Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32523 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32523 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
Oggetto: Tributi
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero n. 5123 del ruolo generale dell’anno 202 1, proposto da
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv.to NOME COGNOME, dall’Avv.to NOME
COGNOME e dall’Avv.to NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 1637/02/2020, depositata in data 16 luglio 2020, non notificata; e sul ricorso successivo proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv.to NOME COGNOME, dall’Avv.to NOME COGNOME e dall’Avv.to NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’u ltima, in Roma, INDIRIZZO
– Ricorrente successivo-
Contro
Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
per l’annullamento del provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata n. prot. 81998 del 19.3.2024 notificato il 19 marzo 2024;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
1.RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), società assicurativa con sede in Germania, nel 2012 operava in Italia tramite il suo agente RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE in virtù di un contratto di agenzia.
2. All’esito di una verifica fiscale condotta nei confronti di AMS, l’Agenzia delle entrate notificava a quest’ultima l’avviso di accertamento con il quale disconosceva l’esenzione dall’Iva sulla ‘ provvigione ‘ pattuita in misura fissa trattandosi, ad avviso dell’Amministrazione, di corrispettivo volto a remunerare servizi generici, estranei all’operazione assicurativa in senso stretto.
3.La controversia avverso il suddetto avviso veniva definita in via agevolata ai sensi dell’art. 6, del d.l. n. 119/2018.
4. L’Ufficio, su segnalazione della Direzione provinciale di Verona, a seguito d ell’a vviso di accertamento notificato nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, notificava a GLISE atto con il quale veniva irrogata, per il 2012, la sanzione di euro 68.250,00 per la ricezione di due fatture erroneamente emesse da RAGIONE_SOCIALE in regime di esenzione Iva e non regolarizzate nel termine di legge ai sensi dell’art. 6, comma 8 del d.lgs. n. 471/97.
5. GLISE impugnava l’atto di contestazione di sanzioni dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano che, con la sentenza n. 3519/17/2018, lo annullava ritenendo che la prescrizione di cui all’art. 6, comma 8, lett. b) del d.lgs. n. 471/97 non esigesse dal committente/cessionario la verifica sostanziale della corretta qualificazione dell’operazione oggetto di fatturazione.
6.Con sentenza n. 1637/02/2020, depositata in data 16 luglio 2020, la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la sentenza di primo grado ritenendo che il controllo ex art. 6, comma 8 cit. avesse ad oggetto la regolarità formale della fattura emessa dell’altro contraente e , in particolare, la presenza nel documento dei requisiti essenziali indicati nell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, non esigendo, invece, il controllo sostanziale della corretta qualificazione fiscale dell’operazione (sono richiamate Cass. n. 23256 del 2018; Cass. n. 26183 del 2014).
7. Avverso la sentenza di appello, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo.
8.GLISE ha resistito con controricorso spiegando ricorso incidentale condizionato.
9. In data 4.4.2023 la società ha presentato all’Ufficio domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 1, commi 186 -202 della legge n. 197/2022, senza il versamento di alcuna somma, ritenendo trattarsi di sanzione collegata al tributo ed essendo stato il tributo già versato da RAGIONE_SOCIALE
10.Previa produzione in giudizio della copia della domanda di definizione ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022, la Corte di cassazione con decreto presidenziale del 26.2.2024 depositato il 12.03.2024, ha dichiarato estinto il giudizio.
In data 19.03.2024, l’Agenzia delle entrate ha notificato a GLISE il provvedimento con il quale ha rigettato la domanda di definizione agevolata non vertendosi in ipotesi di sanzione collegata al tributo ed essendo la sanzione di cui all’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 suscettibile di essere definita ai sensi del primo periodo del comma 191 dell’art. 1 della legge n. 197/2022 .
12.Avverso il suddetto provvedimento di diniego, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso successivo affidato a un motivo cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle entrate ha depositato con riguardo al ricorso RG 5123 -2021, istanza di fissazione dell’udienza ex art. 391 c.p.c.
In data 8 ottobre 2024, la società contribuente ha depositato memoria ex art. 380bis.1. c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 8, lett. b) del d.lgs. n. 471/97 per avere la CTR annullato la sanzione per omessa regolarizzazione delle fatture emesse erroneamente in esenzione Iva da AMS non potendo esigersi dalla compagnia assicurativa GESI il controllo
sostanziale sulla corretta qualificazione fiscale dell’operazione sebbene in base allo stesso orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice di appello il cessionario/committente avesse l’onere di verificare la corretta indicazione dei requisiti formali contenuti dalla fattura e, in particolare, la natura dei beni e dei servizi (nella specie, era evidente l’erronea descrizione delle prestazioni nelle fatture come ‘rata provvigione 1’ e ‘rata provvigione 2’ trattandosi di rimborso di costi gestionali come si evinceva dal contratto nel quale dette prestazioni non erano qualificate quali provvigioni e dal dettaglio dei costi gestionali fatturati inviato da AMS a GLISE). In particolare, ad avviso dell’Agenzia, lungi dall’essere richiesta al committente alcuna riqualificazione (o controllo sostanziale) delle operazioni in oggetto, trattavasi di una mera verifica di conformità tra la descrizione delle stesse nelle fatture e quelle effettivamente ricevute, puntualmente specificate nel contratto.
2.Con ricorso incidentale condizionato, GLISE denuncia , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione: 1) degli artt. 1362 e segg. c.c. con riferimento alle regole di interpretazione del contratto; 2) dell’art. 10, comma 1, n. 2 e n. 9 e dell’art. 13 del DPR n. 633/72 con riferimento all’esenzione Iva spettante ai servizi assicurativi e alle regole di determinazione della base imponibile Iva per avere la CTR affermato la natura imponibile della componente di corrispettivo determinata in misura fissa nel contratto di agenzia.
3. Con l’unico motivo del ricorso successivo, la contribuente denuncia la violazione dell’art. 6, comma 8, lett. b) del d.lgs. n. 471/97 e falsa applicazione dell’art. 1, comma 191, prima parte della legge n. 197/2022 per avere l’Agenzia delle entrate, con provvedimento, notificato il 19.3.2024, rigettato la domanda di definizione agevolata trattandosi nella specie di ‘ sanzione, pur commisurata nella sua entità alla maggiore imposta accertata dall’Ufficio nei confronti del cedente/prestatore, non collegata al l’imposta stessa ‘ sebbene la sanzione amministrativa per mancata regolarizzazione di fatture ex art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471/97 fosse collegata al tributo in quanto irrogata per una violazione
di carattere sostanziale (che incideva sulla determinazione ovvero sul pagamento del tributo) e, in ogni caso, il rapporto relativo al tributo (IVA) fosse stato definito.
4. Assume carattere pregiudiziale l’esame del ricorso successivo proposto dalla contribuente avverso il diniego di definizione agevolata dell’Agenzia delle entrate, intervenuto successivamente al decreto presidenziale di estinzione del giudizio del 26.2.2024, depositato il 12.03.2024 a seguito di presentazione della domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 186 e segg. della legge n. 197/2022.
4.1.In primo luogo, si deve rilevare l’ammissibilità del ricorso quanto all’impugnazione del diniego di definizione della lite pendente. Questa Sezione, con l’ordinanza n. 31049 del 2018, resa all’esito di adunanza camerale del 25 ottobre 2018, ha statuito che «In tema di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, è ammesso ricorso immediato per cassazione contro il provvedimento di diniego della relativa domanda ove riferita a controversie pendenti in fase di legittimità, atteso che l’art. 16 della I. n. 289 del 2002 e l’art. 39 del d.l. n. 98 del 2011, conv. nella L. n. 111 del 2011, attribuiscono la relativa competenza, con pienezza di sindacato, all’organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la lite.» (Cass. n. 24530 del 2019; Sez. 5, n. 30704 del 2021; Sez. 5, n. 28168 del 2023).
4.2. L’unico motivo del ricorso successivo è infondato.
Il comma 191 della legge n. 197/2022 disciplina le modalità di definizione agevolata delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e quelle aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono.
Il comma 191 recita: ‘ Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o
sull’ammissibilita’ dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata ‘ .
4.3. Nella specie, l’Agenzia delle entrate, con provvedimento notificato alla società contribuente il 19.3.2024, ha rigettato la domanda di definizione agevolata – senza il pagamento di alcun importo – della controversia avente ad oggetto esclusivamente la sanzione irrogata a RAGIONE_SOCIALE, ex art. 6, comma 8, cit. per omessa regolarizzazione delle fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE, trattandosi – come previsto nella richiamata circolare n. 10 del 2019 di ‘ sanzione, pur commisurata nella sua entità alla maggiore imposta accert ata dall’Ufficio nei confronti del cedente/prestatore, non collegata all’imposta stessa in quanto rappresenta una sanzione autonoma che colpisce la condotta del cessionario o committente che non provveda a regolarizzare l’operazione’.
4.4.Ciò trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte secondo cuipremesso che, in tema di sanzioni tributarie, la violazione riveste carattere meramente formale – e, dunque, non è punibile ex art. 10 dello Statuto del contribuente – ove essa non comporti un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e, al contempo, non incida sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo (Cass. 22/12/2014, n. 27211, Cass. 6/10/2017, n. 23352; Cass. n. 14275 del 2020) – nel caso dell’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997, la funzione dell’obbligo di regolarizzazione, posto a carico del cessionario e del committente, è proprio quella di far emergere l’emissione di fatture irregolari da parte del cedente e del commissionario , sì da agevolare l’accertamento della responsabilità di questi ultimi, che lo stesso art. 6, comma 8, non a caso fa salva. Pertanto, l’omessa regolarizzazione da parte del cessionario o del committente (soggetti non tenuti in via primaria al versamento dell’imposta) è proprio la condotta che impedisce o comunque
ritarda l’esercizio delle azioni di controllo, volte a recuperare l’imposta evasa dal cedente o dal commissionario (soggetti tenuti in via primaria al versamento dell’imposta) e ad applicare nei loro confronti le relative sanzioni (Cass., sez. 5, n. 14275 del 2020).
4.5.In particolare, questa Corte ha affermato che la sanzione per l’omessa regolarizzazione delle fatture, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997, non trasforma il cessionario in soggetto passivo del tributo, sicché la sanzione non è ‘collegata’ al tributo (Cass. sez. 5, n. 36488 del 2021).
4.6.Ne consegue che la lite avente ad oggetto esclusivamente la sanzione di omessa regolarizzazione di fatture può essere definita ai sensi del primo periodo del comma 191 dell’art. 1 cit. vale a dire con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull ‘ ammissibilità dell ‘ atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. Da qui la legittimità del provvedimento di diniego di definizione agevolata notificato alla contribuente in data 19.3.2024.
4.7.Né l’ avvenuta definizione della controversia concernente l’impugnativa dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di AMS con il quale l’Ufficio aveva recuperato l’Iva disconoscendo l’esenzione dall’ imposta sulla ‘provvigione’ pattuita in misura fissa nel contratto di agenzia, può rileva re ai fini della definizione agevolata -senza versamento di alcun importo – della presente controversia avente ad oggetto la sanzione irrogata nei confronti di GLISE per mancata regolarizzazione delle fatture ex art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471/97.
5. Il motivo del ricorso dell’Agenzia è infondato.
5.1.Questa Corte ha costantemente escluso che sia richiesto al soggetto che riceve la fattura un controllo di natura sostanziale in ordine alla corretta qualificazione fiscale della operazione. Tale insegnamento trova la propria origine in una pronuncia della S.C. del 2000, secondo la quale ” l’inclusione, fra i
compiti del cessionario o committente, di un apprezzamento critico, su quanto l’emittente di fattura completa dichiari in ordine alla non imponibilità dell’operazione , trasformerebbe l’obbligato in rivalsa in un collaboratore con supplenza in funzioni di esclusiva pertinenza dell’ufficio finanziario, e, dunque, andrebbe oltre la ratio di assicurare all’ufficio medesimo la conoscenza piena dei fatti rilevanti ai fini impositivi, introducendo una sorta di accertamento “privato” in rettifica della dichiarazione del debitore d’imposta. Una dilatazione delle incombenze in discorso, nel senso voluto dall’Amministrazione, non sarebbe del resto coerente con il contestuale obbligo del soggetto tenuto alla regolarizzazione della fattura altrui di pagare l’imposta non versata o versata in misura insufficiente. La tesi porterebbe ad esigere quel versamento prima che l’ufficio abbia controllato ed eventualmente rettificato la suddetta dichiarazione di non tassabilità dell’operazione, e quindi ad imporre il soddisfacimento di un credito non ancora accertato ” (Cass., Sez. V, 18/02/2000, n. 1841, seguita da molte altre negli anni immediatamente successivi, tra cui Cass., Sez. 5, 08/03/2000, n. 2602, Cass., Sez. 5, 23/03/2001, n. 4284, Cass., Sez. 5, 16/05/2003, n. 7681; Cass. n. 14275/2020, nella specie, la S.C. ha ritenuto violato l’obbligo di regolarizzazione gravante sul cessionario, in quanto le fatture, che erano state emesse dalla cedente senza applicazione dell’Iva, contenevano un’irregolarità formale, dovendo esse contenere l’indicazione dell’aliquota, dell’ammontare dell’imposta e dell’imponibile; Cass. sez. 5, n. 13032 del 2021).
5.2.Ritiene il collegio che, nella specie, l’art. 6, comma 8, così come illuminato dal citato indirizzo giurisprudenziale, sia stato correttamente applicato dalla CTR, poiché nel caso in esame – secondo quanto esposto nella sentenza impugnata e nello stesso ricorso le fatture erano state emesse dall’agente RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE con l’indicazione ‘rata provvigione 1 ‘ e ‘rata provvigione 2’ in regime di esenzione IVA (relativa alle provvigioni percepite in relazione allo svolgimento di prestazioni di intermediazione assicurativa). In particolare, la CTR – dopo avere premesso che, nella specie, il contratto di agenzia stipulato tra le parti prevedeva che la AMS si impegnava a corrispondere a GLISE una provvigione del 16% dei premi lordi emessi oltre alla somma di euro 350.000,00
annue per il rimborso di costi relativi a prestazioni di tipo logistico e organizzativo -ha precisato che ‘ lo status causae era la legittimità di sanzionare la contribuente che si era limitata a registrare le due fatture emesse da AMS sulla base dell’errato presupposto della esenzione Iva ‘ e che l’art. 6, comma 8, cit. ‘ non esigeva il controllo sostanziale sulla corretta qualificazione fiscale dell’operazione ‘. Invero, la committente RAGIONE_SOCIALE non era tenuta a valutare la congruità del l’indicazione dell’esenzi one Iva nelle fatture rispetto alle operazioni poste in essere, poiché tale valutazione si sarebbe tradotta in un apprezzamento critico della natura giuridica delle operazioni medesime avuto riguardo alle previsioni contrattuali (apprezzamento che, come detto, non è esigibile dal cessionario/committente). Ciò conformemente all’orientamento giurisprudenziale secondo cui ‘il cessionario di un bene od il committente di un servizio, ricevendo fattura irregolare, è tenuto a “regolarizzare l’operazione”, con la presentazione di un documento integrativo contenente tutte le indicazioni prescritte dall’art. 21 e con il versamento dell’imposta dovuta, restando soggetto in caso d’omissione pure a sanzione pecuniaria, implica l’obbligo di supplire alle mancanze commesse dall’emittente in ordine all’identificazione dell’atto negoziale ed alla notizia dei dati di fatto fiscalmente rilevanti, non anche di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche espresse dall’emittente medesimo, quando, in fattura recante l’annotazione di tutti i suddetti estremi, inserisca l’esplicita dichiarazione di non debenza dell’imposta (dichiarazione prevista dal sesto comma di detto art. 21 del d.P.R. n. 633/72), indipendentemente dalla questione della tassabilità o meno dell’operazione” (cfr. Cass. 18 febbraio 2000 n. 1841, Cass. 8 marzo 2000 n. 2603; Cass., Sez. 5, 16/05/2003, n. 7681).
6. Il rigetto del ricorso dell’Agenzia rende inutile la trattazione del ricorso incidentale condizionato della contribuente che risulta assorbito.
7.In conclusione, va rigettato il ricorso successivo della contribuente avverso il provvedimento di diniego di definizione agevolata.
8. Va altresì rigettato il ricorso dell’Agenzia avverso la sentenza della CTR della Lombardia, n. 1637/02/2020, assorbito il ricorso incidentale condizionato della società contribuente.
9.In considerazione della reciproca soccombenza si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso successivo della contribuente avverso il provvedimento di diniego di definizione agevolata.
Rigetta il ricorso dell’Agenzia avverso la sentenza della CTR della Lombardia, n. 1637/02/2020, assorbito il ricorso incidentale condizionato della società contribuente.
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2024