Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15919 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15919 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 31/01/2025
ICI – VALORE IMPONIBILE AREE INFRASTRUTTURALI OBBLIGO DICHIARATIVO
VALORE –
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11839/2019 del ruolo generale, proposto
DA
il COMUNE DI CASAZZA (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede alla INDIRIZZO, in persona del Sindaco pro tempore, dr. NOME COGNOME rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina da intendersi poste in calce al ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, con sede in Casazza (BG), alla INDIRIZZO, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME rappresentata e difesa, in
Numero sezionale 767/2025
ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al controricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE). Numero di raccolta generale 15919/2025 Data pubblicazione 14/06/2025
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 18/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia -Sezione distaccata di Brescia -Sezione 3 – depositata in data 3 gennaio 2019, notificata il 15 febbraio 2019.
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 31 gennaio 2025.
CONSIDERATO CHE
oggetto di controversia è l’avviso di accertamento in atti con cui il Comune di Casazza liquidò una maggiore ICI per l’anno 2010 pari a complessive 7.135,98 €, in relazione all’area fabbricabile di mq. 16.8000,00 accertata in capo alla società, stimata nella misura di 85 €/mq, applicando, altresì, la sanzione di 6.590,00 € per l’omessa dichiarazione;
con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale della Lombardia -Sezione distaccata di Brescia -accoglieva l’appello principale proposto dalla contribuente e rigettava quello incidentale avanzato dal Comune, così riformando parzialmente la pronuncia appellata;
2.1. nello specifico, quanto all’appello principale, osservava che:
-l’area imponibile doveva essere computa al netto dell’errore catastale rilevato dal perito di parte (l’estensione della particella era di 4.284 e non di 7.340 come indicata in catasto), nonché della superfice di proprietà di terzi, oltre che dell’area da cedere al
Comune, per cui la superfice da sottoporre a tassazione (al valore di 85,00 €/mq) si adeguava alla misura di 13.460,25 mq; Numero sezionale 767/2025 Numero di raccolta generale 15919/2025 Data pubblicazione 14/06/2025
-doveva essere decurtata la somma di 225.208,68 €, corrispondente ai costi sostenuti dalla contribuente per rendere l’area fabbricabile;
non andava presentata dalla società alcuna dichiarazione ai fini ICI per l’anno 2010, essendo il Comune « a conoscenza della situazione » (v. pagina n. 3 della sentenza);
2.2. con riguardo all’appello incidentale proposto dal Comune, la Commissione considerava non applicabile il valore di 115,00 €/mq e non computabile l’apporto positivo delle opere di viabilità e di parcheggio, trattandosi di interventi aventi destinazione pubblica e non posti in essere a beneficio esclusivo delle future costruzioni;
avverso tale pronuncia il Comune di Casazza proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 10/11/12 aprile 2019, formulando quattro motivi d’impugnazione, depositando in data 20 gennaio 2025 memoria ex art. 380bis .1., c.p.c.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha resistito con controricorso notificato in data 17 maggio 2019.
RITENUTO CHE:
con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 5, c.p.c., il Comune ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 504/1992 ed il travisamento dei fatti;
1.1. sotto tale ultimo profilo, l’istante ha posto in evidenza come non vi fosse alcuna contestazione in ordine all’appartenenza delle aree soggette a tassazione e delle relative consistenze e che il
Numero sezionale 767/2025
Comune aveva già escluso dall’imposta la superfice di mq 1.045 relativa alle aree di terzi; Numero di raccolta generale 15919/2025 Data pubblicazione 14/06/2025
1.2. con riferimento, invece, alle aree destinate a strade, verde e parcheggi, che dovevano essere cedute al Comune per destinarle ad uso pubblico, l’ente territoriale ha ravvisato nella valutazione del Giudice regionale e nella relativa esclusione dalla tassazione la predetta violazione di legge, richiamando sul punto la giurisprudenza di legittimità secondo cui le aree cd. infrastrutturali (parcheggi, strade, verde privato etc.), anche se non oggetto di edificazione, partecipano unitariamente alla formazione del valore della superfice totale del comprensorio, conservando la loro vocazione edificatoria ed incidendo dette destinazioni sul valore venale del bene;
con la seconda doglianza il ricorrente ha lamentato, con riferimento al canone di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione falsa applicazione degli artt. 59, comma 1, d.lgs. n. 504/1992 e 2697 c.c., nella parte in cui il Giudice dell’appello ha decurtato dal non contestato valore unitario dell’area, pari a 85 €/mq, i costi di edificazione asseritamente sostenuti dalla ricorrente, benchè sopportati nell’anno 2014 e, quindi, in epoca successiva all’anno di imposta (2010), assumendo che in siffatti termini la Commissione avrebbe onerato l’amministrazione della correttezza del predetto stabilito dalla delibera comunale;
con la terza ragione di contestazione il Comune ha eccepito, con riguardo al parametro di cui all’art. 360, primo comma. num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 per aver decurtato dal valore venale del bene i costi di costruzione a posteriori, senza considerare che il valore unitario stabilito dall’ente impositore già aveva considerato detti costi di adattamento, con la conseguente duplice applicazione di detti oneri;
Numero sezionale 767/2025
Numero di raccolta generale 15919/2025
con il quarto motivo di impugnazione l’ente territoriale ha denunciato, con riguardo al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 40 d.lgs. n. 504/1992, per aver negato l’applicabilità delle sanzioni in ragione dell’insussistenza dell’obbligo dichiarativo posto a carico della contribuente, tenuto conto della conoscenza da parte del Comune «della situazione», senza considerare che l’omissione riguardava il valore dei beni, pure ricompreso nel citato obbligo; Data pubblicazione 14/06/2025
il quarto motivo presenta questioni già ritenute da questa Corte aventi rilevanza nomofilattica in ordine alla permanenza di un residuale obbligo dichiarativo di cui all’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504/1992 a fronte della sua soppressione da parte dell’art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006, in relazione a fattispecie in cui il presupposto di fatto era già noto all’ente impositore;
le ragioni che hanno indotto la Corte a rimettere l’esame della predetta questione in pubblica udienza, coinvolgendo sul punto le riflessioni delle parti e del Procuratore Generale, sono state ampiamente illustrate nell’ordinanza n. 6117/2025 ai cui contenuti è qui sufficiente riportarsi per disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, onde trattarla in pubblica udienza.
P.Q.M.
la Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per sua trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME