Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26921 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5   Num. 26921  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 07/10/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6115/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
-ricorrente-
 contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente e ricorrente  incidentalenonché  contro
COGNOME NOME
-intimato-
avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 5750/2019 depositata il primo luglio 2019;
Udita  la  relazione  RAGIONE_SOCIALEa  causa  svolta  nella  pubblica  udienza  del 17/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il  Procuratore Generale nella persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per l’accoglimento del sesto motivo del ricorso  principale,  respinti  gli  altri  motivi    e,  in  subordine,  per  la rimessione RAGIONE_SOCIALEa causa alle Sezioni Unite.
Udito il difensore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
FATTI DI CAUSA
1. NOME ed NOME COGNOME impugnavano gli avvisi di accertamento ICI per le annualità di imposta 2010 e 2011, deducendo che l’area di loro proprietà è compresa nell’ambito del comparto edificatorio NI.09 del P.U.C., approvato con delibera del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Giunta provinciale di Avellino in data 15 dicembre 2007, area ubicata in zona periferica rispetto a quella urbana, di cui la superficie lorda di pavimento massima risulta pari a mq 13.815, interamente destinata a residenze con giardino; -evidenziavano, altresì, che gli onerosi costi RAGIONE_SOCIALEe opere di infrastrutturazione ed urbanizzazione del comparto poste a carico dei proprietari, obbligati altresì alla cessione, in favore del Comune, di aree per complessivi mq 96.000, determinavano un incremento del costo di costruzione RAGIONE_SOCIALEe singole abitazioni superiore all’effettivo valore venale RAGIONE_SOCIALEe singole unità immobiliari (ove mai realizzate). Deducevano, inoltre, che la stima comunale aveva prescisso dall’indice di edificabilità RAGIONE_SOCIALE‘area pari a 0,1 al metro quadro (e non 0,3 al mq), limitandosi ad indicare il valore unitario al metro quadro indicato negli atti di programmazione degli interventi per il triennio 20082011, redatti nell’anno 2008 al momento RAGIONE_SOCIALE‘approvazione del P.U.C. RAGIONE_SOCIALEa città di Avellino e, dunque, in epoca anteriore a quella di variazione del mercato RAGIONE_SOCIALEe vendite immobiliari.
I giudici di prossimità, con sentenza n. 443/2028, accoglievano il ricorso, annullando gli atti impugnati.
Sull’appello RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione comunale di Avellino, la Corte distrettuale accoglieva parzialmente l’impugnazione proposta – sul rilievo che la mancata adozione del P.U.A. non aveva inciso -così come i costi di urbanizzazione gravanti sui proprietari o la stasi del settore edilizio elidono la potenzialità edificatoria del fondo -sulla vocazione edificatoria RAGIONE_SOCIALE‘area edificabile. Confermava, invece, la decisione di prime cure nella parte in cui aveva dichiarato l’intervenuta decadenza dal potere accertativo RAGIONE_SOCIALE‘ente locale per l’annualità di imposta 2010.
3.NOME  COGNOME  propone  ricorso,  affidato  a  sette  motivi,  per  la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza indicata in epigrafe, con cui la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania ha accolto l’appello del Comune di Avellino avverso la pronuncia n. 443/2018 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Avellino.
Il  Comune resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato  ad  unico  motivo,  illustrato  nelle  memorie  difensive  del  5 settembre 2025.
NOME COGNOME è rimasto intimato; la contribuente NOME COGNOME  ha  depositato  memoria  difensiva,  resistendo  al  ricorso incidentale.
Con dette memorie, la ricorrente ha per la prima volta rappresentato l’esistenza di diritti edificatori di origine compensativa  sull’area  di  sua  proprietà,  di  cui  non  vi  è  traccia alcuna nel ricorso per cassazione.
4.All’esito  RAGIONE_SOCIALEa  camera di consiglio del 27 febbraio 2024 la Corte con ordinanza interlocutoria n. 5482/2024 ha disposto la trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa  in pubblica udienza, in relazione alla questione  relativa  alla  permanenza  RAGIONE_SOCIALE‘obbligo  dichiarativo  ai  fini ICI  in  caso  di  variazione  RAGIONE_SOCIALEe  caratteristiche  del  fondo  che  da
agricolo diventa edificabile in seguito all’adozione di uno strumento urbanistico (PUC).
Il  P.G.  ha  concluso  nel  senso  RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento  parziale  del  sesto motivo di ricorso principale, assumendo che la conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘edificabilità    RAGIONE_SOCIALE‘area  da  parte  del  Comune  è in  re  ipsa nella redazione  del  PUC;  in  subordine,  ha  chiesto  la  rimessione  RAGIONE_SOCIALEa controversia alle Sezioni Unite di questa Corte.
MOTIVI DI DIRITTO
1.In via preliminare, si osserva che la memoria ex art. 378 c.p.c. non può integrare i motivi del ricorso per cassazione o rappresentare circostanze diverse da quelle esposte negli atti introduttivi, poiché assolve all’esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente -cioè in maniera completa, compiuta e definitiva -enunciati nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione ( Cass. 30 marzo 2023, n. NUMERO_DOCUMENTO).
2.Con  il  primo  motivo  di  ricorso  principale,  proposto  ai  sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., si denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.  342  cod.  proc.  civ.,  avendo  la  RAGIONE_SOCIALE  tributaria regionale  omesso  di  rilevare  l’inammissibilità  del  gravame  per «mancata  impugnazione  di  tutte le rationes decidendi » RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado.
Con la seconda censura si deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma,  n.  4),  c.p.c.  la  «violazione  degli  artt.  99  e  112  c.p.c.» lamentando che la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale abbia omesso di pronunciarsi sull’eccezione RAGIONE_SOCIALE‘appellata relativamente all’omessa  censura,  da  parte  da  parte  RAGIONE_SOCIALE‘appellante,  di  tutte  le rationes  decidendi RAGIONE_SOCIALEa  sentenza  di  primo  grado,  reiterando  le critiche esposte con la prima doglianza.
4.Il  terzo  mezzo  di  ricorso  principale  prospetta,  ai  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione degli artt.  7 legge 27 luglio 2000, n. 212,  1 e 3 legge 7 agosto 1990, n. 241, avendo
dai il giudicante erroneamente disatteso le critiche dedotte contribuenti in merito al deficit contenutistico RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato.
5.Con il quarto strumento di ricorso principale, introdotto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.  360,  primo  comma,  n.  4),  c.p.c.,  si  prospetta  il  vizio  di motivazione  apparente  RAGIONE_SOCIALEa  decisione  d’appello  con  riferimento all’eccepito difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento impugnato.
6.Il  quinto  mezzo  di  ricorso  principale,  proposto  ai  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘art. 360,  primo  comma,  n.  5),  c.p.c.,  deduce  l’omesso  esame  di  un fatto  decisivo  per  il  giudizio,  oggetto  di  discussione  tra  le  parti, identificato nella insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘edificabilità RAGIONE_SOCIALE‘area.
Con il sesto strumento di ricorso principale si denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 99 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per omessa motivazione in merito ai seguenti motivi di impugnazione: a) erroneità ed incongruità del valore accertato dall’ente; b) violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del d.lgs. n. 504/92 e s.m.i.; c) inesistenza di una reale, concreta, effettiva ed attuale edificabilità RAGIONE_SOCIALE‘area, anche a cagione RAGIONE_SOCIALE‘insostenibilità economica del suo sviluppo edificatorio; d) gradatamente, violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 31 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 289/2002 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 comma 2 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 212/2000, nonché omesso adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, gravante sul Comune, di informazione del contribuente in ordine al mutato regime urbanistico RAGIONE_SOCIALE‘area di sua proprietà; e) gradatamente, violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 del d.lgs. n. 472/1997 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del d.lgs. n. 504/1992 e conseguente irrogazione di una somma maggiore di quella asseritamente dovuta; e. gradatamente, violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 del d.lgs. n. 472/1997 sul cumulo RAGIONE_SOCIALEe sanzioni RAGIONE_SOCIALEa stessa indole>.
 Con  il  ricorso  incidentale,  il  Comune  lamenta,  ai  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘art. 360,  primo  comma,  n.  4),  c.p.c.,  la  nullità  RAGIONE_SOCIALEa  sentenza  per motivazione  apparente  circa  il  motivo  di  gravame  relativo  alla
decadenza del potere impositivo per l’annualità 2010, essendosi limitata la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale ad affermare, incidentalmente, quanto segue: «…correttamente decidendo i giudici di primo grado sulla decadenza RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria afferente al 2010», denunciando, in subordine, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 d.lgs. n. 504/1992 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 161, legge n. 296/2006, per avere dichiarato la decadenza dal potere accertativo del Comune relativamente all’annualità di imposta 2010, senza tener conto che, in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘omesso obbligo dichiarativo, posto a carico di parte contribuente, in ordine al possesso RAGIONE_SOCIALE‘area edificabile, il potere autoritativo era esercitabile entro il quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata detta dichiarazione.
9.Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale per non avere il Comune di Avellino indicato la data di notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento opposto, data individuata a pagina 3 del ricorso principale nel 2 dicembre 2016 (per entrambe le annualità). Analogamente, va respinta l’eccezione dedotta dalla contribuente, secondo la quale la notifica del controricorso incidentale all’AVV_NOTAIO è affetta da nullità nei confronti di NOME COGNOME, il quale in appello sarebbe stato contumace, in quanto detta circostanza non emerge dalla decisione impugnata che nell’intestazione individua entrambi i contribuenti difesi dall’AVV_NOTAIO, tant’è che la stessa ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso all’AVV_NOTAIO, quale legale di NOME COGNOME.
10.Le prime due censure, da esaminare congiuntamente, in quanto involgono la medesima quaestio iuris, vanno disattese.
10.1. Nella specie, risulta per tabulas (cfr. sentenza di primo grado ed atto di appello trascritti in parte qua o allegati agli atti difensivi RAGIONE_SOCIALEe parti) che l’amministrazione appellante ha impugnato tutte le
rationes decidendi RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di prime cure, contestando il dedotto difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo, l’affermata decadenza dal potere accertativo concernente l’annualità 2010 ed attingendo la decisione di primo grado anche nella parte in cui aveva escluso la potenzialità edificatoria RAGIONE_SOCIALE‘area tassata. In particolare, risulta (cfr note pagina 3 del ricorso incidentale) che l’ente comunale ha appellato la decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE provinciale assumendo che: – la determinazione del valore medio di mercato RAGIONE_SOCIALE‘area era stata operata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 59 d.lgs. n. 446/1997 con atto del Consiglio comunale, nonché ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 sulla scorta dei valori edificabili; che gli avvisi erano motivati, contenendo, nella prima pagina, il riferimento al piano urbanistico comunale adottato con delibera C.C. n. 18 del 23 gennaio 2006, nonché agli atti di programmazione degli interventi 2008/2010, approvati con delibera del C.C. n. 27 RAGIONE_SOCIALE’11 aprile 2008, quest’ultima includente i criteri per la determinazione del valore imponibile RAGIONE_SOCIALEe aree fabbricabili; che l’allegato B) accluso agli avvisi di accertamento recava la scheda contenente il valore venale RAGIONE_SOCIALE‘area accertata, escludendo quindi l’affermato difetto motivazionale degli atti impositivi; l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa ritenuta decadenza del potere accertativo per l’annualità 2010 (come confermato nel controricorso al ricorso incidentale).
11. Il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connessi, non hanno pregio.
11.1. In primo luogo, va evidenziato che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, e ciò non si verifica, in  particolare,  quando  la  decisione  adottata  comporti  la  reiezione RAGIONE_SOCIALEa pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito
una specifica argomentazione (cfr. Cass. n. 2151 del 29/01/2021; Cass. n. 18491 del 12/07/2018; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 20311 del 4/10/2011). Applicando tali principi al caso in esame, la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale ha accolto l’appello del Comune  implicitamente  respingendo,  implicitamente,  la  dedotta insussistenza del deficit contenutistico degli atti impositivi.
11.2 In ogni caso, vale osservare che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo motivazionale RAGIONE_SOCIALE‘accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’ an ed il quantum RAGIONE_SOCIALE‘imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi RAGIONE_SOCIALEa posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito RAGIONE_SOCIALEe ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva, attingendo il piano probatorio ogni ulteriore questione circa l’idoneità, in concreto, del criterio applicato in sede di rettifica e la correttezza del risultato estimativo raggiunto (cfr. Cass. n. 26431 del 08/11/2017; conf. Cass. n. 1694 del 24/01/2018; Cass. n. 26336 del 09/10/2024).
11.3.  Sulla  scorta  RAGIONE_SOCIALEe  stesse  asserzioni  RAGIONE_SOCIALEa  ricorrente  e    dalla trascrizione  del  contenuto  RAGIONE_SOCIALE‘avviso  di  accertamento  svolta  nel controricorso dal Comune,  gli avvisi di accertamento  opposti rispondono ai coefficienti  minimi così enucleati e non sussistono i presupposti per la richiesta cassazione – sotto questo profilo – RAGIONE_SOCIALEa sentenza  impugnata,  atteso  che    l’atto  impositivo  richiama  le Tabelle  dei  valori  edificabili  accluso  agli  atti  di  programmazione
degli  interventi  API  2008/2010  approvati  con  delibera  C.C.  n. 27/2008.
11.4. Secondo questa Corte, in tema di ICI, l’avviso di accertamento che fa riferimento alla delibera RAGIONE_SOCIALEa giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi RAGIONE_SOCIALEe aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deve ritenersi sufficientemente motivato in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente, spettando a quest’ultimo l’onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore RAGIONE_SOCIALE‘area edificabile rispetto a quello accertato dall’ufficio (Cass., 5 luglio 2017, n. 16620; Cass., 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., 11 agosto 2023, nn. 24589 e 24554; Cass. 9 settembre 2024, n. 24161). Così, anche la delibera prevista dall’art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, si deve ritenere conoscibile -al pari di tutti gli atti generali del Comune – dai contribuenti in considerazione del regime di pubblicità legale (Cass., 29 gennaio 2019, n. 2393; Cass., 6 febbraio 2019, nn. 3446, 3447 e 3448; Cass. 4 novembre 2020, nn. 24536 e 24537; Cass. 17 giugno 2021, n. 17403; Cass. 1 settembre 2022, n. 25774; Cass., 24 gennaio 2023, n. 2140; Cass. 2 maggio 2023, n. 11449).
12.Il quinto mezzo di ricorso principale va parimenti respinto.
12.1.In  particolare,  la  ricorrente  lamenta  che  la  RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale abbia omesso di valutare il «fatto oggettivo che lo sviluppo edificatorio del comparto non …(era)… economicamente sostenibile ovvero attuabile», avendo ella fornito «precise indicazioni dei costi di infrastrutturazione e di urbanizzazione  del  comparto»  e  dimostrato  la  «incoerenza  tra  gli elevati  costi  degli  oneri  di  infrastrutturazione  e  di  urbanizzazione
del comparto ed il suo ridotto indice di inedificabilità», sicchè  «la previsione di edificabilità …(era)… solo apparente».
12.2. Ebbene, per risultare rilevante, l’omesso esame di un fatto decisivo sotto l’intitolazione di cui al n. 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, c.p.c. deve consistere in un difetto di attività del giudice di merito che si verifica soltanto se vi sia traccia evidente (Cass. 22 marzo 2007, n. 7065; Cass. 8 giugno 2007, n. 13426; Cass. 9 agosto 2007, n. 17477; Cass. 8 giugno 2009, n. 13157; Cass. n.2961/2025) che egli abbia trascurato non già la deduzione o l’argomentazione che la parte ritiene rilevante per la sua tesi, bensì una circostanza obiettiva acquisita alla causa mediante prova scritta od orale, idonea di per sé, qualora fosse stata presa in considerazione, a condurre con giudizio di certezza e non di mera probabilità ad una decisione diversa da quella adottata (Cass. 3 febbraio 2000, n. 1203; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19679). Sostituito al ‘punto’ il ‘fatto’ decisivo, secondo la nota evoluzione normativa che ha avuto l’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame cui si riferisce detta norma non si identifica con l’argomentazione RAGIONE_SOCIALEa parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze derivanti da un certo fatto o da una determinata situazione giuridica. Pertanto, tutte le considerazioni in merito alla eventuale incidenza degli oneri di urbanizzazione e dei costi di infrastrutture sul valore venale in comune commercio RAGIONE_SOCIALE‘area, eccedono ad evidenza la funzione cui è deputato il giudizio di legittimità.
12.3.  In  ogni  caso,  risulta,  con  tutta  evidenza,  che  il  giudicante abbia preso in esame la deduzione relativa agli effetti degli oneri di urbanizzazione  e  RAGIONE_SOCIALEa  stagnazione  del  mercato  immobiliare  sulla natura edificabile o meno RAGIONE_SOCIALE‘area de qua , escludendone, tuttavia, l’incidenza sulla vocazione edificatoria del fondo, in quanto circostanze genericamente allegate , il che esclude sia la
configurabilità  di  un  omesso  esame  ai  sensi  RAGIONE_SOCIALE‘art.  360,  primo comma,  n.  5,  c.p.c.,  laddove  si  volesse  considerare  che  dette circostanze integrino dei fatti, in senso  naturalistico, sia la decisività stante l’accertata vaghezza ed indeterminatezza dei fatti medesimi, come allegati.
12.4.La determinazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale presuppone l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa natura edificabile del terreno, da effettuarsi in concreto e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti, che ne decretano l’edificabilità, con la conseguenza che il giudice tributario, in sede di commisurazione del valore venale e, dunque, di determinazione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile, è tenuto a valutare l’inclusione RAGIONE_SOCIALE‘area nel Piano Regolatore Generale e negli strumenti urbanistici adottati (cfr. Cass. n. 1465 del 23/01/2020; Cass. n. 9202 del 3/4/2019; Cass. n. 27426 del 29/10/2018). Inoltre, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, – che hanno fornito l’interpretazione autentica RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l’edificabilità di un’area, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità del criterio di determinazione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione RAGIONE_SOCIALEo stesso da parte RAGIONE_SOCIALEa Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi (Cass. Sez. U., 28 settembre 2006, n. 25506 cui adde , ex plurimis , Cass., 10 marzo 2020, n. 6702; Cass., 7 agosto 2019, n. 21080; Cass., 3 aprile 2019, n. 9202; Cass., 2 marzo 2018, n. 4952; Cass., 5 agosto 2016, n. 16485; Cass., 5 marzo 2014, n. 5161; Cass., 16 novembre 2012, n. 20137; Cass., 11 aprile 2008, n. 9510).
12.5. Questa Corte, con orientamento condiviso dal Collegio, ha chiarito che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del valore imponibile è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato RAGIONE_SOCIALEa vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; pertanto, poiché tali criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito RAGIONE_SOCIALEa questione del valore attribuito ad un’area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata ( Cass. 17 luglio 2025, n. 19801; Cass. 4 ottobre 2024, n. 26089; Cass. 22 dicembre 2023, n. 35900; Cass., 29 marzo 2022, n. 10003; Cass. 8 febbraio 2021, n. 2347; Cass., 26 marzo 2021, n. 8614; Cass. 8 febbraio 2021, n. 2347; Cass., 12 luglio 2021, n. 19811; Cass. 24 settembre 2019, nn. 23680 e 23681).
12.6. Tuttavia, grava sul contribuente l’onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore RAGIONE_SOCIALE‘area edificabile rispetto a quello accertato dall’ufficio (v. Cass. n. 4590 del 21/02/2025; Cass. 9 settembre 2024, n. 24161; Cass. n. 27441 del 23/10/2024; Cass. n. 29845 del 20/11/2024; Cass. 11 agosto 2023, nn. 24589 e 24554; Cass. 11 giugno 2021, n. 16681; Cass. n.16620 del 05/07/2017; Cass. 5 luglio 2017, n. 16620), non risultando a tal fine idonei ad inficia re la stima operata dal Comune il riferimento all’offerta, in favore di proprietari di aree omogenee, non meglio definite e identificate, RAGIONE_SOCIALE‘indennità di espropriazione in misura inferiore al
valore  venale  attribuito alla propria  area,  né  il corrispettivo indicato  in  una  compravendita  di  un  fondo  interno  al  comparto, non meglio descritto, stipulata in un’altra annualità.
12.7. Il giudice di appello ha, in ossequio al citato indirizzo giurisprudenziale, ritenuta la congruità RAGIONE_SOCIALEa stima RAGIONE_SOCIALE‘area indicata nell’avviso opposto, tenuto conto che il dedotto elevato costo degli oneri di «infrastrutturazione di urbanizzazione del comparto» ovvero il «ridotto indice di inedificabilità» e l’insostenibilità economica RAGIONE_SOCIALEo sviluppo edificatorio, genericamente rappresentati dalla ricorrente, non risultavano atti a comprimere la potenzialità edificatoria RAGIONE_SOCIALE‘area, in mancanza RAGIONE_SOCIALE‘assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio gravante sulla contribuente di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore RAGIONE_SOCIALE‘area edificabile rispetto a quello accertato dall’ufficio.
Il sesto strumento di ricorso principale è parzialmente fondato, assorbito l’ultimo.
13.1. In primo luogo, le doglianze circa la  pretesa  omessa pronuncia sui motivi di impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo, riproposti in  appello,  in  merito  alla  «erroneità  ed  incongruità  del  valore accertato dall’ente…, (la)… violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del d.lgs. n.504/92  e  s.m.i.  …  (e  la)…  inesistenza  di  una  reale,  concreta effettiva ed attuale edificabilità RAGIONE_SOCIALE‘area, anche a cagione RAGIONE_SOCIALE‘insostenibilità economica del suo sviluppo edificatorio», risultano prive di fondamento.
13.2. Il  Collegio  d’appello,  come  già  rappresentato  nei  precedenti paragrafi, si è espressamente pronunciato sulle questioni prospettate, reputando  privo  di  pregio il generico  riferimento contenuto nel tessuto argomentativo RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado ai costi elevati degli oneri di urbanizzazione ed alla stasi del settore edilizio.
14.Il dedotto vizio di omessa pronuncia veicolato sempre con il sesto mezzo di ricorso, concernente la denunciata violazione degli artt. 31 legge n. 289/2002 e 10 legge n. 212/2000 – in relazione alla inesigibilità degli interessi moratori e RAGIONE_SOCIALEe sanzioni irrogate, da escludersi in quanto la violazione ascritta ai contribuenti discenderebbe dal comportamento scorretto RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, per aver omesso di comunicare il diverso regime urbanistico attribuito al fondo – è fondato, in quanto su dette questioni riproposte in sede di appello dai proprietari, come si evince, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione, a pagina 18 del ricorso, RAGIONE_SOCIALEe difese riformulate in sede di gravame, la Corte ha omesso di pronunciarsi, con assorbimento RAGIONE_SOCIALE‘ultimo mezzo.
14.1. La questione concernente le conseguenze legali del mancato assolvimento  da  parte  RAGIONE_SOCIALE‘ente  locale  RAGIONE_SOCIALE‘onere  di  comunicare  la variazione RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALE‘area è questione di diritto, la quale, non esigendo la valutazione di circostanze fattuali, può essere decisa da questo  Collegio,  congiuntamente  alla  disamina  RAGIONE_SOCIALEa  esistenza  o meno RAGIONE_SOCIALE‘obbligo  dichiarativo  a  carico  del  contribuente  in  ordine alla sopravvenuta edificabilità RAGIONE_SOCIALE‘area.
14.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la mera previsione RAGIONE_SOCIALEo strumento urbanistico generale semplicemente adottato dal Comune fa sorgere l’obbligo di corrispondere l’Ici (e successivamente l’IMU e la TASI) sull’area edificabile, circostanza non subordinata a nessuno specifico adempimento di comunicazione o di notifica da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione. Non rileva, quindi, quando non risulti in concreto pregiudicata la difesa del contribuente, che l’amministrazione comunale, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 31, comma 20, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2002, n. 289, non abbia dato comunicazione al proprietario RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione RAGIONE_SOCIALEa natura di area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente sanzionata la sua inosservanza (tra le tante: Cass. 17 maggio 2017, n. 12308; Cass. 11 maggio 2018, n. 11516;
Cass. 8 marzo 2019, n. 6837; Cass. n. 26169 del 16 ottobre 2019; Cass. 17 febbraio 2021, n. 4118; Cass. novembre 2021, nn. 34287 e 34289; Cass. 18 novembre 2022, n. 34014; conf. Cass. n. 14631 del 25/5/2023, Cass. 25 gennaio 2023, n. 2305; Cass. n. 28932 del 18 ottobre 2023; Cass. 5 marzo 2024, n. 5894; Cass, n. 6385/2025, tra le medesime parti; Cass. 5 marzo 2024, n. 5894). Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte (cfr. Cass. n. 26169 del 16/10/2019; Cass. n. 15558 del 02.07.2009), dunque, l’art. 31 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 289/2002 non condiziona la produttività di effetti ai fini tributari RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta destinazione edificatoria RAGIONE_SOCIALE‘area alla notifica RAGIONE_SOCIALEa comunicazione prevista dalla stessa norma; inoltre, la mancanza RAGIONE_SOCIALEa comunicazione non esclude l’obbligo dichiarativo, previsto dall’articolo 10 del d.lgs 504/1992 (ma anche nell’IMU, cfr. art. 13, comma 12-ter, d.l. n. 201/2011), né la mancata comunicazione può riverberare effetti sull’applicazione di sanzioni e interessi in caso di mancato adempimento da parte del contribuente (Cass.5 marzo 2024, n. 5894; Cass. 18 ottobre 2023, n. 28932; Cass. n. 14631 del 25/5/2023; Cass. n. 26169 del 16 ottobre 2019).
14.3. Si argomenta, altresì che la Circolare n. 3 DF/2012 del RAGIONE_SOCIALE, nell’affermare che, in caso di mancata comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta edificabilità RAGIONE_SOCIALE‘area, si applica l’art. 10, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212 del 2000, il quale, a tutela RAGIONE_SOCIALE‘affidamento e RAGIONE_SOCIALEa buona fede del contribuente, prevede che non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione stessa, è ritenuta irrilevante in quanto la circolare ministeriale, interpretativa di una norma tributaria, anche ove contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati,
esprime esclusivamente un parere, non vincolante per il contribuente (oltre che per gli Uffici), per il Giudice e per la stessa autorità  che  l’ha  emanata,  in  quanto  priva  di  efficacia  normativa (cfr. Cass. ex plurimis : Cass. n. 20819 del 30/09/2020).
15. Sussiste, inoltre, il denunciato vizio di omessa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale in ordine ai motivi di impugnazione formulati nel ricorso introduttivo (ritualmente trascritti in parte qua) e riproposti in grado di appello circa la dedotta mancata applicazione del cumulo giuridico RAGIONE_SOCIALEe sanzioni RAGIONE_SOCIALEa stessa indole in «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 del d.lgs. n. 472/1997 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del d.lgs. n. 504/1992» e a quelli attinenti alla entità RAGIONE_SOCIALEe sanzioni da applicarsi ex art. 14 d.lgs. n. 504/1992, che muta a seconda si tratti di omessa ovvero di infedele dichiarazione.
15.1.Deve infatti rilevarsi la mancanza in sentenza di uno specifico esame RAGIONE_SOCIALEe censure.
15.2. Le questioni poste con l’ultimo motivo non possono prescindere da riscontri fattuali, potendosi pervenire alla sola decisione in merito alla questione giuridica RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘istituto del  cumulo  giuridico nel caso  di contestazione  di violazioni RAGIONE_SOCIALEa medesima indole.
15.3. L’istituto, delineato dal d.lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, trova, difatti, senz’altro applicazione alle sanzioni tributarie previste per i tributi locali (d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, art. 16; in tema di ICI v. Cass., 30 dicembre 2015, n. 26077; Cass., 2 marzo 2012, n. 3265; Cass., 17 luglio 2008, n. 19650; in tema di TARSU v. Cass., 18 maggio 2019, n. 13486; Cass., 21 dicembre 2011, n. 27970; Cass., 9 giugno 2010, n. 13869; Cass., 19 maggio 2010, n. 12268; Cass., 11 febbraio 2005, n. 2821; v. altresì, con riferimento all’omessa denuncia ex d.lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 1, Cass., 30 giugno 2021, n. 18447; Cass., 19 gennaio 2021, n. 728; Cass., 29 marzo 2019, n. 8829; Cass., 16 settembre 2016, n. 18230; Cass., 17 luglio 2008, n. 19650).
15.4.Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, in tema di ICI, l’omessa presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione, seguita dall’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta, è sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae, in quanto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione (inadempiuta non solo in relazione al versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta, ma anche all’obbligo dichiarativo), fermo restando che, trattandosi di violazioni RAGIONE_SOCIALEa stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, in forza RAGIONE_SOCIALEa continuazione ex art. 12, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, il cui riconoscimento è collegato all’oggettivo perpetrarsi RAGIONE_SOCIALE‘illecito tributario in periodi d’imposta diversi, anche nell’evenienza in cui le violazioni abbiano avuto ad oggetto plurimi immobili (Cass., Sez. Trib., 9 settembre 2024, n. 24234).
15.5.Analogamente, è stato affermato che, in tema di ICI, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime RAGIONE_SOCIALEa continuazione attenuata di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che consente di irrogare un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo (Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11432), ovvero che, in tema di ICI, l’omessa presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione per più periodi, fino al regolare adempimento, oltre a comportare l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEe sanzioni per ciascuna annualità, non osta all’applicazione del regime RAGIONE_SOCIALEa continuazione previsto dall’art. 12, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, venendo in rilievo condotte che, traducendosi nel reiterato ostacolo alla determinazione RAGIONE_SOCIALE‘imponibile ed alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta con riferimento allo stesso tributo, sono tra loro oggettivamente e strettamente collegate (Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2021, n. 18447).
15.6.Per identità di ratio , i medesimi principi sono destinati a valere anche per l’IMU.
In conclusione, va ribadito il principio di diritto secondo cui «In tema  di  ICI,  in  caso  di  più  violazioni  per  omesso  o  insufficiente versamento che, in relazione ad uno stesso immobile, conseguono ad identici accertamenti per più annualità successive, deve trovare applicazione  il regime RAGIONE_SOCIALEa  continuazione  attenuata, di  cui  all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo».
 Il  ricorso  incidentale  con  cui  si  deduce  la  decorrenza  del termine decadenziale per l’esercizio del potere autoritativo dall’anno successivo a quello in cui il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione Ici non merita accoglimento.
17.1. Questa Corte ha affermato, facendo seguito a consolidati orientamenti interpretativi, che l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione ICI -cui il contribuente è tenuto in relazione alla «modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare RAGIONE_SOCIALE‘imposta dovuta» (cd. denuncia di variazione; d.lgs. n. 504 del 1992, art. 10, c. 4), – non ammette equipollenti (Cass., 31 ottobre 2017, n. 25937; Cass., 12 settembre 2012, n. 15235) e la relativa inosservanza integra un illecito di natura permanente in quanto, ove la dichiarazione sia stata omessa in relazione ad un’annualità d’imposta, l’obbligo non viene meno in relazione all’annualità successiva, e posto che la presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione produce effetto (in mancanza di variazioni; cd. ultrattività) anche per gli anni successivi solo in presenza e non in assenza di una dichiarazione (Cass., 31 ottobre 2018, n. 27808; Cass., 9 giugno 2017, n. 14399; Cass., 27 aprile 2012 n. 6556; Cass., 14 aprile 2010, n. 8849; Cass., 16 gennaio 2009, n. 932).
17.2. Nella fattispecie data, il fatto decisivo che viene in considerazione  si  identifica  con  l’omessa  denuncia  di  variazione
relativa ad un terreno che, da agricolo, è divenuto edificabile per la relativa inclusione nel piano regolatore generale, – così che seppur ascendendo una siffatta mutazione all’anno 2008, ciò non di meno permaneva, ad avviso del Comune, il non assolto obbligo dichiarativo che, in relazione alla legge n. 296 del 2006, art. 1, c. 161, conforma il dies a quo del termine (quinquennale) di decadenza per l’esercizio del potere impositivo con riferimento al «31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui» la dichiarazione di variazione avrebbe dovuto essere presentata (nel 2008) (d.p.r. n. 322 del 1998, art. 2, in relazione al d.lgs. n. 504 del 1992, art. 10, c. 4, cit.). Dalla conferma RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo dichiarativo discenderebbe la tempestività di un avviso di accertamento che, com’è tra le parti incontestato, è stato notificato in data 29 dicembre 2016 (v. per simili fattispecie: Cass., 29 ottobre 2021, n. 30966; Cass., 15 giugno 2021, n. 16833; Cass., 13 gennaio 2021, n. 352).
17.3. Secondo l’orientamento prevalente, in dette ipotesi, non ricorrono i presupposti RAGIONE_SOCIALEa soppressione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo dichiarativo in questione, la fattispecie data esponendo una variazione nella base imponibile del tributo -correlata al valore venale RAGIONE_SOCIALE‘area edificabile (d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, c. 5), – che non può ricondursi né ad una variazione catastale RAGIONE_SOCIALE‘unità immobiliare né ad una registrazione telematica di atti notarili (d.lgs. n. 463 del 1997, art. 3 bis), all’una ed all’altra condizione correlandosi la prevista soppressione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo dichiarativo (d.l. n. 223 del 2006, art. 37, c. 53, conv. in l. n. 248 del 2006), esclusa nei casi previsti dal secondo e ultimo periodo di tale norma , afferenti agli elementi da cui derivi una riduzione di imposta che dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del moRAGIONE_SOCIALEo unico informatico (Cass. 22 dicembre 2022, n. 37505; Cass. 17 luglio 2024, n. 19684 -anche
con riguardo a tale decorrenza: Cass. 14 ottobre 2016, n. 20797; Cass.  2  novembre  2018,  n.  28043;  Cass.  25  gennaio  2023,  n. 2321).  Per  cui,  il  mutamento  di  destinazione  urbanistica  di  un terreno  agricolo,  la  cui  edificabilità  sia  sancita  da  sopravvenute variazioni RAGIONE_SOCIALEo strumento urbanistico generale, costituisce specifico oggetto RAGIONE_SOCIALE‘obbligo dichiarativo, incidendo sulla determinazione del valore venale ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione del tributo.
17.4. In questa prospettiva, questa Corte ha affermato che, in tema di ICI e di IMU, il termine di decadenza per il recupero RAGIONE_SOCIALEa differenza di imposta, in caso di modifica di destinazione di area, allorché vi sia omessa presentazione RAGIONE_SOCIALEa denuncia di variazione, è quello quinquennale (previsto per l’omessa denuncia) e non quello triennale, stabilito per la dichiarazione di variazione infedele o incompleta o inesatta (Cass. 12 settembre 2012, n. 15235; Cass. 31 ottobre 2017, n. 25937; Cass. 25 gennaio 2019, n. 2137; Cass. 25 novembre 2021, n. 36682; Cass. 25 novembre 2022, n. 34879; Cass. 12 novembre 2024, n. 29223).
17.5. In particolare, sebbene con riferimento alla specifica fattispecie, i precedenti hanno ritenuto di escludere la rilevanza di equipollenti all’obbligo dichiarativo anche quando il Comune abbia acquisito una precedente conoscenza di fatto RAGIONE_SOCIALEa modificazione, in quanto la disposizione di cui all’art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, non ammetterebbe atti o comportamenti equivalenti alla denuncia di variazione (Cass.12 settembre 2012, n. 15235; Cass. 31 ottobre 2017, n. 25937; Cass. 25 gennaio 2019, n. 2137; Cass. 25 novembre 2021, n. 36682; Cass. 25 novembre 2022, n. 34879; Cass. 12 novembre 2024, n. 29223).
18.  Questa  Corte,  con  ordinanza  del  7  marzo  2025,  n.  6176  ha rimesso alla pubblica udienza analoga questione, sul rilievo che il Comune era, in quella data fattispecie, autore RAGIONE_SOCIALEa variazione RAGIONE_SOCIALEa natura  RAGIONE_SOCIALE‘area  e  considerando  la  non  coerente  interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 37, comma 53, d.l. 4 luglio 2006, n. 232.
18.1. Come in precedenza chiarito, l’obbligo dichiarativo è stato soppresso dall’art. 37, comma 53, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come modificato dall’art. 1, comma 174, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2006, n. 296, ma, secondo i precedenti menzionati, rimane, comunque, fermo «nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3 -bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del moRAGIONE_SOCIALEo unico informatico»(Cass. 22 dicembre 2022, n. 37505; Cass.17 luglio 2024, n. 19684 -anche con riguardo a tale decorrenza: Cass. 14 ottobre 2016, n. 20797; Cass. 2 novembre 2018, n. 28043; Cass. 25 gennaio 2023, n. 2321).
18.2. A tal proposito giova evidenziare come l’interpretazione giurisprudenziale secondo cui l’obbligo dichiarativo di cui al citato art. 10 non ammette equipollenti risale ad una lontana giurisprudenza -le cui statuizioni sono state tralaticiamente ribadite in seguito – che fonda la sua ratio sulla circostanza che la formale denuncia mette il Comune nella certa conoscenza di una modificazione dalla quale potrebbe scaturire un diverso ammontare d’imposta e lo pone pertanto nella condizione di esercitare un controllo di verità e congruità RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione. Il principio esposto è stato maturato in un momento storico in cui non era stato ancora valorizzato appieno il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 RAGIONE_SOCIALEo Statuto del Contribuente ed in epoca anteriore alla entrata in vigore del summenzionato art. 37, che ha previsto la soppressione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo dichiarativo di cui all’art. 10 d.lgs. n. 504/1992.
18.3. Tuttavia, non va trascurato che l’inderogabilità RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione prevista dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992,  n.  504,  al  di  fuori  RAGIONE_SOCIALEe  espresse  ipotesi  in  cui  è  stato soppresso il relativo obbligo (con decorrenza dall’1 gennaio 2009, da  parte  RAGIONE_SOCIALE‘art.  36,  comma  53,  del  d.l.  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), è stata recentemente dalla giurisprudenza di legittimità ridimensionata in relazione a fattispecie particolari in cui il presupposto di fatto era noto all’ente impositore già prima RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo (sia pure in relazione a finalità diverse dall’accertamento o dalla riscossione RAGIONE_SOCIALE‘imposta: Cass., Sez. Trib., 8 maggio 2023, n. 12226). Così, in particolare, secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di IMU (e, già prima, di ICI), nell’ipotesi di immobile inagibile, l’imposta va ridotta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 3, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 4, comma 5, lett. b), del d.l. 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (e, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ICI, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), nella misura del 50% anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212), di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti all’ente impositore (art. 6, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212) (con riguardo all’ICI: Cass. 10 giugno 2015, n. 12015; Cass. 21 settembre 2016, n. 18453; Cass. n. 12304 del 17/05/2017; Cass. 29 maggio 2020, n. 10314; Cass. 11 dicembre 2020, n. 28251; Cass. 22 aprile 2021, n. 10724; -con riguardo all’IMU: Cass. 30 dicembre 2020, n. 29901; Cass. 26 marzo 2021, n. 8592; Cass. 22 aprile 2021, n. 10724; Cass. 18 novembre 2021, n. 35474; Cass. 16 gennaio 2023, n. 1016; Cass. 2 marzo 2023, n. 6270; Cass. 11 luglio 2023, n. 19665). Da cui discende il corollario che nessun altro onere probatorio grava sul
contribuente (23531/2008), con la conseguenza che va comunque riconosciuta la riduzione RAGIONE_SOCIALE‘imposta dovuta.
18.4.In consonanza con l’orientamento ora richiamato, questa Corte ha anche deciso che, in tema di ICI, qualora l’immobile sia adibito a negozio o bottega direttamente dal soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta, ed il Comune, con apposito regolamento, abbia stabilito, per tali casi, il diritto a fruire di aliquota agevolata (nei limiti di quanto previsto dall’art. 6 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504) ancorchè il contribuente abbia l’onere di presentare una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per il godimento RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione, quest’ultima spetta comunque al contribuente, ancorché questi non abbia presentato la relativa dichiarazione, poiché, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente – sancito dall’art. 10, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge 7 luglio 2000, n. 212, di cui costituisce espressione la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa stessa legge – a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (Cass., 17 maggio 2017, n. 12304; Cass. n. 10314 RAGIONE_SOCIALE’11 maggio 2020). Siffatto orientamento è stato ribadito anche in relazione alla previsione del regolamento comunale che subordinava la riduzione RAGIONE_SOCIALE‘ICI su un immobile concesso dal proprietario in uso gratuito ai genitori (Cass. 30 giugno 2021, n. 18446) o al figlio (Cass. 28 marzo 2019, nn. 8627 8628 e 8629; Cass.10 maggio 2019, n. 12485) alla preventiva comunicazione di una domanda di variazione concernente siffatta circostanza. 18.5. Ancora, è stato affermato che, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ICI e RAGIONE_SOCIALE‘IMU, anche in difetto di dichiarazione preventiva da parte dei contribuenti, l’area pertinenziale può considerarsi parte integrante del fabbricato a cui essa accede, perdendo autonoma rilevanza ai fini impositivi, nonostante l’edificabilità risultante dalle previsioni RAGIONE_SOCIALEa pianificazione urbanistica (generale ed attuativa), sempre che
l’ente impositore abbia avuto contezza (attraverso l’acquisizione di documenti  o  l’assunzione  di  informazioni,  anche  se  per  finalità extratributarie) del vincolo di pertinenzialità -desumibile dall’accertamento in fatto RAGIONE_SOCIALEa stabile e durevole destinazione del bene accessorio a servizio o ornamento del bene principale – prima RAGIONE_SOCIALE‘anno  di  imposta  a  cui  si  riferisce  l’avviso  di  accertamento (Cass.8 maggio 2023, n. 12226).
18.6. In altri termini, in omaggio al principio RAGIONE_SOCIALEa leale collaborazione e RAGIONE_SOCIALEa buona fede, sancito dall’art. 10, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge 7 luglio 2000. n. 212, l’inosservanza di un adempimento che costituisce un presupposto solo formale per il godimento di un’agevolazione non impedisce di riconoscere il diritto al beneficio del contribuente che abbia i requisiti per usufruire RAGIONE_SOCIALEo stesso, tanto più ove essi risultino da documentazione in possesso RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore (Cass. 17 maggio 2017, n. 12304; Cass. 15 marzo 2019, n. 7414; Cass. 28 marzo 2019, nn. 8627, 8628 e 8629; Cass. 10 maggio 2019, n. 12485; Cass. 18 luglio 2019, n. 19316; Cass. 30 giugno 2021, n. 18446).
18.7. Principi affini sono stati ribaditi in tema di IMU, affermando che, anche dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 37, comma 53, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, in coerenza con i principi sanciti dagli artt. 6, comma 4, e 10, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge 7 luglio 2000, n. 212 (Cass. 6 settembre 2017, n. 20812; Cass. 20 giugno 2018, n. 16227; Cass. 20 febbraio 2020, n. 4411) la permanenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione valga soltanto per le fattispecie in cui il presupposto di fatto per beneficiare di una riduzione (o, a maggior ragione, di un’esenzione) sia sopravvenuto a partire dall’anno di imposta 2008, ma non sia ancora venuto a conoscenza (attraverso l’acquisizione di documenti o l’assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore (Cass., Sez. Trib., 8 maggio 2023, n. 12226).
19. La centralità del principio discende dal rilievo preliminare che lo stesso sistema disegnato dallo Statuto del contribuente fornisce un complesso di regole di comportamento a carico RAGIONE_SOCIALEe parti, la cui violazione rileva in sé ai fini RAGIONE_SOCIALEa stessa legittimità formale RAGIONE_SOCIALE‘atto solo in particolari casi. Questa Corte, con la sentenza n. 17576 del 10 ottobre 2002 ha ampiamente esaminato l’ambito e la portata applicativa del principio di tutela RAGIONE_SOCIALE‘affidamento e RAGIONE_SOCIALEa buona fede, rilevando, in primo luogo, che il principio RAGIONE_SOCIALEa tutela del legittimo affidamento del cittadino trova la sua base costituzionale nel principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge (art. 3 Cost.) e costituisce un elemento essenziale RAGIONE_SOCIALEo Stato di diritto» limitandone l’attività legislativa e amministrativa ed è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico ed anche nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa materia tributaria, dove è stato reso esplicito dall’art. 10, comma primo, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212 del 2000. In questa prospettiva, la Corte ha precisato il significato che deve essere attribuito a termini quali «collaborazione» e «buona fede». Il primo trova il suo riferimento, dal lato RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria, nei principi di «buon andamento», «efficienza» e «imparzialità» RAGIONE_SOCIALE‘azione amministrativa tributaria di cui all’articolo 97, primo comma, Cost.; dal lato del contribuente, invece, vengono in rilievo quei «comportamenti non collidenti con il dovere, sancito dall’articolo 53, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione e imposto a “tutti” i contribuenti, di “concorrere alle spese pubbliche in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro capacità contributiva”». Il termine «buona fede», invece, «se riferito all’amministrazione finanziaria, coincide, almeno in gran parte, con i significati attribuibili al termine “collaborazione”, posto che entrambi mirano ad assicurare comportamenti RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione stessa “coerenti”, vale a dire “non contraddittori” o “discontinui” (mutevoli nel tempo)».
19.1.  La  portata  generale  del  principio  affermato  dall’art.  10, comma  1,  cit. comporta, dunque, la necessità di correlarne
l’applicazione alle caratteristiche proprie RAGIONE_SOCIALEa specifica fattispecie, dovendosi aver riguardo agli obiettivi cui  mirava la corretta attuazione RAGIONE_SOCIALE‘atto, del procedimento o RAGIONE_SOCIALEo svolgersi del rapporto impositivo.
19.2. Il principio di collaborazione e buona fede permea, dunque, la disciplina tributaria, senza che la sua tutela – pur tipizzata in talune più ricorrenti ipotesi – sia ancorata a schemi precostituiti e al moRAGIONE_SOCIALEo formale RAGIONE_SOCIALEa validità/invalidità RAGIONE_SOCIALE‘atto, anzi richiedendo una declinatoria in concreto in relazione alla diversità RAGIONE_SOCIALEe fattispecie e RAGIONE_SOCIALEe situazioni (Cass. 17 maggio 2017, n. 12304; Cass. 15 marzo 2019, n. 7414; Cass. 28 marzo 2019, nn. 8627, 8628 e 8629; Cass. 10 maggio 2019, n. 12485; Cass. 18 luglio 2019, n. 19316; Cass. 30 giugno 2021, n. 18446).
20.  Sotto  altro  profilo,  occorre  ricondurre  la  trama  normativa  ad una  coerente  correlazione  tra  obblighi  posti  a  carico  RAGIONE_SOCIALE‘ente impositivo e quelli gravanti sul contribuente.
20.1.Difatti, se la violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo legale gravante sull’amministrazione di comunicare la variazione relativa alla natura edificabile del terreno non esonera, secondo l’interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità, il contribuente dall’onere di versare interessi e sanzioni – ascendendo l’onere dalla rilevanza tributaria dall’avvenuta destinazione edificatoria RAGIONE_SOCIALE‘area, in quanto adottata con uno strumento assoggettata a forme di pubblicità legale che per il loro carattere generale e normativo debbono ritenersi da questi conosciuti o conoscibili ( ex pluribus Cass. 5 settembre 20222, n. 6064) – allora deve essere riconsiderato il principio di diritto affermato reiteratamente da questa Corte secondo cui l’assenza in capo al Comune RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di comunicare la variazione non esimerebbe il contribuente dall’obbligo dichiarativo.
20.2. Se l’obbligo gravante sull’amministrazione di comunicare una circostanza prevista da uno strumento generale conoscibile si rivela
in  realtà  superfluo  e  del  tutto  privo  di  effetti,  anche  in  punto  di sanzioni, in ragione appunto  RAGIONE_SOCIALEa pubblicità legale cui  sono soggetti gli strumenti urbanistici, imporre al contribuente l’obbligo di  dichiarare una circostanza inferibile da una previsione generale adottata dallo stesso ente impositore (ed assoggettata a pubblicità legale) si rivela del pari incongruente.
20.3.Ebbene, alla luce del precetto di cui al cit. art. 10, la ratio RAGIONE_SOCIALEa soppressione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo dichiarativo prevista dall’art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006 – secondo cui resta fermo l’obbligo di presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del moRAGIONE_SOCIALEo unico informatico -, che va individuata nella irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione tutte le volte in cui il dato imponibile da dichiarare sia comunque conoscibile attraverso le procedure telematiche, è ravvisabile altresì in tutte le ipotesi in cui il dato imponibile sia già a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore.
20.4. In conclusione, l’obbligo dichiarativo a carico del contribuente non sopravvive neppure nelle ipotesi di elementi ed informazioni già acquisite aliunde dall’ente impositore e, dunque, non solo in quelle situazioni in cui esse sono agevolmente acquisibili tramite le summenzionate procedure telematiche e banche catastali -, traducendosi altrimenti in un mero formalismo privo di contenuto: pertanto, la presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione si rivela superflua allorquando correlata alla trasformazione RAGIONE_SOCIALEa destinazione (urbanistica) di un’area rimessa alle prescrizioni RAGIONE_SOCIALEa pianificazione urbanistica comunale e, dunque, variazione deliberata dall’ente medesimo.
20.5.  E’ del resto evidente come, in tale fattispecie, si vada ben oltre la mera ‘conoscenza’ in capo al Comune, comunque acquisita, RAGIONE_SOCIALEa  variazione  di  imponibilità,  derivando  tale  conoscenza  da
un’attività  qualificata  che  dal  Comune  stesso –  assunto  nella  sua organica unitarietà, pur in presenza di una più o meno complessa articolazione funzionale interna – direttamente promana. Ed anzi, a ben vedere, ad essere prodotta da questa attività qualificata non è, quantomeno in primo luogo, neppure la ‘conoscenza’ RAGIONE_SOCIALEa variazione degli elementi RAGIONE_SOCIALEa imposizione, quanto -ancor più in radice -proprio  la genesi  in  sé RAGIONE_SOCIALEa variazione  (la  diversa destinazione urbanistica impressa all’area).
21. Va dunque affermato il principio secondo cui « l’onere dichiarativo RAGIONE_SOCIALEa variazione degli elementi di imposizione previsto dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Ici) e, nell’IMU, dall’art. 13, comma 12 -ter, d.l. n. 201 del 2011, art. 13 (e successivamente imposto dall’art. 1, comma 769, legge 27 dicembre 2019, n. 160) non sussiste nell’ipotesi in cui la variazione consista nella sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile in forza RAGIONE_SOCIALEo strumento urbanistico generale adottato dall’ente impositore».
22.Sulla scorta di quanto sin qui osservato, va accolto il sesto motivo di ricorso principale in relazione all’omessa pronuncia in merito all’applicazione del cumulo giuridico RAGIONE_SOCIALEe sanzioni, respinti gli altri mezzi ed assorbito l’ultimo motivo; va respinto altresì il ricorso incidentale proposto dal Comune. La sentenza impugnata va cassata con rinvio RAGIONE_SOCIALEa controversia per nuovo esame (in ordine alla sola questione RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità del cumulo giuridico) alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. 
P.Q.M.
La Corte
accoglie  nei  limiti  di  cui  in  motivazione,  il  sesto  motivo  di  ricorso principale,  respinti  gli  altri  mezzi  ed  assorbito  l’ultimo  motivo  del
ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale proposto dal Comune;  cassa  la  sentenza  impugnata  in  relazione  alla  parte  di motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità;
v.to  l’art.  13,  comma  1  quater,  d.P.R.  n.  115  del  2002,  come modificato dalla legge n. 228 del 2012; – dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente  in  via  incidentale,  di  un  ulteriore  importo  a  titolo  di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  RAGIONE_SOCIALEa  Corte  di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 17 settembre 2025.
Il Consigliere relatore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME