Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 498 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 498 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/01/2026
Sanzionimotivazione
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 30326/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato e domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
– controricorrente- avverso la sentenza n. 5448/2019 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, emessa in data 20 febbraio 2019 e pubblicata in data 21 giugno 2019, non notificata; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 9 ottobre 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME;
udito il PM, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
udito l’AVV_NOTAIO per l’Avvocatura Generale dello Stato.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, riformava la sentenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente contro il provvedimento di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzione ai sensi dell’art. 11 , comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997, per omessa presentazione RAGIONE_SOCIALE documentazione richiesta dall’RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che la parte non avesse ricevuto la richiesta.
La CTR, invece, evidenziava che era stata la stessa contribuente ad affermare di aver ricevuto il questionario con richiesta di documentazione e che ciò nulla aveva a che vedere con le censure relative all’accertamento e non potevano ritenersi esistenti motivi superiori per la mancata risposta, peraltro non provati.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso la società RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 20 settembre 2022, per la quale la società ha depositato memoria illustrativa, e poi per la pubblica udienza del 9 ottobre 2025, per la quale il PM ha
depositato memoria scritta concludendo per l’accoglimento del primo motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la società deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 , comma 1, d.lgs. 18/12/1997, n. 471, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. ; premette in fatto che a fronte RAGIONE_SOCIALE richiesta di esibizione di documentazione, di cui all’invito del 22 febbraio 2017, essa aveva risposto evidenziando che i documenti erano stati già integralmente esaminati dalla Guardia di Finanza nel corso di una verifica nel 2014 e che erano comunque disponibili presso la sede RAGIONE_SOCIALE società, ove avrebbero potuto essere esaminati in contraddittorio, e che infine in parte tali documenti erano già in possesso dell’amministrazione; per cui non poteva configurarsi alcun rifiuto di esibire la documentazione mentre solo il rifiuto poteva essere sussunto nella fattispecie prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 471 del 1997, in virtù del principio di tassatività RAGIONE_SOCIALE ipotesi sanzionatorie e del divieto di interpretazione analogica ed estensiva RAGIONE_SOCIALE stesse.
Nella memoria chiede altresì rinviarsi la questione RAGIONE_SOCIALE interpretazione dell’art. 11 alla Corte di Giustizia dell’Unione europea invocando un precedente reso nella causa C-294/20 sentenza 9/09/2021.
Col secondo motivo la ricorrente deduce la illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lettera a) de l d.lgs. n. 471 del 1997, in relazione agli artt. 24 e 111, secondo comma, e all’art. 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 , paragrafo 1, RAGIONE_SOCIALE Convenzione europea dei diritti dell’uomo, all’art. 14, paragrafo 3, lettera g) del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e all’art. 47 RAGIONE_SOCIALE Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Ancora, deduce, premessa la rilevanza RAGIONE_SOCIALE questione, che il contribuente sarebbe davanti alla scelta di collaborare, esponendosi al rischio di una sanzione, amministrativa o eventualmente penale (nel caso di specie l’accertamento ha condotto ad una sanzi one complessiva di euro 81.738,45) o di non collaborare, vedendosi applicata una sanzione diretta e plurime sanzioni indirette (accertamento induttivo e inutilizzabilità dei documenti) il che lederebbe il diritto ad una difesa effettiva, il diritto al giusto processo, il diritto al silenzio e il diritto a non collaborare alla propria incriminazione.
Nella memoria poi specifica la natura punitiva RAGIONE_SOCIALE sanzioni tributarie in base ai cd. Engel criteria e su tale premessa l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE garanzie costituzionali e convenzionali previste per le sanzioni penali, deducendo l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 , comma 1, lett. a) cit. ove non tiene conto del diritto al silenzio del contribuente, espressione del principio nemo tenetur se detegere , sicuramente tutelato dall’art. 6 Cedu, applicabile per il tramite dell’art. 117 Cost., e valido anche per il diritto tributario.
Con il terzo motivo la società deduce l ‘ omessa pronuncia su specifica eccezione (violazione dell’art. 16 d.lgs. n. 47 2 del 1997), in relazione all’art. 360, primo comma , n. 4, c.p.c.; evidenzia infatti che a seguito dell’atto di contestazione essa aveva proposto memorie difensive , ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 471/1997, con cui aveva evidenziato di aver risposto all’ufficio, che la documentazione era stata già esibita ed acquisita nel 2014 dalla Guardia di Finanza nel corso dell’accesso , che la documentazione era disponibile presso la sede RAGIONE_SOCIALE società come previsto dall’art. 12 , comma 3, l. 212 del 2000 e che parte RAGIONE_SOCIALE documentazione era già a disposizione dell’ufficio trattandosi di dati contenuti nel NUMERO_DOCUMENTO, tutte osservazioni su cui l’amministrazione, nell’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzione, non aveva motivato; tale motivo di ricorso era stato oggetto di espressa
riproposizione nelle controdeduzioni depositate in appello ma la RAGIONE_SOCIALE non aveva esaminato la questione.
Col quarto motivo la società deduce, in via gradata rispetto al terzo motivo e per il caso in cui l’eccepita violazione fosse ritenuta oggetto di pronuncia implicita di rigetto, l ‘ omessa motivazione, sulla medesima questione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c .p.c.
Col quinto motivo la società deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 16, commi 4 e 7, d.lgs. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. , evidenziando che l’atto di irrogazione sanzioni sia nullo per mancanza di specifica motivazione in ordine alle deduzioni difensive, prevista dalle predette disposizioni a pena di nullità.
Per ragioni di ordine logico appare necessario esaminare preventivamente i motivi dal terzo all’ultimo.
Secondo l’ orientamento di questa Corte non ricorre omessa pronunzia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo ( ex multis , Cass. 05/10/2021, n. 26909; Cass. 26/07/2019, n. 17066; Cass. 06/12/2017, n. 29191), il che è quanto ricorre nel caso di specie, poiché i giudici di appello hanno proceduto alla valutazione nel merito RAGIONE_SOCIALE doglianza del ricorrente, che è incompatibile con l’accoglimento dei rilievi sulla legittimità formale dell’atto sanzionatorio (nullità dovuta a vizio motivazionale in merito alle deduzioni difensive) e del relativo procedimento di formazione, aventi carattere pregiudiziale.
Sono però fondati gli altri motivi.
In effetti la parte aveva fin dal ricorso introduttivo eccepito la nullità dell’atto di irrogazione sanzioni , censurando la omessa e comunque inadeguata motivazione di cui all’art. 16, comma 7, d.lgs. n. 472 del 1997, avendo essa prodotto, dopo l’atto di contestazione, RAGIONE_SOCIALE
deduzioni difensive, con cui aveva evidenziato che la documentazione richiesta era stata già esibita ed acquisita nel 2014 dalla Guardia di Finanza nel corso dell’accesso, che la documentazione era disponibile presso la sede RAGIONE_SOCIALE società, come previsto dall’art. 12 , comma 3, l. 212 del 2000; che parte RAGIONE_SOCIALE documentazione era già a disposizione dell’ufficio trattandosi di dati contenuti nel NUMERO_DOCUMENTO, tutte osservazioni su cui l’amministrazione, nell’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzione, non aveva motivato. I termini RAGIONE_SOCIALE censura sono riproposti peraltro nel quinto motivo del ricorso in esame.
La società, poi, pur vittoriosa in toto in primo grado, non avendo la sentenza esaminato espressamente il punto, ma avendo deciso in base alla mancanza di prova RAGIONE_SOCIALE ricezione del questionario, aveva riproposto la doglianza in appello chiedendo espressamente pronunciarsi la nullità dell’atto per violazione dell’art. 16 d.lgs. n. 472/1997.
La CTR, pur accogliendo l’appello dell’ufficio e pur dando atto nella esposizione del processo che l’appellato aveva «ribadito le difese già espletate in primo grado», ha del tutto omesso di motivare su tale questione.
Ciò premesso, la Corte di cassazione, in ragione RAGIONE_SOCIALE funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, secondo comma, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo , tipicamente la omessa motivazione, mediante l’enunciazione RAGIONE_SOCIALE ragioni che giustificano la decisione assunta (Cass., Sez. U., 02/02/2017, n. 2731).
Occorre premettere che per l’ atto di contestazione avente ad oggetto sanzioni amministrative tributarie, non irrogate contestualmente all’accertamento, il legislatore ha disegnato, con il
procedimento di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997, uno specifico spazio di contraddittorio con il contribuente, posteriore all’atto di contestazione ma preventivo rispetto all’eventuale successivo atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzione (Cass. 18/03/2021, n. 7620).
L ‘art. 16 , comma 7, d.lgs. n. 472 del 1997 prevede per il caso in esame che «Quando sono state proposte deduzioni, l’ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime».
Si tratta di un contraddittorio cd. rafforzato, affidato ad un atto di contestazione notificato al contribuente e alla facoltà di questi di presentare deduzioni difensive, sulle quali l’ufficio deve motivare a pena di nullità, espressamente prevista dalla disposizione.
Come di recente precisato da questa Corte (Cass. 27/08/2024, n. 23167, per una vicenda in parte analoga) si tratta di una regola di garanzia, prevista a tutela del contribuente, che si traduce nell’obbligo erariale di procedere alla irrogazione di sanzioni solo a mezzo di atto fornito di motivazione rafforzata.
Il rispetto RAGIONE_SOCIALE garanzie difensive del contribuente si concretizza, pertanto, non già solo nel dare atto RAGIONE_SOCIALE ragioni difensive del destinatario del provvedimento sanzionatorio, ma nell’obbligo dell’ufficio di spiegare il perché quelle ragioni siano sta te disattese.
Nel caso di specie, emerge che nelle deduzioni difensive la società aveva dedotto plurime circostanze, non solo in diritto ma anche in fatto, e cioè che la documentazione richiesta dall’ufficio era stata già esibita ed acquisita nel 2014 dalla Guardia di Finanza nel corso dell’accesso ; che la documentazione era disponibile presso la sede RAGIONE_SOCIALE società, come previsto dall’art. 12, comma 3, l. 212 del 2000; che parte RAGIONE_SOCIALE documentazione era già a disposizione dell’ufficio trattandosi di dati contenuti nel modello NUMERO_DOCUMENTO.
L’ufficio, nell’atto di irrogazione sanzioni, nel dare atto RAGIONE_SOCIALE presentazione RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive, ma poi evidenziando solo una di esse (e cioè la richiesta che il controllo si svolgesse presso la sede RAGIONE_SOCIALE società), esplicitava unicamente che esse «non meritano accoglimento» e che la società non aveva prodotto alcun documento, evidentemente sottraendosi allo specifico obbligo motivazionale indicato.
Rigettato il terzo motivo, previo esame congiunto di quarto e quinto, e accoglimento nei termini indicati, con conseguente assorbimento dei primi due motivi (e RAGIONE_SOCIALE connesse richieste di rinvio pregiudiziale e di legittimità costituzionale), la sentenza va quindi cassata e la causa decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.
Alla soccombenza segue condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto e il quinto motivo di ricorso, rigettato il terzo e assorbiti i residui; cassa la sentenza impugnata e, decidendo sul ricorso originario, accoglie il ricorso RAGIONE_SOCIALE contribuente; condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese di lite che liquida in euro 250,00 per compensi del giudizio di primo grado, euro 250,00 per compensi del giudizio di appello, euro 650,00 per compensi del giudizio di legittimità, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2025.
Il consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME