Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30729 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30729 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21338/2023 R.G. proposto da:
COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), che rappresenta e difende sé stesso, ex art. 86 cod. proc. civ.;
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore;
-intimata- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia n. 7096/2023, depositata il 29/8/2023, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025
dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, in accoglimento del gravame interposto da COGNOME NOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, ha annullato, per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 59 del d. lgs. n. 546/1992, la sentenza resa in primo grado dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani n. 1102/2019, che aveva accolto parzialmente il ricorso avverso l’intimazione di pagamento relativa a tasse automobilistiche e tributi Tarsu, disponendo la rimessione alla Corte di giustizia tributaria di I grado di Trapani, in ragione della partecipazione al collegio giudicante di un componente obbligato ad astenersi.
Avverso tale sentenza, COGNOME NOME propone ricorso per cassazione formulando due motivi.
2.1. Con il primo, rubricato “Violazione degli artt. 91-92-112 c.p.c. ai sensi dell’art 360 comma 1 n. 4 per omessa pronuncia sulle spese del giudizio tributario. Violazione dell’art. 354 c.p.c. e 59 del D.lgs. 546 /92 ai sensi dell’art 360 comma 1 n.4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2233 c.c. del D.M.55/2014, come modificato dal D.M. -37/2018 e dal D.M. 47/22 ai sensi dell’art 360 comma 1 n.3.’, il ricorrente lamenta che la Corte di giustizia di II grado abbia omesso di pronunciarsi sulla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali dei giudizi di primo e di secondo grado.
2.2. Con il secondo motivo, rubricato ‘ Violazione degli artt. 112115-116 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 4-5 Violazione e falsa applicazione dell’art 25 del D.P.R 602/73, e art. 1 commi 163-171 della legge 296/06 (Finanziaria 2007) per decadenza del credito, ai sensi dell’art 360 comma 1 n. 3 .Violazione e falsa applicazione dell’art 2948 c.c. n. 4 per prescrizione del credito, ai sensi dell’art 360 comma 1 n. 3.’, il ricorrente deduce, in via dichiaratamente subordinata rispetto all’invocato accoglimento del primo motivo, che la Corte di II grado ha del tutto omesso di pronunziarsi su tutte le altre censure formulate in fase d’appello, che ripropone
espressamente. Fa, in particolare, riferimento: a) all’omesso esame, da parte della Commissione tributaria provinciale, della documentazione attestante la disdetta della locazione su cui gravava la Tarsu e la correlata richiesta di sgravio del tributo al Comune di Trapani; b) all’omessa pronunzia sulla decadenza del tributo per mancata liquidazione e notifica entro i termini previsti dall’art. 25 del D.P.R 602/73, e dall’art. 1 commi 163-171 della legge 296/06 e alla non condivisione della decisione sulla prescrizione, ai sensi dell’art 2948 cod. civ. c.c.; c) al vizio di motivazione, ai sensi dell’art 360, comma I, n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame di fatto decisivo costituito dalla disdetta della locazione e dalla richiesta di sgravio e cancellazione del tributo Tarsu, ai sensi dell’art 64 del D. Lgs. n. 507/93.
3.L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Il ricorrente ha prodotto, in data 3.11.2025, memoria nella quale ha richiamato i motivi di ricorso, ribadendo le formulate conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente censura la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, lamentando innanzitutto l’omessa statuizione relativa alle spese processuali e, in via di subordine, la mancata disamina dei motivi d’appello, diversi e ulteriori rispetto a quello accolto.
1.1. Considerazioni di ordine logico giuridico impongono la trattazione prioritaria del secondo motivo di ricorso, ancorché dedotto in via dichiaratamente gradata rispetto all’accoglimento del primo.
Avendo il ricorrente censurato la sentenza sotto il profilo dell’omesso esame degli ulteriori motivi di impugnazione rispetto a quello accolto dalla Corte di secondo grado – nella presente sede integralmente riproposti, va innanzitutto esaminata la statuizione che, facendo riferimento all’art. 59 del D. Lgs. n. 546/1992, ha
disposto la rimessione della causa al primo giudice per il ravvisato vizio di composizione del collegio.
Il profilo relativo all’omessa regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali, oggetto del motivo formulato in via principale, non può ritenersi infatti pregiudiziale rispetto alla soluzione RAGIONE_SOCIALE questioni di merito, la cui disamina costituisce invece l’indispensabile antecedente logico giuridico del regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
2. Il secondo motivo è fondato.
La Corte di secondo grado ha applicato erroneamente l’art. 59 D. Lgs. n. 546/1992, disponendo la rimessione al primo giudice (v. Cass. Sez. U. n. 26938 del 02/12/2013, Rv. 629205; Cass. n. 19214 del 29/09/2015 , Rv. 637084). L’esistenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini dell’astensione del giudice o della sua ricusazione, nei modi e tempi previsti dal codice di procedura civile, non può essere legittimamente allegata a motivo di impugnazione della sentenza. La violazione, da parte del giudice, dell’obbligo di astenersi, si concreta nella violazione di una semplice norma di condotta che non riverbera effetti sulla validità della sentenza, onde la causa di astensione non può essere invocata, in sede di gravame, come motivo di nullità della sentenza (Cass. Sez. 2, n. 314 del 06/02/1971, Rv. 349822, con precedenti richiami giurisprudenziali; Cass. Sez. 1, n. 660 del 12/03/1974, Rv. 368480, conforme alla prima; Cass., Sez. 1, n. 9418 del 12/7/2001, Rv. 548100). Le medesime considerazioni valgono rispetto alla ricusazione, poiché il relativo potere “… costituisce un onere per la parte, da esercitare nelle forme e nei termini all’uopo fissati dall’art. 52 c.p.c.; in mancanza, la parte non può dedurre in sede di impugnazione della sentenza il difetto di capacità del giudice che deriverebbe dalla incompatibilità” (Cass. Sez. 1, n. 3272 del 07/03/2001, Rv. 544485; conf. Cass. Sez. 1, n. 4938 del 04/04/2001, Rv. 545501). Sul tema sono intervenute anche le Sezioni Unite di questa Corte, ribadendo che “Il potere di
ricusazione costituisce un onere per la parte, la quale, se non lo esercita entro il termine all’uopo fissato dall’art. 52 c.p.c., non ha mezzi processuali per far valere il difetto di capacità del giudice; consegue che, in mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell’obbligo di astenersi non può essere fatta valere in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza” (Cass. Sez. U, n. 3527 del 11/03/2002, Rv. 553400; cfr. anche, conformi, Cass. Sez. 3, n. 702 del 18/01/2003, Rv. 559856; Cass. Sez. 3, n. 2664 del 11/02/2004, Rv. 570057; Cass. Sez. 1, n. 12948 del 13/07/2004, Rv. 574515; Cass. Sez. 3, n. 11187 del 15/05/2007, Rv. 597777; Cass. Sez. 1, n. 26223 del 12/12/2014, Rv. 633417).
2.1. Conseguentemente, la partecipazione al collegio di un giudice che avrebbe dovuto astenersi dalla trattazione di una determinata controversia, non legittima l’applicazione dell’art. 354 cod. proc. civ. e, con riferimento al processo tributario, dell’art. 59 D. Lgs. n. 546/1992, perché implica un vizio che non è contemplato dalle norme medesime, e che non è assimilabile a quelli del difetto di giurisdizione per irregolare costituzione dell’organo giudicante, ovvero del difetto di sottoscrizione della sentenza, essendo queste ultime ipotesi caratterizzate dall’inesistenza dell’atto decisorio, per effetto della provenienza da un soggetto privo di attribuzioni giurisdizionali, o per effetto della non riferibilità ad un soggetto munito RAGIONE_SOCIALE attribuzioni stesse (Cass. n. 4403/1998).
I riportati rilievi impongono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della pronuncia impugnata, con il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado, in diversa composizione, per l’esame nel merito.
Resta assorbito l’esame del primo motivo di ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo motivo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME