n. 504/1992 e dell’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, per avere dichiarato la decadenza del Comune relativamente all’annualità 2010 senza tener conto che il possesso dell’area edificabile avrebbe dovuto essere dichiarato entro il quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuata la detta dichiarazione;
ritiene il Collegio che renda opportuna, la trattazione in pubblica udienza, la particolare rilevanza della questione di diritto circa la permanenza dell’obbligo di dichiarazione, ai fini ICI, per l’annualità 2010 in caso di variazione delle caratteristiche dell’immobile, come nel caso in esame di un terreno che diventa edificabile a seguito dell’adozione di strumento urbanistico (PUC), questione sottesa, in particolare, alla censura, formulata nel ricorso incidentale, in merito all’affermata decadenza del potere impositivo dell’ente locale 
P.Q.M.
La  Corte  rinvia  la  causa  a  nuovo  ruolo  per  la  trattazione  in  pubblica udienza.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio,  tenutasi  in  modalità  da