Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6175 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6175 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/03/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 18302/2020 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Comune di Avellino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME, con studio in L’Aquila (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: EMAIL, elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma del medesimo difensore, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
ICI IMU RISCOSSIONE CARTELLA DI PAGAMENTO DECADENZA DEL POTERE DI RISCOSSIONE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania -sezione staccata di Salerno il 15 ottobre 2019, n. 7733/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30 gennaio 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso sulla base di sei motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania -sezione staccata di Salerno il 15 ottobre 2019, n. 7733/04/2019, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento n. 0010203A016 del 19 settembre 2016 per omessa presentazione della dichiarazione per l’IMU relativa agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 e per la TASI relativa agli anni 2014 e 2015, in relazione a due fabbricati ubicati in Avellino alla INDIRIZZO nonché ad un terreno ubicato in Avellino alla INDIRIZZO ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti del Comune di Avellino avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Avellino il 5 ottobre 2017, n. 1306/01/2017, con compensazione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva respinto il ricorso originario del contribuente – sul rilievo che nessuna omissione di pronuncia era imputabile al giudice di primo grado; che la potestà impositiva era stata esercitata senza oltrepassare il termine quinquennale di decadenza; che la sopravvenuta edificabilità dell’area in questione ( per l’ adozione del P.U.C. nell’anno 2008) impone va la presentazione di una denuncia di variazione, che, invece, era stata omessa, non potendo ravvisarsi la diversa fattispecie di
dichiarazione erronea; che la mancata comunicazione al contribuente dell’edificabilità sopravvenuta non inficiava la validità dell’avviso di accertamento; che le delibere comunali in materia di valori delle aree omogenee del territorio comunale non devono essere allegate all’atto impositivo, essendo soggette ad un peculiare regime di pubblicità legale; che l’avviso di accertamento conteneva un’adeguata motivazione, essendo riportati i dati catastali, la destinazione urbanistica ed il valore imponibile dell’ immobile.
Il Comune di Avellino ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Preliminarmente, si rileva che, con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato, al contempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 10 ss. del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c., in relazione all’art . 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., con riguardo al passo della sentenza impugnata che concerne l ‘e ccepita decadenza dell’ente impositore dall’esercizi o del potere impositivo, la quale è stata esclusa dal giudice di appello per l’incompiuta decorrenza del termine quinquennale in riferimento all’inadempienza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione ex art. 13, comma 12ter , del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per la sopravvenuta edificabilità del terreno (a seguito dell’adozione del P.U.C. nell’anno 2008) .
In particolare, la sentenza impugnata ha così motivato: «(…) nella fattispecie si verte in materia non già di erronea dichiarazione (come sostenuto dall’appellante), bensì di
omessa dichiarazione, per la quale vige il più ampio termine decadenziale di cinque anni, a decorrere da quello successivo a quello in cui la dichiarazione andava resa, sicché, tenuto conto delle annualità interessate dall’avviso, questo risulta essere stato tempestivamente notificato ».
2. Secondo la richiamata disposizione: « I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012 ».
Dunque, l’obbligo dichiarativo, che è stato soppresso dall’art. 37, comma 53, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, così come modificato dall ‘art. 1, comma 174, dell a legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane, comunque, fermo « nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i
quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico ».
Per cui, il mutamento di destinazione urbanistica di un terreno agricolo, la cui edificabilità sia sancita da sopravvenute variazioni dello strumento urbanistico generale, costituisce specifico oggetto dell’obbligo dichiarativo, incidendo sul la determinazione del valore venale ai fini della liquidazione del tributo.
Ora, l’imprescindibilità della dichiarazione prevista dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (prima della soppressione del relativo obbligo, con decorrenza dall’1 gennaio 2009, da parte dell’art. 36, comma 53, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), nonché della dichiarazione prevista dall’art. 13, comma 12 -ter , del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo inserito dall’art. 4, comma 5, lett. i), del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e modificato dall’art. 9, comma 3, lett. b), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo le rispettive discipline dell’ICI e dell’IMU, è stat a recentemente attenuata e ridimensionata in relazione a fattispecie in cui il presupposto di fatto era preventivamente venuto a conoscenza dell’ente impositore (sia pure in relazione a finalità diverse dall’accertamento o dalla riscossione dell’imposta) (Cass., Sez. Trib., 8 maggio 2023, n. 12226).
C osì, in particolare, secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di IMU (e, già prima, di ICI), nell’ipotesi di immobile inagibile, l’imposta va ridotta, ai sensi dell’art. 13, comma 3,
lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 4, comma 5, lett. b ), del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (e, ai fini dell’ICI, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), nella misura del 50% anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212), di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212) (con riguardo all’ICI: Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2015, n. 12015; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2016, n. 18453; Cass., Sez. 6^-5, 29 maggio 2020, n. 10314; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2020, n. 28251; Cass., Sez. 6^-5, 22 aprile 2021, n. 10724; -con riguardo all’IMU: Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29901; Cass., Sez. 6^- 5, 26 marzo 2021, n. 8592; Cass., Sez. 6^-5, 22 aprile 2021, n. 10724; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35474; Cass., Sez. 6^-Trib., 16 gennaio 2023, n. 1016; Cass., Sez. Trib., 2 marzo 2023, n. 6270; Cass., Sez. Trib., 11 luglio 2023, n. 19665).
A nalogo principio è stato ribadito anche per l’esenzione da IMU per i fabbricati colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012, ai sensi de ll’art. 8, comma 3, del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 (Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2023, nn. 4555 e 4562).
I n lineare sintonia con l’orientamento ora richiamato, questa Corte ha anche deciso che:
in tema di ICI, qualora l’immobile sia adibito a negozio o bottega direttamente dal soggetto passivo dell’imposta, ed il Comune, con apposito regolamento, abbia stabilito, per tali casi, il diritto a fruire di aliquota agevolata (nei limiti di quanto previsto dall’art. 6 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504) ove il contribuente presenti una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per il godimento dell’agevolazione, essa spetta comunque al contribuente, ancorché questi non abbia presentato la suddetta dichiarazione, poiché, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente – sancito dall’art. 10, comma 1, della legge 7 luglio 2000, n. 212, di cui costituisce espressione la previsione dell’art. 6, comma 4, della stessa legge – a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2017, n. 12304);
che, in tema di ICI, in omaggio al principio della leale collaborazione e della buona fede, sancito dall’art. 10, comma 1, della legge 7 luglio 2000. n. 212, l’inosservanza di un adempimento che costituisce un presupposto solo formale per il godimento di un’agevolazione non impedisce di riconoscere il diritto al beneficio del contribuente che abbia i requisiti per usufruire dello stesso, tanto più ove essi risultino da documentazione in possesso dell’ente impositore (Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2017, n. 12304; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7414; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2019, nn. 8627, 8628 e 8629; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2019, n. 12485; Cass., Sez.
5^, 18 luglio 2019, n. 19316; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2021, n. 18446);
– che, in particolare, sulla scorta di tale principio, la Suprema Corte ha confermato il riconoscimento dell’aliquota agevolata prevista dal regolamento comunale per le unità immobiliari concesse in locazione, nonostante il contribuente avesse omesso la comunicazione al Comune, prevista dallo stesso regolamento, dell’esistenza dei contratti di locazione, in quanto la medesima decisione aveva accertato che gli immobili erano locati e che i relativi contratti erano noti all’amministrazione in quanto regolarmente registrati (Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2019, n. 19316); tale orientamento è stato ribadito anche in relazione alla previsione dal regolamento comunale che subordinava la riduzione dell’ICI su un immobile concesso dal proprietario in uso gratuito ai genitori (Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2021, n. 18446) o al figlio (Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2019, nn. 8627, 8628 e 8629; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2019, n. 12485) alla preventiva comunicazione di una domanda di variazione concernente siffatta circostanza.
Ancora, è stato affermato, a i fini dell’ICI e dell’IMU, anche in difetto di dichiarazione preventiva da parte dei contribuenti, l’area pertinenziale può considerarsi parte integrante del fabbricato a cui essa accede, perdendo autonoma rilevanza ai fini impositivi, nonostante l’edific abilità risultante dalle previsioni della pianificazione urbanistica (generale ed attuativa), sempre che l’ente impositore abbia avuto contezza (attraverso l’acquisizione di documenti o l’assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) del vincolo di pertinenzialità desumibile dall’accertamento in fatto della stabile e durevole destinazione del bene accessorio a servizio o ornamento del bene principale prima dell’anno di imposta a
cui si riferisce l’avviso di accertamento (Cass., Sez. Trib., 8 maggio 2023, n. 12226).
4. Dunque, c on riguardo all’IMU, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 37, comma 53, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in coerenza con i principi sanciti dagli artt. 6, comma 4, e 10, comma 1, della legge 7 luglio 2000, n. 212 (che, si rammenta, costituiscono pur sempre criteri guida per il giudice in sede di applicazione ed interpretazione delle norme tributarie, anche anteriormente vigenti, per risolvere eventuali dubbi ermeneutici -Cass., Sez. 5^, 6 settembre 2017, n. 20812; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2018, n. 16227; Cass., Sez. 5^, 20 febbraio 2020, n. 4411), si è ritenuto che l’eccezionale conservazione dell’obbligo della dichiarazione valga soltanto per le fattispecie in cui il presupposto di fatto per beneficiare di una riduzione (o, a maggior ragione, d i un’ esenzione) sia sopravvenuto a partire dall’anno di imposta 2008, ma non sia ancora venuto a conoscenza (attraverso l’acquisizione di documenti o l’assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) dell’ente impositore (Cass., Sez. Trib., 8 maggio 2023, n. 12226).
Su tali premesse, considerando che l’edificabilità dei terreni è rimessa alle prescrizioni della pianificazione urbanistica comunale, alla luce del l’evoluzione giurisprudenziale sull” attenuazione ‘ dell’obbligo dichiarativo con riferimento ad atti o fatti già noti aliunde agli organi o agli uffici dell’amministrazione comunale , è inevitabile l’esigenza di un ponderato ripensamento anche con riguardo all ‘indispensabilità della dichiarazione prevista dall’art. 13, comma 12 -ter , del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, per la specifica fattispecie della trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile a
seguito di mutamento della destinazione urbanistica, la cui conoscenza è insita in re ipsa nella preparazione e nell’adozione del P.U.C.
Pertanto, stante la rilevanza decisoria della predetta questione, che assume un’indubbia valenza nomofilattica, si rende opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
P.T.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 30 gennaio