Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4687 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4687  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 4230-2019 R.G. proposto da:
COGNOME  NOME , rappresentato  e  difeso  dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale a margine del ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE ,  in  persona  del  Direttore  pro  tempore, rappresentata  e  difesa ope  legis dall’AVV_NOTAIO  GENERALE  COGNOMEO STATO
-controricorrente- avverso  la  sentenza  n.  4584/03/2018  della  COMMISSIONE  TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 2/7/2018;
udita la relazione della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  non partecipata  del  29/1/2025  dal  Consigliere  Relatore  AVV_NOTAIO  NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME  COGNOME  propone  ricorso,  affidato  a  quattro  motivi,  per  la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria  di  secondo  grado  del  Lazio  aveva  accolto  l’appello  erariale avverso la sentenza n. 28966/2016
, in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso accertamento  con  il  quale  l’Ufficio  aveva  disposto,  ai  sensi  dell’art.  1, comma 335,  della  L.  311/2004,  in  conformità  al  Dpr  n.  138/1998,  che dispone la revisione generale RAGIONE_SOCIALE zone censuarie e RAGIONE_SOCIALE tariffe di estimo RAGIONE_SOCIALE  unità  immobiliari  urbane  in  relazione  a  microzone  che  presentino caratteri di omogeneità,  la  revisione parziale del  classamento  degli immobili del ricorrente siti in Roma.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con il primo ed il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 1 commi 335 e 339 della legge 30.12.2004 n. 331 e dell’art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 per avere la Commissione tributaria regionale respinto l’appello ritenendo correttamente motivato l’atto impugnato, risultando sufficiente, in caso di riclassamento, il solo riferimento allo scostamento tra valore catastale e quello medio di mercato nella microzona in misura superiore alla soglia di significatività, senza effettuare una valutazione specifica RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari,
1.2. Le censure, da esaminare congiuntamente e preliminarmente in applicazione del principio della ragione più liquida, vanno accolte in quanto attengono  alla  medesima  questione  su  quale  debba  essere  il  contenuto motivazionale  minimo  necessario  dell’atto  di  accertamento  per  rendere
adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa  la  revisione  parziale,  ai  sensi  dell’articolo  l,  comma  335, della  legge  311  del  2004,  del  classamento  RAGIONE_SOCIALE  unità  immobiliari  di proprietà privata site in microzone comunali c.d. anomale.
1.3.  In  questa  prospettiva  giova  ricordare  che  il  nostro  ordinamento catastale prevede tre ipotesi di revisione del classamento di un immobile urbano su iniziativa dell’amministrazione comunale.
1.4.  La  prima  è  quella  prevista  dalla  legge  n.  662  del  1996,  art.  3, comma 58, secondo cui il Comune può chiedere l’intervento dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per ottenere la revisione del classamento di un immobile, sia quando il classamento stesso risulti non aggiornato sia quando esso risulti palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche.
1.5.  Altra  ipotesi  è  quella  prevista  dall’articolo  l,  comma  336,  della legge  311  del  2004  e  riguarda  il  classamento  di  immobili  non  dichiarati ovvero di immobili che abbiano subito variazioni edilizie non denunziate.
1.6. La terza ipotesi è quella della cui applicazione si tratta nel presente giudizio ed è prevista dal comma 335 del medesimo articolo l della legge 311 del 2004, che così dispone: «La revisione parziale del classamento RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (in realtà tale regolamento non fornisce prescrizioni idonee a stabilire le modalità di rilevazione e di determinazione dei valori medi di mercato, neppure attraverso il richiamo agli articoli da 145 a 26 del regolamento approvato con D.P.R. 1142 del 1949), e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme RAGIONE_SOCIALE microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell’RAGIONE_SOCIALE del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339 ( ndr . il comma 339, in realtà, riguarda il provvedimento del direttore dell’agenzia RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE con cui sono stabilite le modalità tecniche e operative per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui ai commi 336 e 337, nulla quindi che interessi l’aggiornamento dei valori medi di mercato, e tale incongruenza testuale aggiunge un elemento di ulteriore difficoltà al già non agevole compito di interpretare con precisione la norma per quanto riguarda la definizione ed il calcolo dei suoi parametri numerici e quindi, in definitiva, per quanto riguarda la definizione e l’accertamento dei presupposti per l’applicazione di essa). L’RAGIONE_SOCIALE del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell’RAGIONE_SOCIALE medesima».
1.7.  È  necessario  sottolineare,  in  premessa,  che  le  tre  ipotesi  di revisione  del  classamento  sono  tra  loro  distinte  ed  hanno  presupposti, condizioni e procedure diverse.
1.8. Ne consegue che, se l’Amministrazione ha fatto ricorso ad una di tali ipotesi, non può poi, nel corso del giudizio, legittimare la sua pretesa invocando  condizioni  e  fattori  che  non  siano  rilevanti  per  la  specifica procedura di revisione intrapresa, anche se essi siano in ipotesi idonei a giustificare  la  revisione  del  classamento  nel  quadro  di  una  procedura diversa.
1.9. Le causae petendi RAGIONE_SOCIALE tre diverse ipotesi di revisione non sono quindi interscambiabili tra di loro e non possono essere sostituite in itinere , ed in questa prospettiva è stato infatti affermato che l’attribuzione d’ufficio di un nuovo riclassamento impone all’amministrazione di specificare in modo chiaro nell’avviso di accertamento le ragioni della modifica senza alcuna possibilità per l’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto nell’evidente fine di delimitare l’oggetto dell’eventuale giudizio contenzioso (cfr. Cass. n. 22900/2017).
1.10.  Con  riferimento  a  ciascuna  RAGIONE_SOCIALE  tre  ipotesi  di  revisione  del classamento  sopra  indicate  questa  Corte  ha  avuto  più  volte  modo  di enunciare  la  regola  della  necessità  di  una  rigorosa  –  e  cioè  completa, specifica  e  razionale  –  motivazione  dell’atto  di  riclassamento,  ma  questa esigenza di rigore e di specificità si pone anche nel senso della illegittimità
di improprie commistioni tra i profili motivazionali funzionali ad un tipo di riclassamento con quelli invece collegabili a riclassamenti di tipo diverso.
1.11.  Va  in  particolare  considerato,  a  tal  riguardo,  che,  mentre  le prime due RAGIONE_SOCIALE tre suddette ipotesi di revisione del classamento dipendono da (e debbono quindi essere motivate con riferimento a) fattori intrinseci  specificamente  riguardanti  il  singolo  immobile  considerato,  la terza  ipotesi,  che  è  quella  che  qui  viene  in  esame,  prevede  invece  un riclassamento  dovuto,  almeno  in  via  principale,  a  fattori  estrinseci  di carattere per così dire generale o collettivo.
1.12. Con riferimento a tale ultima previsione le Sezioni Unite (Cass., sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665, p. 11) hanno chiarito che, quando si procede all’attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’RAGIONE_SOCIALE competente deve specificare se il mutamento è dovuto ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano ( … ), trattandosi di uno dei possibili presupposti del classamento ( … ) e cioè di uno dei possibili fattori che possono determinare un aumento straordinario superiore alla media) del valore economico medio RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari presenti nella zona.
1.13. In particolare quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. l, comma 335, la ragione giustificativa non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, né la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339 ed elaborate con la det. direttoriale del 16 febbraio 2005 (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005), cui sono allegate linee guida definite con il concorso RAGIONE_SOCIALE autonomie locali.
1.14.  Nello  specifico,  l’intervento  è  possibile  nelle  microzone  «per  le quali il rapporto tra il valore medio di mercato ( … ) e il corrispondente
valore medio catastale si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme RAGIONE_SOCIALE microzone comunali» (comma 335).
1.15.  Per  il  D.P.R.  23  marzo  1998,  n.  138,  art.  2,  comma  l,  la microzona è una porzione del territorio comunale, spesso coincidente con l’intero  Comune,  che  presenta  omogeneità  nei  caratteri  di  posizione, urbanistici, storico-ambientali, socioeconomici, nonché nella dotazione dei servizi e infrastrutture urbane. in ciascuna microzona le unità immobiliari sono  uniformi  per  caratteristiche  tipologiche,  epoca  di  costruzione  e destinazione prevalenti.
1.16.  Questo  insieme  di  disposizioni  ribadisce  e  presuppone  che  il singolo  classamento  debba  avvenire  mediante  l’utilizzo  e  la  modifica  del reticolo di microzone, avente portata generale in ambito comunale.
1.17. Si tratta di atti amministrativi, non dissimili da altri di valenza urbanistica  e  di  natura  pianificatoria  o  programmatoria  per  la  P.A., essendo  volti  a  risolvere  specifici  problemi  tecnico-estimativi  posti  in astratto dall’ordinamento fiscale e destinati ad operare nei confronti di una generalità indeterminata di destinatari, individuabili solo ex post .
1.18. La norma, come è stato più volte evidenziato, prima da questa Corte (cfr. sentenza n. 21176/2016) e poi anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 249/2017), è diretta ad attenuare gli squilibri impositivi che possono  verificarsi,  per  effetto  della  intrinseca  variabilità  dei  valori  di mercato degli immobili, nell’applicazione di un sistema impositivo basato invece  su  valori  tendenzialmente  stabili  come  sono  di  fatto  le  rendite catastali.
1.19. Il sistema in esame prende in considerazione, in particolare, il fattore  di  determinazione  del  valore  economico  dell’immobile e  della  sua redditività costituito dalla sua posizione, congiuntamente alla considerazione dell’esistenza di zone omogenee che registrano incrementi dei  valori  medi  di  mercato  significativamente  maggiori  di  quelli  che interessano la generalità del territorio comunale.
1.20. Questi fenomeni di maggior crescita dei valori medi di mercato (con conseguente  maggiore  divaricazione  rispetto alle corrispondenti rendite catastali)  possono essere determinati da diversi fattori la varietà
dei quali corrisponde alla varietà dei fattori che possono influenzare l’andamento della domanda e la diversificazione di essa (con riferimento sia alle compravendite che alle locazioni), in quanto vi può essere, ad esempio, la valorizzazione di centri storici prima degradati e tutta quella varietà di altre manifestazioni del fenomeno c.d. di gentrificazione per cui divengono appetibili come indirizzi residenziali di buon livello socioeconomico anche zone prima considerate popolari o ultrapopolari o addirittura degradate, con conseguente generalizzazione di opere di restauro e ristrutturazione ad opera dei privati, oppure vi può essere la valorizzazione di zone abitative dovuta a particolari, specifiche migliorie urbanistiche o ambientali o ad altri fattori comunque idonei ad influenzare la domanda immobiliare.
1.21. Tali circostanze, peraltro, rilevano esclusivamente sul piano probatorio, nel senso che le stesse possono spiegare e quindi rendere verosimile l’affermazione di una crescita anomala (e cioè significativamente superiore a quella che si riscontra nella generalità del territorio comunale) del valori di mercato degli immobili di quella specifica microzona, ma quel che conta sul piano sostanziale è la risultante economica e cioè il maggior incremento del valore medio di mercato di quella zona rispetto all’incremento del valore medio di mercato degli immobili nell’intero territorio comunale.
1.22. Per effettuare tale valutazione comparativa degli incrementi di valore, la norma utilizza come termine di partenza il valore della rendita catastale, sulla base dell’implicito presupposto che essa sia stata determinata a suo tempo, per tutti gli immobili, in misura equivalente al rispettivo valore di mercato o comunque ad una pari quota di esso, ed in tal modo, la revisione di cui al comma 335 è funzionale alla presa in considerazione, a fini di perequazione e riallineamento, degli incrementi di valore di mercato interessanti l’intera microzona -e quindi, indirettamente, le unità immobiliari in essa comprese – e non anche a correggere eventuali errori di valutazione in sede di determinazione originaria della rendita catastale relativa alla singola unità immobiliare e
neppure ad aggiornare il  classamento  di esse  in  dipendenza  di  migliorie edilizie ad esse apportate.
1.23.  Ne  consegue  che  se  l’amministrazione  intende  procedere  alla revisione del classamento ai sensi dell’articolo l, comma 335 dovrà seguire un iter scomponibile, sul piano funzionale, in due fasi.
1.24. Nella prima l’Amministrazione – su cui grava sempre l’onere di dedurre e provare la causa petendi giustificativa dell’accertamento – ha l’onere di accertare, e preliminarmente, di specificare in modo chiaro, preciso e analitico, e quindi di provare i presupposti di fatto che legittimano nel caso di specie la c.d. riclassificazione di massa, nella seconda fase l’amministrazione ha l’onere di dedurre e provare i parametri, i fattori determinativi ed i criteri per l’applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare.
1.25. Relativamente alla prima fase è preliminare la suddivisione del territorio comunale in microzone che presentino al loro interno i caratteri di omogeneità previsti dall’articolo 2 del Regolamento emanato con D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138.
1.26. Occorre poi che l’unità immobiliare oggetto di accertamento sia situata in una RAGIONE_SOCIALE c.d. microzone anomale e cioè in una RAGIONE_SOCIALE microzone nelle quali, come prevede il comma 335, il rapporto tra il valore medio di mercato  RAGIONE_SOCIALE  unità  immobiliari  ivi  esistenti  e  il  corrispondente  valore medio  catastale è significativamente maggiore dell’analogo rapporto relativo all’insieme RAGIONE_SOCIALE microzone comunali.
1.27. Nell’ipotesi di cui al comma 335, infatti, la causa petendi non è la mera evoluzione dei valori del mercato immobiliare né ha alcun rilievo che il valore di mercato della singola unità sia superiore di molto o di poco al suo valore catastale, poiché ciò che rileva è esclusivamente la considerazione comparativa dell’andamento dei valori di mercato (in rapporto ai valori catastali) RAGIONE_SOCIALE varie microzone, nel senso che sono soggette alla revisione del classamento in oggetto solo quelle microzone nelle quali la crescita dei valori di mercato – ed il conseguente loro scostamento dai valori catastali – sono stati significativamente (nel senso specificato in seguito) superiori alla crescita di valore economico e allo
scostamento di esso dal valore catastale che si sono verificati, in media, nella generalità RAGIONE_SOCIALE microzone in cui è suddiviso il territorio comunale.
1.28. A fronte di una norma che, come si è detto, identifica in modo astratto i presupposti per l’identificazione RAGIONE_SOCIALE microzone «anomale» e per la determinazione quantitativa della rispettiva «anomalia», l’Amministrazione finanziaria deve assolvere, secondo la regola generale, l’onere di dedurre e provare la sussistenza in fatto dei medesimi presupposti, ma preliminarmente ha l’onere di dichiarare in modo preciso e specifico quale sia l’interpretazione applicativa della normativa da essa concretamente adottata, perché solo così il contribuente è posto in grado di verificare ed eventualmente contestare o riconoscere la legittimità, in diritto e in fatto, dell’operato dell’Amministrazione.
1.29. La Corte costituzionale, nel convalidare la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, (C. cost, l dicembre 2017, n. 249), afferma, peraltro, che l’obbligo della motivazione in considerazione del carattere «diffuso» dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (p. 7 .3), di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme RAGIONE_SOCIALE microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati (cfr. Cass. n. 3156/2015, Cass. n. 22900/2017. Cass n. 10403/2019. Cass nr 19990/2019 e Cass nr. 23047/2019 tutte concordi nel senso nel richiedere che vengano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario).
1.30.  L’Amministrazione  comunale  è  tenuta  ad  indicare  in  modo dettagliato  quali  siano  stati  gli  interventi  e  le  trasformazioni  urbane  che hanno  portato  l’area  alla  riqualificazione  non  essendo  sufficiente  far
richiamo ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr.  Cass.  n.  3156  del  2015;  n.  16643  del  2013;  n.  9626  del  2012;  n. 19814  del  2012;  n.  21532  del  2013;  n.  17335  del  2014;  n.  16887  del 2014).
1.31. Occorre  invece  che  il contribuente  sia posto  in grado  di conoscere gli elementi concreti idonei a specificare quei criteri di massima.
1.32. Per quanto riguarda, ad esempio, il parametro costituito dal valore medio di mercato RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari comprese nella singola microzona, è necessario che l’amministrazione specifichi e documenti con precisione quali dati sono stati utilizzati ed in quale modo ne è stata effettuata la rilevazione e l’elaborazione per determinare tale valore medio, in quanto la norma non fornisce alcuna specificazione al riguardo né è sufficiente a tal fine il richiamo al regolamento di cui al D.P.R. 138 del 1998, ovvero al comma 339 del medesimo articolo.
1.33. Al fine di consentire al contribuente il controllo sulla legittimità dell’operato dell’Amministrazione, così come non è sufficiente il mero richiamo ai termini generici impiegati dalla norma, neppure è sufficiente la mera indicazione in cifra dei risultati, ma è necessario dar conto in modo chiaro e specifico dei metodi con cui sono stati ottenuti tali risultati, dei criteri impiegati e RAGIONE_SOCIALE tecniche statistiche applicate oltre che della attendibilità dei dati di fatto sui quali si è basata l’elaborazione statistica.
1.34. Qualora poi, ai fini dell’individuazione del valore medio di mercato della singola microzona sia stato fatto ricorso oltre che alla rilevazione documentata dei dati reali, quali i prezzi RAGIONE_SOCIALE compravendite e RAGIONE_SOCIALE locazioni, anche (oppure in luogo ovvero in aggiunta e integrazione di essi) a fattori indiziari e inferenziali (urbanistici, ambientali o simili ovvero riguardanti le variazioni RAGIONE_SOCIALE preferenze della clientela) dai quali siano stati inferiti componenti di maggior valorizzazione economica RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari comprese nella microzona, allora l’amministrazione ha l’onere di specificare con precisione e di provare la sussistenza e l’efficacia di tali condizioni fattuali e la correttezza del metodo inferenziale adottato.
1.35. In definitiva, il contribuente deve essere posto in condizione di poter  compiutamente  controllare  e  se  del  caso  contestare  –  sul  piano
giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335.
1.36.  È  evidente,  infatti,  che  per  la  correttezza  della  revisione  in parola è necessario che siano esattamente identificati, calcolati, rilevati ed elaborati i quattro parametri prescritti dalla norma e cioè: il valore medio di  mercato  della  microzona  (per  mq).  il  valore  catastale  medio  della microzona. il valore di mercato medio per l’insieme di tutte le microzone. il valore catastale medio per l’insieme di tutte le microzone.
1.37. In particolare, per questi due ultimi parametri occorre che sia specificato se la media dei valori di mercato e catastali per la generalità degli immobili del territorio comunale sia stata effettuata sulla base dei valori RAGIONE_SOCIALE singole unità immobiliari ovvero facendo la media dei valori medi RAGIONE_SOCIALE singole microzone: in questa seconda ipotesi, infatti, il metodo sarebbe stato erroneo se attuato senza i necessari meccanismi di correzione, data la diversa composizione quantitativa RAGIONE_SOCIALE singole microzone ed i conseguenti ovvi effetti distorsivi.
1.38.  Parimenti  è  necessario  che  siano  specificati  i  criteri  in  base  ai quali  è  stato  operato  il  rapporto  tra  valori  catastali  e  valori  di  mercato, posto che i primi fanno riferimento ai vani ed i secondi ai metri quadri di superficie,  il  rapporto  tra  due  misure  così  disomogenee  ha  bisogno  di essere in qualche modo corretto ed occorre dar conto di come ciò sia stato fatto.
1.39. Infine occorre che sia specificata la data alla quale fa riferimento la rilevazione della media dei valori medi catastali e la data della rilevazione della media dei valori di mercato, poiché senza una piena coincidenza RAGIONE_SOCIALE date di rilevazione le comparazioni tra zona e zona ipotizzate dalla norma non hanno alcun senso, ed inoltre, la data di rilevazione dei valori medi di mercato deve essere prossima al provvedimento di riclassificazione e comunque non precedente rispetto ai fenomeni di decrescita dei prezzi degli immobili e dei canoni di locazione quali si sono avuti nei tempi recenti e che, presumibilmente, non erano stati previsti dal legislatore.
1.40. In ogni caso, la mancata specificazione dell’anno di riferimento impedisce al contribuente di effettuare il controllo del dato e di svolgere al riguardo le sue difese.
1.41. Riguardo a tutti i profili fin qui esemplificativamente indicati, l’avviso di accertamento in esame nulla dice, sicché il contribuente non è posto in condizioni di sapere alcunché circa i criteri e i modi con cui tali parametri sono stati determinati e circa le operazioni effettuate per la relativa elaborazione, né queste radicali lacune sono state colmate da specificazioni e integrazioni fornite dall’RAGIONE_SOCIALE nel corso del giudizio, ed a questo difetto radicale di motivazione circa la sussistenza e, preliminarmente, l’identificazione dei presupposti per la revisione del classamento ex articolo l, comma 335, della legge 301 del 2004 si aggiunge poi un altrettanto radicale difetto di motivazione circa i criteri utilizzati per tradurre il riallineamento della microzona in questione in specifica rideterminazione RAGIONE_SOCIALE rendite catastali RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari in essa situate.
1.42. Come  si  è  detto all’inizio, infatti, una  volta accertata la sussistenza  dei  presupposti  per  l’applicazione  della  revisione  di  cui  al comma 335, l’Amministrazione ha l’onere di dedurre e provare i parametri, i  fattori  determinativi  ed  i  criteri  per  l’applicazione  della  riclassificazione alla singola unità immobiliare.
1.43.  Anche  per  questo  profilo  la  norma  non  contiene  disposizioni applicative espresse e tanto meno disposizioni di dettaglio, ed il problema interpretativo che qui si pone è peraltro risolvibile sulla base della finalità perequativa  e  di  riallineamento  tra  le  varie  microzone  che  rappresenta l’obiettivo della revisione prevista dalla norma in esame.
1.44.  Il  presupposto  è  la  sussistenza  di  microzone  nelle  quali  il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale si  discosta  significativamente  (e  cioè  per  più  del  35 per  cento, salva  maggiore  determinazione  comunale)  dall’analogo  rapporto  relativo all’insieme RAGIONE_SOCIALE microzone comunali.
1.45.  La  finalità  della  revisione  è  quella  di  riallineare  i  rapporti  tra valori medi di mercato e valori medi catastali, riducendo il rapporto (e cioè
aumentando  il  denominatore  rappresentato  dalle  rendite  catastali)  RAGIONE_SOCIALE microzone  in  cui  esso  è  attualmente  maggiore  di  oltre  il  35  per  cento rispetto al rapporto tra valore di mercato e valore catastale mediamente presente sul territorio comunale.
1.46. Ne consegue che la rendita catastale di ciascuna unità immobiliare compresa nella microzona «anomala» potrà essere aumentata in misura percentualmente corrispondente a quella necessaria e sufficiente per rendere il rapporto tra il valore medio di mercato ed il valore medio catastale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari della microzona non superiore per più del 35 per cento rispetto all’analogo rapporto relativo all’insieme RAGIONE_SOCIALE microzone comunali.
1.47.  L’Amministrazione  deve  quindi  dedurre  e  dimostrare  di  aver utilizzato, per la riclassificazione in esame, criteri e metodi corrispondenti alle finalità meramente perequative e di riallineamento della procedura in esame,  specificando  quali  siano  state  le  operazioni  compiute  e  i  dati utilizzati,  al  fine  di  consentire  al  contribuente  il  controllo  e  la  difesa,  in fatto  e  in  diritto,  anche  rispetto  a  questa  fase  applicativa  della  revisione per microzone.
1.48. Anche per questi profili, tuttavia, l’accertamento si rivela lacunoso, poiché nel provvedimento impugnato, come emerge dalla sentenza impugnata, non sono in alcun modo illustrate le ragioni che nel concreto hanno giustificato il passaggio dalla originaria classe 2 categoria A/4 alla classe 3 categoria A/2, poiché in particolare non veniva spiegato in quale modo la dedotta maggiore divaricazione zonale del rapporto tra valori di mercato e rendite catastali abbia potuto tradursi, nella specie, in un aumento della rendita catastale attribuita all’unità immobiliare oggetto di accertamento, né tantomeno risultano specificati i criteri e i modi con cui identificati, calcolati, rilevati ed elaborati i quattro parametri prescritti dalla norma e cioè: il valore medio di mercato della microzona (per mq); il valore catastale medio della microzona; il valore di mercato medio per l’insieme di tutte le microzone; il valore catastale medio per l’insieme di tutte le microzone, ed il mero richiamo ad espressioni di stile del tutto
avulse  dalla  situazione  concreta  non  soddisfa  l’obbligo  motivazionale  nei termini sopra precisati.
1.49.  Si  tratta,  come  è  evidente,  di  formulazioni  del  tutto  prive  di specificità  e  determinatezza  ed  in  ordine  alle  quali  sarebbe  impossibile l’opera di traduzione in una precisa percentuale di aumento della rendita catastale RAGIONE_SOCIALE singole unità immobiliari.
1.50.Tali espressioni, infatti, non sono idonee ad indicare i criteri e i modi  con  cui  sono  identificati,  calcolati,  rilevati  ed  elaborati  i  quattro parametri prescritti  dalla  norma  e  cioè:  il  valore  medio  di  mercato  della microzona (per mq); il valore catastale medio della microzona; il valore di mercato  medio  per  l’insieme  di  tutte  le  microzone;  il  valore  catastale medio per l’insieme di tutte le microzone.
Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, accolti il primo e quarto motivo di ricorso, ed assorbiti i rimanenti motivi in applicazione del  principio  della  ragion  più  liquida,  va  cassata  la  sentenza  impugnata, accogliendo  l’originario  ricorso  del  contribuente  non  essendo  necessari ulteriori accertamenti in fatto (art. 384, secondo comma, c.p.c.).
 Le  spese  della  fase  di  merito  vanno  compensate  in  ragione  della complessità della vicenda e del succedersi nel tempo RAGIONE_SOCIALE interpretazioni giurisprudenziali ed anche gli oneri processuali anche della presente fase vanno compensati in ragione della mancanza di un consolidato orientamento giurisprudenziale sulla specifica esaminata questione
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  primo  e  quarto  motivo  di  ricorso,  assorbiti  i rimanenti  motivi;  cassa  la  decisione  impugnata  e  decidendo  nel  merito accoglie l’originario ricorso del contribuente; compensa le spese di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da