Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1155 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1155 Anno 2026 Presidente: COGNOME NOME
Con il primo motivo la ricorrente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1, Relatore: COGNOME Data pubblicazione: 20/01/2026
comma 162, della legge n. 296/2006 e, dunque, la nullità degli avvisi per inesistente e/o insufficiente motivazione, assumendo che in essi si dà conto che « si è proceduti alla rilevazione dell’esatta superfice … attraverso le concessioni edilizie rilasciate dal Comune » (v. pagina n. 17 del ricorso), senza tuttavia menzionare, individuare ed allegare i permessi a costruire nn. 2178/2007 e 3268/2011, i quali non erano stati oggetto di esame e di motivazione da parte dell’Ufficio.
2.1. Si tratta di censura che -diversamente da quanto dedotto dalla Procura Generale – rispetta il principio di autosufficienza, avendo illustrato il predetto contenuto rilevante degli avvisi, ma che risulta, nondimeno, infondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’ an ed il quantum dell’imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.
Né, si è soggiunto, detto onere di motivazione comporta l’obbligo di indicare anche l’esposizione delle ragioni giuridiche relative al
mancato riconoscimento di esenzioni poiché è onere del contribuente dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta (v. Cass., Sez. T, 5 agosto 2024, che richiama Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 24 gennaio 2018, 1694; Cass., 11 giugno 2010, n. 14094; nello stesso senso, Cass., Sez. V, 7 dicembre 2022, n. 36028 e 36032; Cass., Sez. T, 9 dicembre 2024, n. 31640).
Per dettato normativo dell’art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006 («se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama) e costante giurisprudenza di legittimità in relazione all’art. 7 della legge n. 212/2000, l’obbligo di allegazione degli atti richiamati nella motivazione dell’avviso concerne solo quelli che non siano già conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T., 29 marzo 2025, n. 8267, che richiama Cass., Sez. T, 16 febbraio 2023, n. 4939, nonché Cass., Sez. T., 29 maggio 2023 n. 38161 e Cass. Sez. T., 30 dicembre 2022, n. 38161; nello stesso senso, tra le tante, Cass., 21 novembre 2018, n. 30052; Cass., 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., 16 marzo 2005, n. 5755, Cass., Sez. T, 25 novembre 2022, n. 34879; Cass., Sez. T, 11 giugno 2021, n. 16681, Cass., Sez. T., 11 agosto 2023, nn. 24589, 24554 ed altre ancora).
2.2. Nella specie, i permessi a costruire rilasciati alla contribuente erano atti evidentemente ben noti alla stessa, il che esimeva dall’allegarli e dal menzionarli per numero.
Per il resto, la motivazione del Giudice regionale ha fornito corretta valutazione dell’esigibile -qui sussistente -obbligo motivazionale degli avvisi in questione, siccome reputate chiare nell’indicazione della ragione della pretesa (infedele dichiarazione nell’indicazione delle superfici tassabili), nell’indicazione delle aree
Numero sezionale 648/2025
Numero di raccolta generale 1155/2026
Data pubblicazione 20/01/2026
oggetto di tassazione, nella differenza tra le superfici dichiarate ed accertate, nella menzione delle tariffe applicate e della loro tipologia.
Con la seconda doglianza l’istante ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 57, comma 1 e 2, e 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e ciò anche in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. per violazione della legge processuale, nonché per violazione dell’art. 112 c.p.c.
A dire della ricorrente, con la produzione dei due permessi a costruire, non depositati dalla concessionaria, si era offerta la prova documentale delle minori superfici tassabili, che costituiva tema già appartenente alla controversia, in considerazione del fatto che gli avvisi si erano basati su tali atti per la rilevazione delle superfici in termini contestati dalla contribuente.
Per cui -secondo l’istante la produzione dei citati titoli edilizi non aveva determinato né un mutamento della causa petendi , che ha continuato ad essere la minore superfice effettivamente tassabile, nè del petitum che è restato quello della rideterminazione dell’ammontare del tributo in base alla superfice effettivamente tassabile.
In definitiva, detta produzione, ammissibile ai sensi dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, era stata posta a suffragio di una mera argomentazione difensiva, non preclusa dall’art. 57 del citato decreto.
3.1. Anche tale censura non può essere accolta.
Dallo stesso contenuto del ricorso in esame emerge che la contribuente aveva prodotto i citati documenti in grado di appello, in occasione del deposito della memoria di cui all’art. 32 d.lgs. n. 546/1992, per precisare che « le aree esterne di cui ai detti
permessi non potevano essere oggetto di tassazione, anche in quanto inutilizzate ed inutilizzabili, per la presenza di un cantiere per il periodo imposta 2009/2012» (v. pagine nn. 15 e 16 del ricorso).
Si comprende allora come tale produzione sia stata dichiaratamente funzionale ad invocare una diversa situazione fattuale, generatrice dell’obiettiva condizione di inutilizzabilità del bene, che legittima l’esclusione di tale area dalla tassazione a mente dell’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993.
Nel ricorso originario, infatti, la contribuente aveva sostenuto, sotto una prima prospettiva, la violazione della diversa ipotesi di cui all’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993 e dell’art. 3, comma 3, del regolamento TARSU, « per avere il Comune recuperato a tassazione anche i locali adibiti alla lavorazione ed alla produzione degli infissi, le superfici funzionalmente connesse alla produzione industriale (depositi e magazzini delle materia prime e dei semilavorati deposito e magazzini dei prodotti finiti), le aree esterne destinate allo stoccaggio, ovvero la sussistenza delle condizioni di esenzione della superfice sottoposta a tassazione con gli avvisi impugnati, con richiesta di disapplicazione di delibera consiliare n. 37/1998 di illegittima assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani per difetto dei criteri qualitativi» (v. pagine nn. 13 e 14 del ricorso).
Per altro verso, la violazione dell’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993 era stata dedotta in primo grado soltanto con riferimento alle « aree esterne adibite a verde e parcheggio, in quanto non danno luogo alla produzione di rifiuti» (v. pagina n. 14 del ricorso),
3.2. Dunque, con il ricorso originario era stata invocata la non debenza della tassa sulle aree in cui si formavano rifiuti speciali non assimilabili (ipotesi ricadente nella previsione dell’art. 62, comma 3,
d.lgs. n. 507/1993), oltre che la violazione dell’art. 62, comma 2, d.lgs. cit. per le dedotte caratteristiche intrinseche delle aree (adibite a verde ed a parcheggio), mentre nella citata memoria in sede di gravame è stata dedotta la differente fattispecie del non assoggettamento alla tassa (art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546/1993) per le condizioni di oggettiva inutilizzabilità del bene.
Correttamente, quindi, il Giudice non ha considerato la produzione dei due permessi a costruire, avendoli considerati inerenti e probatoriamente funzionali ad una diversa fattispecie non rientrante nell’originario tema decisorio.
Con la terza censura la ricorrente ha eccepito, secondo il parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. n. 507/1993, nonché dell’art. 3, commi 2 e 3, del regolamento TARSU, oltre che, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e 132, primo comma, num. 4, c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992 ed in subordine, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., assumendo che le aree esterne occupate dal cantiere oggetto dei permessi di costruire configurano una condizione di non tassabilità in quanto produttive di rifiuti speciali o di inutilizzabilità.
4.1. L’esame di tale motivo resta assorbito nelle riflessioni svolte in relazione alla seconda censura.
Nel senso che il tema, anche di natura fattuale, dell’inutilizzabilità delle aree di cantiere, ha costituito oggetto di una nuova domanda, per causa petendi , rispetto a quella originariamente avanzata sulla deduzione di un’area ritenuta esente perchè suscettiva di produrre –
di regola – rifiuti speciali autosmaltiti, siccome diretta a rivendicare una diversa ragione di non tassabilità dell’area.
La quarta e la sesta ragione di impugnazione vanno esaminate congiuntamente in quanto connesse in relazione alla questione della sussistenza di un obbligo dichiarativo in relazione alle aree considerate esenti ed alla sua rilevabilità.
5.1. Nello specifico con la quarta doglianza l’istante ha eccepito, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 62, commi 2 e 3, 70, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 507/1993, 3, commi 2 e 3, del Regolamento TARSU, nonché, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. ed ancora, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 99, 115 e 116 c.p.c., 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e 2697 c.c. ed infine, , a mente dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, primo comma, num. 4, c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, contestando al Giudice regionale quanto segue:
gli artt. 70, commi 1, 2 e 3, 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, non contengono alcun riferimento alla necessità di una denuncia originaria o di variazione, ricorrendo un richiamo a tale dichiarazione solo all’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1992;
il Giudice di primo grado non aveva sollevato il tema dell’assenza di dichiarazione, che la Commissione regionale aveva speso in malam partem , in assenza di appello da parte delle controparti;
la contribuente aveva esposto al Comune le minori superfici a suo parere tassabili, peraltro anche in misura superiore al dovuto;
la Commissione non aveva esaminato la documentazione che dimostrava lo smaltimento dei rifiuti, curato, a proprie spese, dalla contribuente, erroneamente considerando decisiva l’assenza della denuncia originaria, così finendo col fornire una motivazione apparente e/o omettendo di esaminare fatti decisivi;
era illegittima la deliberazione comunale n. 37 del 29 giugno 1998 di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi, essendo priva del criterio quantitativo di riferimento;
5.2. Con il sesto motivo la ricorrente ha denunciato, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 54, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, 99, 112 c.p.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per ultrapetizione e violazione del giudicato interno, oltre che, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 70, commi 2 e 3, d.lgs n. 507/1993.
Ciò premettendo che la Commissione provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente per non essere stata fornita la prova della produzione di rifiuti speciali nell’area contestata, senza però porre a carico della ricorrente preventivi oneri dichiarativi, i quali erano stati invece considerati, in assenza di appello incidentale, dal Giudice regionale con una inammissibile pronuncia in malam parte.
5.3. Si tratta di motivi infondati.
Si ripetono riflessioni e principi già svolti da questa Corte, anche in tempi recenti (v. Cass., Sez. T., 2 agosto 2023, n. 23584, ai cui ampi contenuti si rinvia), osservando quanto segue.
In materia di TARSU l’esenzione dal pagamento integra sempre l’oggetto di un’allegazione, il cui onere della prova grava sul
contribuente che intende ottenerla, in quanto, se è vero che compete all’amministrazione dimostrare i fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria, il diritto all’esenzione va invocato e provato dal contribuente, costituendo essa, anche se parziale, eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (v., tra le tante, Cass., Sez. T., 15 maggio 2025, n. 12902; Cass, Sez. T., 23 febbraio 2023, n. 5667; Cass., Sez. T., 27 gennaio 2023, n. 2623; Cass., Sez. V, 7 luglio 2022, n. 21490, che cita Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre 2016, n. 17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351; Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio 2011, n. 775).
Per tale via, quindi, tanto le deroghe alla tassazione, quanto le riduzioni delle superfici e di tariffa, non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (cfr., tra le tante, v., tra le tante, Cass., Sez. T., 15 maggio 2025, n. 12902, cit.; Cass., Sez. T., 2 agosto 2023, n. 23575 e 23584; Cass., Sez. V, 7 luglio 2022, n. 21490, che richiama Cass., 13 agosto 2004, n. 15867, cui adde Cass., 17 settembre 2019, n. 23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; v., altresì, Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; nonché Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit. ed anche Cass., Sez. T., 13 febbraio 2023 n. 4397 e Cass. 20 febbraio 2023, n. 5293 ed i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti).
Nel medesimo senso, da ultimo (v. Cass., Sez. T., 1° aprile 2025, n. 8595), si è ribadito che il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo l’art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l’esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l’esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all’adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente (Cass., Sez. V, 2 settembre 2004, n. 17703; Cass., Sez. V, 1 giugno 2006, n. 17703; Cass., Sez. V, 29 luglio 2009, n. 17599).
Spetta, dunque, al contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, così gravando sull’interessato (oltre all’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993, anche) un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile (cfr. Cass., Sez. V, 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., Sez. V, 27 gennaio 2023, n. 2623).
Sussiste, quindi, un obbligo dichiarativo ex ante , non essendo sufficiente il solo onere di dimostrare ex post la tipologia di rifiuti prodotti in prevalenza e l’avvenuto smaltimento in proprio degli
stessi nel rispetto del d.P.R. n. 254/2003 (cfr. Cass., Sez. T., 1° aprile 2025, n. 8595).
5.4. Va ancora aggiunto che, per quanto nella previsione dell’art. 62 d.lgs. 15 novembre 1992, n. 507 manchi un’esplicita previsione di decadenza dal relativo trattamento per effetto della mancata denuncia, nondimeno tale conseguenza si desume agevolmente dalla stessa previsione della citata disposizione e si ricava altresì da un’interpretazione sistematica della disciplina dell’imposta, risultando, quindi, non impedita dalla predetta assenza di un’espressa statuizione dell’effetto decadenziale.
Muovendo da tale ultimo profilo, si resta nel solco di principi consolidati nel ritenere che un termine possa considerarsi perentorio anche a ragione dello scopo perseguito e della funzione assolta, pur in assenza di un’espressa indicazione della norma (cfr. sul punto, Cass., Sez. T., 2 agosto 2023, n. 23575 e 23584 cit.; Cass., Sez. U. 23 dicembre 2004, n. 23832; Cass., Sez. T., 9 gennaio 2004, n. 138; Cass., Sez. U. 5 giugno 1998, n. 524; Cass., Sez. I, 6 giugno 1997 n. 5074; con riferimento al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 12, c. 2, v. Cass., Sez. V, 30 giugno 2010, n. 15473; Cass., Sez. V, 18 novembre 2009, n. 24301).
Nella materia dei rifiuti il suindicato orientamento della giurisprudenza della Corte sulla necessità della dichiarazione preventiva riposa sugli specifici dati normativi della disciplina TARSU (artt. 62, commi 2 e 3, e 70 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507), a cui è seguita la disciplina dei rifiuti assimilabili/assimilati, delle superfici di relativa produzione e delle relative discipline regolamentari adottate dai comuni.
La testuale previsione (di cui all’art. 62, comma 2, d.lgs. cit.) dell’esclusione dal pagamento della tassa («non sono soggetti alla tassa»), «qualora » le condizioni oggettive di non assoggettabilità siano state dichiarate nella denuncia originaria o di variazione pone per dettato normativo una condizione per sottrarre il bene dall’imposizione o – se si vuole – un presupposto costitutivo di operatività del trattamento secondo un modello esportabile per identità di ratio e di funzione anche nella diversa ipotesi (qui rilevante) di cui all’art. 62, comma 3, del medesimo d.lgs.
Chiarissima risulta sul punto la pronuncia di questa Corte del 13 agosto 2004, n. 15867 che, proprio da tale dato normativo e dall’art. 66 del medesimo testo legislativo (che rende applicabili le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie con effetto dall’anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia originaria, integrativa o di variazione), ha dedotto l’univoca volontà legislativa di subordinare il predetto trattamento fiscale alla presentazione di apposita denunzia da parte del contribuente e non già alla mera esistenza di una situazione di fatto conforme ad una delle previsioni normative.
Si è così individuata nella denunzia una conditio sine qua non per escludere dalla tassazione le aree o le superfici improduttive di rifiuti ovvero per ottenere le riduzioni di superfici e tariffarie considerate dall’art. 66, trovando detto meccanismo fondamento logico nel principio di copertura del costo stabilito dall’art. 65 del citato testo normativo, per cui le relative condizioni devono essere di volta in volta dedotte (“nella denuncia originaria” o in quella “di variazione”) e accertate (“debitamente riscontrate”) con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione.
Lo stesso ragionamento, per analogia di situazione, può essere svolto per la diversa ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 62 del citato d.lgs.
In tale direzione, deve considerarsi impedita la possibilità di invocare in sede giudiziale un’agevolazione non precedentemente richiesta, né può valere in tal senso il principio dettato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia del 30 giugno 2016, n. 13378 poiché si riferisce (in tema di dichiarazione dei redditi) alla possibilità di emenda di una dichiarazione resa, nonchè alla possibilità di opporsi in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria, postulando quindi sempre e comunque la sussistenza di una dichiarazione (stesse considerazioni valgono per la sentenza delle Sezioni Unite 25 ottobre 2002, n. 15063, che pure ha riguardato l’ipotesi di emendabilità della dichiarazione resa).
5.5. In conclusione, anche se la decadenza dal beneficio in questione per omesso adempimento dell’onere informativo non risulti espressamente prevista, essa è chiaramente desumibile dalla previsione dell’art. 62, comma 2, d.lgs. citato, il quale con l’avverbio « qualora », ha indicato una precondizione di natura generale per godere del relativo trattamento, dovendo altresì osservarsi che la relativa omessa denuncia e dichiarazione impediscono l’applicabilità della predetta disciplina in ragione di una preclusione di sistema, risultando tali oneri connaturali alla complessiva gestione dei rifiuti in termini funzionali alla copertura preventiva del relativo costo.
Opinare diversamente minerebbe la complessiva logica e la tenuta del sistema gestione dei rifiuti, esponendo i comuni a dover verificare, dopo anni dal periodo impositivo, nell’ambito di svariati
ed incerti contenziosi, la sussistenza delle diverse condizioni del trattamento fiscale, con una imprevedibile ricaduta sui non più prevedibili costi di gestione del settore (cfr. su detti principi, Cass., Sez. T, 2 agosto 2023, n. 23575 e 23584 cit.).
5.6. Non ha pregio nemmeno il sesto motivo.
Dal contenuto del ricorso emerge che il Giudice di primo grado aveva affermato che «l’esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi non si producono rifiuti speciali, come pure l’esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all’adeguata delimitazione di tali spazi e alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione; e il relativo onere incombe al contribuente. Poiché la ricorrente non ha fornito la documentazione comprovante la mancata produzione di rifiuti e della produzione di soli rifiuti speciali nell’area contestata si ritiene legittima la pretesa fiscale» (v. pagina n. 46 del ricorso).
Tale motivazione consente di ritenere che anche il primo Giudice avesse, in realtà, considerato l’omissione dell’obbligo dichiarativo nella parte in cui aveva segnalato l’esigenza di delimitazione degli spazi e la necessità della «presentazione» della idonea documentazione, così alludendo prima di tutto alla sua presentazione al Comune, in sede amministrativa.
5.7. In ogni caso va osservato che il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto (Cass., 19 ottobre 2022, n. 30728; Cass., Sez. T., 26 giugno 2024, n. 17639).
Numero sezionale 648/2025
Numero di raccolta generale 1155/2026
Data pubblicazione 20/01/2026
E va ribadito sul punto che, ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la nozione giurisprudenziale della «minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno» è caratterizzata dalla sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia dalla statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico.
Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull’intera statuizione (cfr. Cass., Sez. T., 19 febbraio 2024, n. 4337, che richiama Cass., Sez. L, 4 febbraio 2016, n. 2217).
Nella specie, il motivo appello aveva posto in discussione la violazione dell’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, il che ha legittimato la Commissione a decidere la causa in base alla predetta omissione dell’onere dichiarativo, come eccepito dalla concessionaria.
I restanti motivi restano assorbiti nelle riflessioni che precedono.
6.1. Con la quinta censura la contribuente ha dedotto, ai sensi dell’art, 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993 e 3, comma 3 del regolamento TARSU, 7 e 21, comma 2, d.lgs. n. 22/1997 (ora art. 198, comma 2, lett g ), d.lgs. n. 152/2006), anche con riferimento all’omessa
disapplicazione della deliberazione del consiglio comunale di Città di Castello n. 37 del 29 giugno 1998, oltre che, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 99 c.p.c. e 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nonché, con riferimento al parametro dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. ed ancora, in subordine, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. l’omesso esame della predetta deliberazione comunale, censurando, sotto i vari profili sopra illustrati, la valutazione della Commissione per non aver considerato l’illegittimità e quindi disapplicato la menzionata delibera nella parte in cui aveva proceduto all’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività produttive, senza precisare il criterio quantitativo, oltre che, infine, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 132, primo comma, num. 4, c.p.c. e 36, d.lgs. n. 546/1992.
6.2. Con la settima doglianza la ricorrente s’è doluta, intanto in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., della violazione dell’art. 112 c.p.c. e, poi, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., della violazione degli artt. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993 e 3, comma 3 del regolamento TARSU, 70 d.lgs. n. 507/1992 e degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., oltre che, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., dell’omesso esame del fatto storico dello smaltimento – di regola – dei rifiuti speciali o l’omessa motivazione sul punto con violazione dell’art. 132, primo comma, num. 4., c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, censurando, sotto tali plurimi aspetti, la sentenza impugnata per non aver valutato e motivato sulla documentata circostanza della formazione da parte della contribuente, di regola, di rifiuti speciali, che provvedeva a smaltire a proprie spese.
Numero sezionale 648/2025
Numero di raccolta generale 1155/2026
Data pubblicazione 20/01/2026
6.3. Con l’ottava ragione di impugnazione, l’istante ha dedotto in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e, poi, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 62, comma 3, e 65 d.lgs. n. 507/1993 e 3, comma 3 del regolamento TARSU, nonché degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. ed in subordine, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 5 e 4, c.p.c., l’omesso esame o l’omessa motivazione sul punto con violazione dell’art. 132, primo comma, num. 4., c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, censurando, sotto tali aspetti, la sentenza impugnata per non aver valutato e motivato sul fatto che l’applicazione dell’esenzione alla sola porzione di 580 mq, corrispondente all’area occupata dagli impianti e non all’intero locale adibito a detta produzione aveva comportato una duplicazione di carico economico posto al contribuente tramite il pagamento della tassa e dello smaltimento, a proprie spese, dei rifiuti formati sull’area tassata, lamentando anche l’omessa pronuncia sulla richiesta di rideterminazione della tassa.
6.4. Con il nono motivo la ricorrente ha denunciato, con riguardo al canone di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 61 c.p.c. e 7 d.lgs. n. 546/1992, 2697 c.c. e 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, 3, comma 3, regolamento TARSU, nonché a mente dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 36. D.lgs. n. 546/1992, in ragione dell’omessa pronuncia e/o la carenza di motivazione sulla richiesta di rideterminazione della tassa anche tramite consulenza tecnica di ufficio, pur in considerazione del maggior versamento della tassa operato.
6.5. Con la decima ed ultima censura la contribuente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e
falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e 91 c.p.c. in ragione della fondatezza del ricorso.
6.6. L’esame di tutti i predetti motivi come anticipato -resta assorbito nel pregiudiziale e dirimente accertamento fattuale compiuto dal Giudice regionale circa l’omesso adempimento dell’onere dichiarativo di cui sopra, la cui evidenza contrariamente a quanto opinato dalla difesa della contribuente -preclude ogni altro scrutinio, non potendo l’istante vantare, a cagione di tale omissione, alcun diverso trattamento.
Diventano, perciò, del tutto irrilevanti i temi sopra indicati, tra cui anche la richiesta di disapplicazione della delibera di assimilazione, giacchè – come correttamente osservato dalla Procura Generale -non si discute della legittimità o meno dell’assimilazione operata dal Comune, quanto della preclusione in cui è caduto la contribuente nell’invocare in giudizio la disciplina di cui all’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993 senza aver proceduto alla relativa denuncia, prescritta -come detto – a pena di decadenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore di
Numero registro generale 17064/2018
Numero sezionale 648/2025
Numero di raccolta generale 1155/2026
Data pubblicazione 20/01/2026
RAGIONE_SOCIALE nella somma di 6.000,00 € per competenze, oltre accessori ed all’importo di 200,00 € per spese vive.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente loro dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME
NOME COGNOME