Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 560 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 560 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 09/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22909/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
DI PEDE NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n. 1867/2024 depositata il 20/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME impugnava l’avviso n. n. 1293, prot. n. 68069 del 09/11/2018, con cui il Comune di RAGIONE_SOCIALE accertava l’omesso versamento dell’IMU per l’annualità 2013, sugli immobili siti in RAGIONE_SOCIALE e distinti in catasto al Fg. 68, p.lle 804, 812 e 814, ed al Fg. 83, p.lle 56, 1054 e
1055, rilevando una duplicazione del tributo con riferimento al terreno distinto in catasto al Fg. 83, p.lla 56 e contestando, comunque, la debenza del tributo, in quanto titolare di azienda agricola nonché per essere, l’immobile , sito sulla p.lla 1055 del Fg. 83, fabbricato rurale strumentale.
2.La Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il ricorso in ragione della qualifica soggettiva di coltivatore diretto del contribuente.
3.Con sentenza n. 1867/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del RAGIONE_SOCIALE respingeva il gravame in ragione della asserita conoscenza, da parte del Comune di RAGIONE_SOCIALE, della qualifica di coltivatore diretto del contribuente.
In particolare, la Corte distrettuale evidenziava come il libretto di controllo del carburante recasse nell’intestazione il logo della Regione RAGIONE_SOCIALE e del Comune RAGIONE_SOCIALE, datato in ogni sua pagina, riportando la data dell’11.02.2011, 22.06.2012 e 10.06.2009. Aggiungeva che . Specificava, infine, che il Comune già al momento della notifica dell’avviso di accertamento era a conoscenza della qualifica soggettiva del Di COGNOME; disapplicando, quindi, il comma 2 dell’art. 9 del regolamento comunale che impone l’obbligo dichiarativo in quanto in contrasto con le norme di legge e con il principio di semplificazione degli adempimenti del contribuente.
Per la cassazione di detta pronuncia, ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, il Comune di RAGIONE_SOCIALE, integrato da memorie difensive depositate in prossimità dell’udienza.
Il contribuente è rimasto intimato.
MOTIVI DI DIRITTO
L’unico motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza impugnata , deducendo l’apparenza motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui il decidente acriticamente ha giudicato meritevoli di esenzione i terreni oggetto dell’accertamento, sulla scorta del solo possesso del requisito soggettivo, peraltro non disconosciuto dall’ente impositore, senza verificare l’adempimento o meno dell’onere dichiarativo, il cui assolvimento è indispensabile ai fini della fruizione del beneficio fiscale.
Si deduce che il diritto all’esenzione ai sensi dell’art. 13, comma 12 -ter, del d.l. n. 201/2011 presuppone l’onere di presentare la dichiarazione IMU, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sorge il diritto ad un’esenzione o ad una riduzione conseguente al possesso di una qualifica soggettiva. Si soggiunge che nel paragrafo 1.3 delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU (D.M. 30 ottobre 2012), è indicato che l’obbligo dichiarativo grava a carico dei c.d. i.a.p., nei casi in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate (a maggior ragione, quindi, nel caso in cui una dichiarazione non sia mai stata presentata. Si assume che la pronuncia appellata è illegittima laddove non ha considerato che il contribuente non ha mai presentato detta dichiarazione, invece necessaria proprio per poter usufruire dell’invocata agevolazione tributaria, e laddove afferma, apoditticamente, che .
2. Il motivo di ricorso deduce contemporaneamente vizio motivazionale ed erronea valutazione in merito alla ritenuta non necessità della previa dichiarazione ai fini Imu.
I profili di inammissibilità della censura sono vari, a cominciare dal canone censorio prescelto (art. 360, primo comma, num. 3 e 4, c.p.c.), non integrando l’apparente motivazione una violazione di legge sostanziale (semmai processuale ai sensi dell’art. 112 c.p.c.), (cfr., tra le tante, Cass., Sez. III, 7 giugno 2023, n. 18318 e la giurisprudenza ivi citata).
Tuttavia, pur di fronte ad un motivo c.d. ‘misto’ ( di per sé inammissibile) è possibile operare (cfr. Cass. n. 39169/2021, che richiama Cass. n. 26790/2018, Cass. n. 19893/2017, Cass. n. 7009/2017, Cass, Sez. Un., n. 9100/2015, Cass., Sez. Un., n. 17931/2013; Cass., Sez. Un., n. 32415/2021), una risistemazione dei motivi, ricostruendoli sotto il profilo del vizio di motivazione rilevante e di violazione di legge.
3. In relazione alla eccepita carenza di motivazione relativa alla dedotta apodittica statuizione secondo la quale il Comune di RAGIONE_SOCIALE era a conoscenza della qualifica soggettiva del Di COGNOME, si osserva che il decidente ha così statuito . Argomentando la conoscenza da parte dell’ente locale della qualifica soggettiva del contribuente dalla produzione documentale e specificamente dal libretto
per l’acquisto del carburante per uso agricolo -rilasciato dall’RAGIONE_SOCIALE – con il logo della Regione RAGIONE_SOCIALE e del Comune RAGIONE_SOCIALE, aggiungendo che il contribuente era in possesso di certificazione Cia del 12 maggio 2019 da cui risultava titolare di omonima azienda agricola e regolarmente iscritto alla gestione ‘ coltivatore diretto’ presso l’RAGIONE_SOCIALE dall’anno 1991, non avendo la qualifica di coltivatore diretto mai subito variazioni.
E, dunque, escludeva l’obbligo dichiarativo come da istruzioni di cui al d.m. del 30 ottobre 2012, specificando che .
In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata ; l’obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale» è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1093 del 1947, in cui
la Corte precisò che «l’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità» e che «le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti» (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonché la giurisprudenza ivi richiamata).
Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. Un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata). Deve quindi ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie,
ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, n. 22232 del 2016; conf. Cass. n. 14927 del 2017).
In tale grave forma di vizio non incorre la sentenza impugnata in quanto l’affermazione relativa alla acquisita conoscenza da parte del Comune della qualifica soggettiva del Di COGNOME risulta motivata sia con riferimento al libretto di acquisto del carburante che con riguardo all’iscrizione catastale dei terreni e dei fabbricati.
4.Quanto alla predicata violazione di legge, la ragione di contestazione sconta un insanabile vizio.
I giudici di merito hanno ritenuto superflua la dichiarazione Imu ritenendo l’amministrazione comunale a conoscenza della qualifica soggettiva del Di COGNOME e dell’attività svolta, in quanto assegnatario di carburante a prezzo agevolato per uso agricolo, come risultante dalla documentazione prodotta (libretto della Regione e del Comune) per l’assegnazione della domanda di carburante tenuto dall’ufficio U.M.A..
Senonché tale ratio decidendi , che qui rimane del tutto impregiudicata, non è stata impugnata dall’amministrazione ricorrente. Al riguardo, occorre precisare che il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione della rilevanza della carenza dell’obbligo dichiarativo, obbligo ritenuto ultroneo dalla Corte in considerazione della pregressa conoscenza da parte del comune della qualità soggettiva del contribuente e dell’attività dallo stesso svolta.
Ne consegue che l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere. Pertanto, il motivo che non rispetti tale requisito si deve considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In
riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un ‘non motivo’, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. e nell’art. 375 c.p.c. con il riferimento alla ‘mancanza dei motivi’. Tanto si verifica nel caso di specie, nel quale la società ricorrente con il motivo di ricorso non attinge la sopra evidenziata ratio della decisione, così incorrendo nella ora rilevata inammissibilità: essa, invero, anziché censurare la specifica ragione della reputata conoscenza del Comune in ordine ai requisiti per usufruire dell’esenzione, si limita a sostenere che l’esenzione Imu esige l’obbligo dichiarativo.
6. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366 n. 4 c.p.c., in quanto è inammissibile il motivo che non si concreti in una critica puntuale della decisione impugnata nella sua ratio decidendi e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere tali, debbono concretamente considerare le ragioni che sorreggono la decisione impugnata e da dette ragioni non possono prescindere (cfr. fra le tante Cass. n. 22880/2021; Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007).
7.All’inammissibilità del ricorso consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo a titolo di doppio contributo unificato, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione il 4 dicembre 2025 .
Il Presidente NOME COGNOME